Cassazione Civile, Ordinanza n. 11365/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dalla commissione competente presso la CTR Lombardia. Il richiedente aveva impugnato il provvedimento davanti al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, ma il ricorso era stato respinto perché la certificazione dei limiti di reddito era ritenuta non conforme alla normativa vigente, in particolare per la mancata allegazione della copia di un documento di identità nel caso di trasmissione dell'attestazione, pur a fronte della possibilità di integrazione successiva. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e dell'art. 46 d.P.R. 445/2000, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto annullare il decreto per asserita non corrispondenza tra domanda e pronuncia, per avere deciso non secondo diritto, per la ritenuta erroneità della pretesa mancata allegazione del documento di identità in presenza di autocertificazione, e per la ritenuta irrilevanza dell'autentica della firma apposta dall'avvocato sull'istanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, poiché la censura non si confrontava con il rilievo decisivo secondo cui, per l'istanza di ammissione al patrocinio, la sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore oppure l'istanza può essere presentata con le modalità dell'art. 38 d.P.R. 445/2000, a seconda del tipo di trasmissione. La Corte ha quindi considerato corretta la decisione impugnata, richiamando l'art. 78 d.P.R. 115/2002 e l'art. 38 d.P.R. 445/2000, e ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge in cassazione.
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio della decisione impugnata.
art. 113 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per dedurre che la decisione non sarebbe stata pronunciata secondo diritto; la Corte ha ritenuto infondata e comunque non centrata la doglianza.
art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
richiamato dal ricorrente in tema di autocertificazione; la Corte ha osservato che la norma si limita a elencare gli stati, qualità e fatti che possono essere autocertificati.
art. 38 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
"mediante spedizione dell'attestazione"
è richiamato per affermare che, quando l'istanza è trasmessa per spedizione, operano le modalità previste dalla disciplina sulla documentazione amministrativa, alternative alla consegna diretta.
art. 78 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'"
stabilisce che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità e che l'autenticazione della firma può avvenire dal difensore oppure secondo le modalità previste dall'art. 38 d.P.R. 445/2000.
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in considerazione della palese inconsistenza delle argomentazioni difensive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della decisione impugnata; un motivo che non colga il fondamento effettivo del provvedimento è inammissibile.
- In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità; l'autenticazione della sottoscrizione può avvenire dal difensore oppure, nelle ipotesi previste, secondo le modalità dell'art. 38 d.P.R. 445/2000.
- La contestazione della disciplina sull'autocertificazione è infondata quando la censura non si misura con la specifica regola applicata dal giudice di merito o presidenziale, ma si limita ad affermazioni generiche sulla sufficienza dell'autocertificazione.
- La proposizione di un ricorso privo di reale critica alla decisione impugnata può giustificare, oltre all'inammissibilità, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo o lite manifestamente infondata.
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