Regolamento (UE) 2021/426
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/426 della Commissione del 10 marzo 2021 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 per quanto riguarda l’autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30160) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge un errore materiale contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 e, per riflesso, nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011, relativo all’autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30160). La correzione riguarda soltanto la data di fine del periodo di autorizzazione, che viene riportata al 26 dicembre 2021 invece del 16 agosto 2030. La Commissione motiva la rettifica con esigenze di chiarezza, certezza del diritto, parità di trattamento tra operatori e assenza di effetti sulle legittime aspettative, disponendo l’applicazione retroattiva dal 16 agosto 2020.
Rettifica la data di fine dell’autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30160) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica all’additivo per mangimi Lactococcus lactis (NCIMB 30160), identificato nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 con il numero di identificazione 1k2082, nell’ambito dell’autorizzazione per tutte le specie animali. La rettifica incide esclusivamente sulla data di scadenza dell’autorizzazione; non modifica gli altri elementi dell’autorizzazione. Il regolamento si applica retroattivamente a decorrere dal 16 agosto 2020 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Rettifica dell’autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30160) come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/426 interviene per correggere un errore materiale relativo alla durata dell’autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30160) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La Commissione chiarisce che la modifica introdotta nel 2020 riguardava solo la formulazione dell’additivo e non doveva incidere sul periodo di autorizzazione originario, fissato al 26 dicembre 2021.
Contesto e finalità della rettifica
Il provvedimento si colloca nel sistema di autorizzazione degli additivi per mangimi disciplinato dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Nei considerando la Commissione spiega che nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 era stata erroneamente indicata la data del 16 agosto 2030, errore che si era riflesso nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011. La rettifica è adottata per ragioni di chiarezza e certezza del diritto.
Ambito soggettivo e oggettivo
La misura riguarda esclusivamente l’additivo Lactococcus lactis (NCIMB 30160), identificato nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 con il numero di identificazione 1k2082. L’effetto pratico consiste nella correzione della data di fine del periodo di autorizzazione, senza incidere sugli altri additivi contemplati dal regolamento del 2011.
Modifica normativa disposta
L’articolo 1 dispone la rettifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 secondo quanto riportato nell’allegato del nuovo regolamento. In concreto, nella colonna "Fine del periodo di autorizzazione" la data "16.8.2030" è sostituita con "26.12.2021". La Commissione richiama anche l’articolo 9, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1831/2003, secondo cui le autorizzazioni sono concesse per un periodo di dieci anni e non possono essere prorogate tramite una modifica dei termini dell’autorizzazione.
Effetti temporali e applicazione retroattiva
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 16 agosto 2020. La Commissione motiva tale scelta osservando che una diversa impostazione avrebbe potuto determinare una disparità di trattamento tra operatori e non avrebbe leso le legittime aspettative degli interessati, trattandosi di correzione di un errore in un contesto non penale.
Rilievo operativo per gli operatori del settore
Per gli operatori che producono, commercializzano o utilizzano il Lactococcus lactis (NCIMB 30160), il dato decisivo è che la scadenza autorizzativa torna a essere quella originaria del 26 dicembre 2021. Il regolamento ha quindi funzione meramente correttiva e di allineamento del testo normativo alla volontà originaria dell’atto autorizzativo, assicurando coerenza tra regolamentazione, registro degli additivi e regime applicabile.
Disposizioni principali
Rettifica della data di scadenza dell’autorizzazione
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 è rettificato: per l’additivo Lactococcus lactis (NCIMB 30160), numero di identificazione 1k2082, nella colonna "Fine del periodo di autorizzazione" la data "16.8.2030" è sostituita con "26.12.2021".
Decorrenza e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 16 agosto 2020, con effetto retroattivo rispetto alla rettifica.
Contesto normativo della rettifica
La rettifica si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e richiama il principio dell’autorizzazione decennale di cui all’articolo 9, paragrafo 8. La modifica del 2020 riguardava solo la formulazione dell’additivo, non la durata dell’autorizzazione.
Ragioni della correzione
La Commissione richiama esigenze di chiarezza e certezza del diritto, nonché di non discriminazione tra operatori. Evidenzia che il registro degli additivi per mangimi aveva continuato a riportare il 26 dicembre 2021 come data di scadenza e che la retroattività non incide sulle legittime aspettative degli interessati.
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