Sentenza del 09/05/2018 n. 3054 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Indagini bancarie - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è favorevole all'Amministrazione finanziaria: l'accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie è ritenuto sufficientemente supportato dalla presunzione prevista dalla legge. Il contribuente non può limitarsi a contestazioni generiche, ma deve dimostrare specificamente, per ciascun versamento o prelevamento rilevante, la provenienza, la destinazione e l'estraneità rispetto ad attività imponibili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzo, da parte dell'Ufficio finanziario, dei dati risultanti dai conti correnti bancari del contribuente ai fini dell'accertamento. Ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, i movimenti bancari possono essere utilizzati come elementi presuntivi per ricostruire ricavi, compensi o altri componenti imponibili. Una volta acquisiti e valorizzati tali dati, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio iniziale; spetta quindi al contribuente fornire una prova analitica e concreta che le singole movimentazioni non siano riferibili a operazioni imponibili.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
Le risultanze dei conti correnti bancari possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento, salvo che il contribuente dimostri che non si riferiscono a operazioni imponibili.
La norma introduce una presunzione a favore dell'Amministrazione finanziaria: una volta individuate movimentazioni bancarie rilevanti, il relativo onere probatorio si trasferisce sul contribuente, che deve fornire una giustificazione puntuale e documentata della loro natura non imponibile.
Massime di principio
- Negli accertamenti basati su indagini bancarie, l'Amministrazione finanziaria soddisfa il proprio onere probatorio dimostrando l'esistenza e la rilevanza delle movimentazioni risultanti dai conti.
- Il contribuente deve fornire una prova analitica, riferita alle singole operazioni, della loro estraneità a ricavi, compensi o altri componenti imponibili.
- Le spiegazioni generiche, le mere dichiarazioni personali o la semplice contestazione dell'accertamento normalmente non sono sufficienti senza documentazione idonea.
- È opportuno conservare e produrre documenti bancari, contratti, fatture, ricevute e ogni altro elemento utile a dimostrare la natura privata, finanziaria o comunque non imponibile dei movimenti.
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