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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30607/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mirava alla cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva disposto gli arresti domiciliari per Frascaria per reati di stupefacenti (capo 1: acquisto e cessione di cocaina a Marchesani il 9/5/2020; capo 3: cessione di 24 g di cocaina il 13/5/2020; capo 4: cessione di una dose il 10/5/2020). Il ricorrente censurava la qualificazione dei fatti secondo l'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (anziché comma 5), denunciando travisamento delle intercettazioni, errata valutazione della modesta entità delle quantità e dell'assenza di struttura organizzativa, e chiedeva la misura meno afflittiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondata la qualificazione per l'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 sulla base della pluralità di operazioni in pochi giorni, delle significative partite sequestrate (cap. 1 e 3), della cooperazione con altri soggetti e della capacità di intervento sul mercato illecito (anche per cessioni in regione diversa). Ha considerato legittima anche l'inclusione del capo 4 per stretta contiguità spaziale e temporale. Le critiche sul travisamento delle intercettazioni sono state ritenute assertive e non fondate. Inoltre la Corte ha richiamato come elemento aggravante l'arresto successivo del ricorrente (9/9/2021) e un precedente per truffa, idonei a giustificare la misura cautelare degli arresti domiciliari. Conseguenza: rigetto del ricorso, condanna alle spese processuali, esecutività dell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), comma 1

    La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie aggravata (comma 1) per la presenza di più elementi (quantitativi rilevanti in singole partite, pluralità di operazioni in pochi giorni, concorso con altri) che indicano capacità di intervento sul mercato illecito.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), comma 5

    Il ricorrente chiedeva la riqualificazione ai sensi del comma 5 (lieve entità). La Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale che gli indicatori del comma 5 vanno valutati complessivamente e non isolatamente, e ha ritenuto che, nel caso concreto, gli elementi negativi prevalgono.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norma citata come criterio di censura per vizio di motivazione e travisamento degli atti; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate nel merito.

  • art. 310 c.p.p. (appello del pubblico ministero)

    Richiamato in relazione all'origine dell'atto che ha portato all'ordinanza del Tribunale (appello del P.M. che aveva chiesto la misura).

  • Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018 (giurisprudenza Murolo)

    Richiamata per il principio che i criteri di lieve entità del comma 5 vanno valutati in modo complessivo; la Corte l'ha usata per motivare il rigetto della richiesta di riqualificazione in senso più favorevole al ricorrente.

  • art. 80, comma 2 T.U. stupefacenti (richiamato comparativamente)

    Citato nella giurisprudenza richiamata per spiegare il ruolo del dato ponderale nel giudizio di offensività; utilizzato dalla Corte per affermare che la quantità non è l'unico parametro decisivo.

Massime di principio

  • La valutazione della lieve entità (art. 73, comma 5) richiede un giudizio complessivo: nessun indice va applicato isolatamente; la quantità è rilevante ma non conclusiva.
  • Più cessioni ravvicinate nel tempo, cessioni di partite significative e l'attività in concorso con altri soggetti indicano capacità di intervento sul mercato e giustificano la qualificazione aggravata (art. 73, comma 1).
  • Atti di modesto tenore (es. singola dose) possono essere ricondotti a fattispecie più gravi se risultano strettamente connessi, per tempo e luogo, a una attività più ampia.
  • Le interpretazioni delle intercettazioni sono valutate nel loro contesto: critiche soggettive a tali valutazioni risultano difficilmente vincenti in sede di legittimità se la motivazione del giudice è congrua.
  • Per la scelta della misura cautelare rilevano non solo i fatti contestati ma anche elementi successivi o pregressi (arresti recenti, precedenti penali) che possono comprovare il pericolo di reiterazione e legittimare misure più afflittive.
  • In Cassazione la censura sulla ricostruzione fattuale è limitata: è necessario dimostrare travisamento non meramente interpretativo ma vizi gravemente illogici o contraddittori nella motivazione.

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