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Sentenza

Sentenza n. 3090/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4924/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 4924/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza era passata in giudicato, risultava notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto adempimento né contrastare adeguatamente la pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'ammontare dovuto deriva dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali. Pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e le norme applicabili, richiamando gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con intervento su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e con obbligo di provvedere nei successivi 60 giorni. Al commissario sono stati attribuiti anche gli atti contabili necessari all'adempimento; non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Stabiliscono i parametri per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.

  • art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.

    È richiamato quale fondamento dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza posta in esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile sulla distrazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza diretto all'esecuzione di una condanna pecuniaria passata in giudicato non costituisce autonomamente il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento nei limiti e secondo la consistenza risultanti dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme di denaro, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia.
  • I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non sono vincolanti per l'amministrazione oltre quanto risulti dal titolo e dalla legge; l'amministrazione deve verificare autonomamente misura e decorrenza degli interessi e detrarre gli eventuali pagamenti già effettuati.
  • L'azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione statale è proponibile, ai fini del recupero coattivo, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato è un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa relativa alla materia, l'attività commissariale può rientrare nei suoi compiti istituzionali e non comportare il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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