Sentenza n. 2594/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: 1) nota ASL Napoli 3 Sud, Protocollo n. 0015865 del 24.01.2023, trasmessa in pari data alla ricorrente ed avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2013” (cfr. all. n. 1), con la quale la predetta ASL ha comunicato al ricorrente Laboratorio d'Analisi Prof. de Fusco S.r.l. la chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del c.d. saldo amministrativo contabile dell'anno 2013, quantificando l'importo asseritamente dovuto dal laboratorio in € 16.818,84; 2) la pregressa e presupposta, nota ASL Napoli 3 Sud, Protocollo n. 0154138, del 14.12.2022, comunicata a mezzo pec in pari data, ed avente ad oggetto: “avvio del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2013 – Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.” (cfr. all. n. 2) nonché delle deliberazioni aziendali della ASL Napoli 3 Sud ivi richiamate: a) delibera n. 286 del 25.3.2019 avente ad oggetto “Presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 88 del 24 luglio 2013 - definizione regressione tariffaria unica anno 2013 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata con deliberazioni; b) delibera n. 516 del 28.5.2019 avente ad oggetto “Rettifica delibera 286/2019 – ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 macroarea di assistenza specialistica N. 02441/2022 REG.RIC. ambulatoriale”; c) delibera n. 585 del 20.6.2019 avente ad oggetto “rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 516 del 28.05.2019 – ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale”; d) delibera n. 914 del 4.11.2019 avente ad oggetto “Rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 585 del 20.06.2019 – ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale”; 3) la pregressa, presupposta e richiamata nota protocollo n. 140042 del 22.11.2022 con la quale la UOC Gestione Economico Finanziaria comunicava al distretto n. 53 gli importi oggetto di RTU anno 2013; 4) ogni altro atto e/o provvedimento, ancorché interno e non noto, presupposto, preparatorio connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti dell’ASL relativi al recupero del saldo amministrativo contabile e alla regressione tariffaria unica per l’anno 2013, con richiesta di pagamento di € 16.818,84
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura ricorrente ha impugnato la nota con cui l’ASL ha chiuso il procedimento volto al recupero del saldo amministrativo contabile relativo all’anno 2013, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, le deliberazioni aziendali presupposte e gli ulteriori atti connessi. Ha dedotto, in particolare, il difetto di motivazione, non essendo comprensibili le ragioni della pretesa creditoria, e la lesione del legittimo affidamento, poiché la richiesta di pagamento era intervenuta oltre dieci anni dopo l’esercizio finanziario cui si riferivano le prestazioni. L’ASL ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un rapporto patrimoniale di dare-avere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando la giurisdizione del giudice ordinario. La controversia riguarda infatti la debenza dei corrispettivi e le modalità di applicazione della regressione tariffaria unica, nell’ambito del rapporto contrattuale tra ASL e struttura privata accreditata, e non l’esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria. Non erano contestati gli atti regionali di programmazione che fissano i tetti di spesa, né la loro eventuale modifica, la capacità operativa massima o la ripartizione della spesa tra attività assistenziali; le censure attenevano esclusivamente al come e al quando della regressione tariffaria. Il fatto che gli atti fossero stati adottati all’esito di un procedimento amministrativo non incide sulla natura di diritto soggettivo della posizione fatta valere. È stata disposta la translatio iudicii: sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, purché il giudizio sia riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale sulla giurisdizione.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
“le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali”
La giurisdizione amministrativa esclusiva non comprende le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, riferite al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario, quando non sia in discussione l’esercizio di un potere autoritativo per la tutela di interessi generali.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non ne sviluppa uno specifico profilo interpretativo.
Massime di principio
- Le controversie tra ASL e strutture private accreditate relative all’effettiva debenza dei corrispettivi e all’applicazione della regressione tariffaria hanno natura patrimoniale e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando non mettono in discussione l’esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi non si estende alle controversie riconducibili al rapporto interno di dare-avere tra amministrazione e concessionario o soggetto accreditato, quando la posizione delle parti è schematizzabile secondo il binomio obbligo-pretesa.
- La contestazione delle modalità e dei tempi di applicazione della regressione tariffaria è distinta dalla contestazione degli atti regionali di programmazione sanitaria e di determinazione dei tetti di spesa: solo quest’ultima può coinvolgere l’esercizio di un potere autoritativo, mentre la prima resta devoluta al giudice ordinario.
- La circostanza che la pretesa patrimoniale sia formalizzata mediante atti adottati all’esito di un procedimento amministrativo non muta la natura di diritto soggettivo della posizione controversa né determina, per ciò solo, la giurisdizione del giudice amministrativo.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme le preclusioni e decadenze maturate.
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