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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/418

Regolamento (UE) 2021/418 della Commissione del 9 marzo 2021 che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il nicotinamide riboside cloruro e il citrato-malato di magnesio usati nella fabbricazione di integratori alimentari e per quanto riguarda le unità di misura usate per il rame (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE sugli integratori alimentari per includere due nuove sostanze nelle liste positive della direttiva 2002/46/CE: il nicotinamide riboside cloruro come fonte di niacina e il citrato-malato di magnesio come fonte di magnesio. Inoltre corregge per ragioni di coerenza l’unità di misura del rame nell’allegato I, sostituendo "μg" con "mg". È previsto un periodo transitorio per i prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima del 30 settembre 2022 e una possibilità di vendita fino a esaurimento delle scorte.

Modifica la direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari inserendo il nicotinamide riboside cloruro e il citrato-malato di magnesio tra le forme consentite, e uniforma le unità di misura del rame da "μg" a "mg".

Ambito di applicazione

Si applica agli integratori alimentari disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE, con effetti per i fabbricanti, gli operatori del settore alimentare e gli operatori di etichettatura/commercializzazione nell’Unione europea. Incide specificamente sulle forme di vitamine e minerali autorizzate negli allegati I e II della direttiva e sulle indicazioni in ეტichetta relative al rame. È prevista una disciplina transitoria per i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 30 settembre 2022 non conformi alla nuova unità di misura del rame, che possono restare commercializzati fino a esaurimento scorte.

Modifica della direttiva 2002/46/CE per integratori alimentari

Il regolamento interviene sulla disciplina armonizzata degli integratori alimentari, aggiornando gli elenchi delle vitamine e dei minerali e delle loro forme consentite contenuti nella direttiva 2002/46/CE. La Commissione motiva l’intervento con i pareri scientifici dell’EFSA e con la necessità di allineare la normativa sugli integratori alle autorizzazioni già esistenti in materia di nuovi alimenti.

Ambito e contesto regolatorio

Il testo si fonda sull’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/46/CE e richiama, tra l’altro, il principio generale di sicurezza alimentare del regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui un alimento non può essere immesso sul mercato se è rischioso nelle normali condizioni d’uso. I considerando spiegano che l’inserimento di nuove sostanze negli allegati della direttiva deve tenere conto della sicurezza pubblica e, per le sostanze minerali, anche della biodisponibilità e dei relativi livelli massimi di assunzione tollerabile (UL) quando pertinenti.

Nicotinamide riboside cloruro

La Commissione inserisce il nicotinamide riboside cloruro nell’allegato II della direttiva 2002/46/CE come forma consentita di niacina. Il considerando rileva che l’EFSA, nel parere del 4 luglio 2019, ha ritenuto che il suo uso negli integratori alimentari non ponga problemi di sicurezza a condizione che siano rispettate le limitazioni già stabilite nel regolamento (UE) 2020/16, che ne ha autorizzato l’immissione sul mercato come nuovo alimento.

Citrato-malato di magnesio

Il regolamento aggiunge anche il citrato-malato di magnesio all’allegato II, tra le fonti di magnesio ammesse negli integratori alimentari. La Commissione richiama il parere EFSA sulla biodisponibilità del magnesio derivante da tale fonte e osserva che il composto è autorizzato come nuovo ingrediente alimentare nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 e dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Il testo evidenzia inoltre che, secondo l’EFSA, ai livelli massimi d’uso proposti l’UL del magnesio per gli integratori alimentari, l’acqua o gli alimenti aggiunti veniva superato; tuttavia, sulla base degli studi scientifici richiamati, gli effetti indesiderati del magnesio usato negli integratori non sono stati ritenuti tali da imporre, allo stato, un livello massimo di sicurezza armonizzato per il citrato-malato di magnesio. La Commissione precisa però che la situazione potrà essere rivista alla luce di nuove evidenze scientifiche e che, fino all’eventuale fissazione di limiti UE, restano applicabili le norme nazionali adottate ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2002/46/CE.

Etichettatura del rame

Un’ulteriore modifica riguarda l’allegato I della direttiva 2002/46/CE: la voce "Rame (μg)" è sostituita da "Rame (mg)". La Commissione giustifica la correzione con esigenze di chiarezza e coerenza rispetto al regolamento (UE) n. 1169/2011, che utilizza i milligrammi come unità di misura per i valori di riferimento relativi al rame.

Regime transitorio e applicazione

Per evitare perturbazioni degli scambi commerciali, il regolamento prevede che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 30 settembre 2022 e non conformi alla nuova unità di misura del rame possano continuare a essere commercializzati dopo tale data fino a esaurimento delle scorte esistenti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma l’articolo 1 si applica solo dal 30 settembre 2022. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Inserimento del nicotinamide riboside cloruro nell’allegato II

L’allegato II della direttiva 2002/46/CE è modificato per aggiungere il nicotinamide riboside cloruro tra le forme consentite nella categoria delle fonti di niacina utilizzabili nella fabbricazione di integratori alimentari. La modifica si fonda sul parere favorevole EFSA del 4 luglio 2019 e sull’autorizzazione come nuovo alimento di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/16.

Inserimento del citrato-malato di magnesio nell’allegato II

L’allegato II della direttiva 2002/46/CE è modificato per aggiungere il citrato-malato di magnesio tra le fonti consentite di magnesio. La misura recepisce il parere EFSA sulla biodisponibilità del magnesio derivante da tale fonte e tiene conto dell’autorizzazione del citrato-malato di magnesio nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Modifica dell’unità di misura del rame nell’allegato I

Nell’allegato I, punto 2, della direttiva 2002/46/CE la voce "Rame (μg)" è sostituita con "Rame (mg)". La modifica è giustificata da esigenze di chiarezza e coerenza con il regolamento (UE) n. 1169/2011; la Commissione precisa che non incide sulla salute umana e non richiede il parere dell’EFSA.

Disciplina transitoria per i prodotti a base di rame

I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 30 settembre 2022 che non sono conformi alla nuova unità di misura del rame possono continuare a essere commercializzati dopo tale data fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1 si applica soltanto a decorrere dal 30 settembre 2022, così da consentire l’adeguamento degli operatori alle nuove regole sull’etichettatura del rame.

Come è indicizzato

Materieintegratori alimentarisicurezza alimentareetichettatura alimentarenuovi alimentidietetica e nutrizione

Testo integrale

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