Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/05/2018 n. 3054 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Indagini bancarie - Onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è favorevole all'Amministrazione finanziaria: l'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie è ritenuto sufficientemente supportato dalla presunzione prevista dalla legge. Il contribuente non può limitarsi a contestazioni generiche, ma deve dimostrare specificamente, per ciascun versamento o prelevamento rilevante, la provenienza, la destinazione e l'estraneità rispetto ad attività imponibili.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'utilizzo, da parte dell'Ufficio finanziario, dei dati risultanti dai conti correnti bancari del contribuente ai fini dell'accertamento. Ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, i movimenti bancari possono essere utilizzati come elementi presuntivi per ricostruire ricavi, compensi o altri componenti imponibili. Una volta acquisiti e valorizzati tali dati, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio iniziale; spetta quindi al contribuente fornire una prova analitica e concreta che le singole movimentazioni non siano riferibili a operazioni imponibili.

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973

    Le risultanze dei conti correnti bancari possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento, salvo che il contribuente dimostri che non si riferiscono a operazioni imponibili.

    La norma introduce una presunzione a favore dell'Amministrazione finanziaria: una volta individuate movimentazioni bancarie rilevanti, il relativo onere probatorio si trasferisce sul contribuente, che deve fornire una giustificazione puntuale e documentata della loro natura non imponibile.

Massime di principio

  • Negli accertamenti basati su indagini bancarie, l'Amministrazione finanziaria soddisfa il proprio onere probatorio dimostrando l'esistenza e la rilevanza delle movimentazioni risultanti dai conti.
  • Il contribuente deve fornire una prova analitica, riferita alle singole operazioni, della loro estraneità a ricavi, compensi o altri componenti imponibili.
  • Le spiegazioni generiche, le mere dichiarazioni personali o la semplice contestazione dell'accertamento normalmente non sono sufficienti senza documentazione idonea.
  • È opportuno conservare e produrre documenti bancari, contratti, fatture, ricevute e ogni altro elemento utile a dimostrare la natura privata, finanziaria o comunque non imponibile dei movimenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.