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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7141/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la decisione di condanna (per i reati di cui agli artt. 416-bis e 648-bis c.p.) lamentando violazione dell'art. 62-bis c.p. e omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha sostenuto che la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto della sua capacità criminale effettiva, del comportamento durante la detenzione cautelare, della limitata gravità numerica e temporale dei reati e della sostanziale inconsapevolezza sulla entità delle somme riciclate, nonché dell'esclusione dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto il motivo aspecifico, non sufficientemente argomentato per disarticolare la valutazione dei giudici di merito. I giudici hanno ritenuto legittima la motivazione della Corte territoriale che ha indicato come decisivi la gravità dei fatti e il danno cagionato all'Erario e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena; inoltre la Corte di Cassazione ha applicato l'orientamento secondo cui, nel diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento alla gravità dei fatti e all'assenza di elementi positivi, specie dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma riguarda la partecipazione a associazione di tipo mafioso: nel procedimento il ricorrente è stato imputato anche ai sensi di questa disposizione; la Corte d'appello ha escluso l'aggravante specifica dell'art. 416-bis.1

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma sul riciclaggio: il ricorrente è stato condannato anche per tale reato, contestuale all'art. 416-bis

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante collegata all'agevolazione di associazioni mafiose: la Corte territoriale ha escluso l'applicazione di questa aggravante, decisione richiamata nella valutazione complessiva

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha richiamato la riforma di questa norma per affermare che lo stato di incensuratezza da solo non è più sufficiente a ottenere la diminuente; pertanto il giudice di merito può negarla motivando sulla gravità dei fatti e sull'assenza di elementi favorevoli

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze procedurali in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma a favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. non è sufficiente richiamare lo stato di incensuratezza: occorre fornire elementi oggettivi e specifici che dimostrino la diminuita pericolosità sociale o altri fattori favorevoli.
  • La motivazione del giudice di merito che nega le attenuanti generiche può limitarsi a indicare i fattori ritenuti decisivi (es. gravità del fatto, danno all'Erario, assenza di elementi positivi); in cassazione è sindacabile solo se emergono contraddizioni manifeste, illogicità o motivazioni insufficiente in modo palese.
  • In sede di cassazione i motivi generici o aspecifici, che non confutano punto per punto la logica della decisione impugnata né producono elementi nuovi di immediata efficacia, sono frequentemente dichiarati inammissibili.
  • Chi impugna dovrebbe documentare concretamente (es. prove, cronologia, comportamento carcerario documentato, valutazioni tecniche) come gli elementi positivi superino la gravità del fatto, per poter incidere sulla valutazione del merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione possono essere irrogate condanne alle spese e somme a titolo di ammenda ex art. 616 c.p.p.; pertanto è opportuno curare la specificità e la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso.

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