Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/806

Regolamento delegato (UE) 2021/806 della Commissione del 10 marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione come principio attivo nell’allegato I del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato modifica il quadro UE sui biocidi per includere nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 il diossido di carbonio generato da propano, butano o da una miscela dei due mediante combustione. La misura deriva dalla valutazione positiva del principio attivo per il tipo di prodotto 19 e dalla conclusione che esso non desta preoccupazione. Viene inoltre fissata al 1o luglio 2022 la data di approvazione ai fini delle misure transitorie dell’articolo 89, paragrafo 3, così da consentire la presentazione delle domande di autorizzazione.

Modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 per inserire nell’allegato I il diossido di carbonio generato da propano, butano o da una miscela dei due mediante combustione, con fissazione della relativa data di approvazione ai fini transitori.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi rientranti nel tipo di prodotto 19 («repellenti e attrattivi») ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, limitatamente al principio attivo diossido di carbonio generato da propano, butano o da una miscela dei due mediante combustione. Incide sulla classificazione di tale principio attivo nell’allegato I del regolamento sui biocidi e sulle conseguenze transitorie di cui all’articolo 89, paragrafo 3, per l’eventuale autorizzazione dei prodotti. È obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; si applica secondo la sua entrata in vigore, con data di approvazione specifica fissata al 1o luglio 2022 per i fini dell’articolo 89, paragrafo 3.

Modifica dell’allegato I del regolamento biocidi per il diossido di carbonio da combustione

Il regolamento delegato (UE) 2021/806 interviene sul regolamento (UE) n. 528/2012 in materia di biocidi, al fine di includere nell’allegato I il diossido di carbonio generato da propano, butano o da una miscela dei due mediante combustione. La modifica discende dalla valutazione del principio attivo per il tipo di prodotto 19 («repellenti e attrattivi») e dalla conclusione dell’ECHA secondo cui la sostanza non desta preoccupazione e i biocidi contenenti tale principio attivo possono soddisfare i requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento biocidi.

Valutazione e fondamento della modifica

Il considerando ricostruisce l’iter tecnico: il principio attivo era già incluso nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014; la relazione di valutazione con le conclusioni è stata presentata dalla Francia, designata quale Stato membro relatore, il 18 settembre 2019; il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia il 16 giugno 2020. Sulla base di tale parere, la Commissione ritiene opportuno inserire la sostanza nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.

Collocazione nell’allegato I e categoria applicabile

L’allegato del regolamento aggiunge una nuova voce alla categoria 6 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, relativa alle sostanze per le quali uno Stato membro ha convalidato un fascicolo sul principio attivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, oppure ha accettato tale fascicolo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. La voce inserita identifica il principio attivo con numero CE 204-696-9 e numero CAS 124-38-9.

Misure transitorie e data di approvazione

Per gli effetti dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione del principio attivo per il tipo di prodotto 19 è fissata al 1o luglio 2022. Tale precisazione è rilevante per l’operatività del regime transitorio e per la presentazione delle domande di autorizzazione previste dal secondo comma dell’articolo 89, paragrafo 3.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non introduce ulteriori condizioni procedurali diverse da quelle richiamate nel sistema generale del regolamento (UE) n. 528/2012.

Disposizioni principali

Inserimento nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento delegato. Nell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a), alla categoria 6 viene aggiunta la voce relativa al diossido di carbonio generato da propano, butano o da una miscela dei due mediante combustione, con numero CE 204-696-9 e numero CAS 124-38-9.

Base tecnico-scientifica e classificazione nella categoria 6

Il considerando richiama la valutazione effettuata dalla Francia quale Stato membro relatore, il parere del comitato sui biocidi del 16 giugno 2020 e la conclusione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche secondo cui i biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti tale sostanza possono essere conformi all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012 e il principio attivo non desta preoccupazione. Poiché il fascicolo del principio attivo era conforme all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, la sostanza è collocata nella categoria 6 dell’allegato I.

Data di approvazione ai fini delle misure transitorie

L’articolo 2 stabilisce che, ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione del principio attivo per il tipo di prodotto 19 è il 1o luglio 2022. La data è fissata per consentire tempo sufficiente alla presentazione delle domande di autorizzazione secondo il secondo comma dell’articolo 89, paragrafo 3.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze attiveautorizzazione dei prodottisalute e sicurezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.