Ordinanza n. 234/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della Determina del Dirigente della Sezione Economia della Cultura del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia n.00023 del 26/2/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 171, nella parte in cui ha stabilito di non ammettere al finanziamento la candidatura presentata da Hula Hoop APS per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto; -dell’allegato A alla richiamata Determina Dirigenziale n.00023 del 26/2/2026 in cui viene riportato il punteggio conseguito da Hula Hoop APS nella valutazione dell’istanza; -del Verbale n.11 del 13/3/2026 della Commissione di Valutazione dei Progetti nella parte in cui, valutando le osservazioni presentate da Hula Hoop APS alla Determina Dirigenziale n.00023/2026, ha confermato il punteggio attribuito all’odierna ricorrente nella citata Determina; - dei Verbali da n.7 a n.10 della Commissione di Valutazione di esame delle istanze che hanno superato le fasi di ammissibilità formale e sostanziale, richiamati nella Determina Dirigenziale n.23/2026, unitamente alle, parimenti richiamate, risultanze istruttorie, ma non allegati né resi disponibili, nei limiti dell’interesse fatto valere; -della Determina del Dirigente della Sezione Economia della Cultura del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia n.0050 del 31/03/2026 del Registro delle Determinazioni della UOR 171 nella parte in cui ha stabilito di confermare per Hula Hoop APS la non ammissione a finanziamento e le risultanze della valutazione di merito così come già riportate nell'allegato A) della D.D. n. 00023/2026 preso atto di quanto stabilito dalla Commissione di valutazione nel verbale n. 11 del 13/03/2026 nonché dell’Allegato A alla medesima Determina Dirigenziale n.50/2026, recante i punteggi assegnati ai partecipanti; -ove occorrer debba, e nei limiti dell’interesse fatto valere, della tabella 4.II del bando nell’allegato A1 – Istanza di Finanziamento Triennale (rilevanza territoriale) nella parte in cui riporta: «collaborazioni e partnership, anche mediante il cofinanziamento, con istituzioni e / o reti di rilevanza nazionale e internazionale. Descrivere la natura e la durata di ciascuna collaborazione / partnership eventualmente presente nel 2025, 2026 e 2027”, poiché difforme dalle previsioni dell’Avviso Pubblico in parte qua che, invece, all’Allegato A, punto 7.3 criteri di valutazione punto 2, prevede “Collaborazioni e partnership, anche mediante il cofinanziamento, con istituzioni e/o reti di rilevanza nazionale e internazionale, nonché Partner coinvolti in ATI e ATS (art. 3 comma 4)”, -di ogni altro atto o provvedimento connesso, collegato e/o consequenziale nei limiti dell’interesse fatto valere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di non ammissione a finanziamento e di conferma dei punteggi attribuiti alla candidatura, nell’ambito di un avviso pubblico per il finanziamento triennale di progetti culturali
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina regionale che, sulla base del mancato raggiungimento della soglia minima di 50 punti, ha escluso dal finanziamento la candidatura, alla quale erano stati attribuiti 28 punti, nonché gli atti presupposti e conseguenti, inclusi i verbali della commissione di valutazione e la determina successiva di conferma della non ammissione. Sono stati contestati, in particolare, i punteggi attribuiti al criterio 2, relativo alla rilevanza territoriale della proposta progettuale, per il quale erano stati assegnati 0 punti su 15; al criterio 3, relativo alla qualità artistica, per il quale erano stati assegnati 0 punti su 15; e al criterio 5, relativo alla strategia di ampliamento del pubblico e all’inclusività, per il quale erano stati assegnati 10 punti su 20. La ricorrente ha inoltre dedotto, ove necessario, l’illegittimità della tabella 4.II dell’allegato A1 al bando, ritenuta difforme dall’allegato A dell’avviso quanto alla valutazione delle collaborazioni, delle partnership e dei partner coinvolti in ATI o ATS. È stata altresì contestata l’erronea attribuzione dei punteggi e, implicitamente, l’illegittimità della valutazione tecnica della commissione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non pregnanti le censure relative all’attribuzione dei punteggi, affermando che la valutazione deve essere effettuata applicando unitariamente tutte le disposizioni dell’avviso pubblico e delle tabelle allegate, che integrano e specificano i criteri, senza ravvisare alcuna antinomia tra esse. Quanto al criterio 2, il Tribunale ha rilevato che nessuno dei partner dell’ATS o delle collaborazioni indicate risultava dotato della rilevanza nazionale o internazionale richiesta dall’avviso, sicché l’attribuzione di zero punti non appariva manifestamente erronea. Quanto ai criteri 3 e 5, le doglianze sono state ritenute fondate su considerazioni meramente soggettive e opinabili, non idonee a dimostrare l’erroneità del criterio prescelto o della sua applicazione e tali da incidere sul merito tecnico-discrezionale della commissione. Il TAR ha inoltre valorizzato l’ampia partecipazione procedimentale e la sufficiente illustrazione, da parte dell’Amministrazione e della società controinteressata costituita, delle ragioni dei punteggi attribuiti. Non ravvisando il fumus necessario, ha negato la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della misura richiesta.
Massime di principio
- Nelle procedure di finanziamento pubblico, l’attribuzione dei punteggi deve avvenire mediante applicazione coordinata dell’avviso pubblico e delle tabelle allegate, quando queste integrano e specificano i criteri di valutazione; la mera divergenza prospettata dal candidato non dimostra di per sé l’esistenza di un’antinomia invalidante.
- La valutazione della commissione su criteri tecnico-discrezionali non può essere sovvertita sulla base di mere considerazioni soggettive o opinabili del candidato, occorrendo la dimostrazione dell’erroneità del criterio prescelto o della sua concreta applicazione.
- La mancata attribuzione di punteggio per collaborazioni e partnership è coerente con il bando quando i soggetti indicati non possiedono la rilevanza nazionale o internazionale espressamente richiesta dal criterio di valutazione.
- La partecipazione procedimentale dell’istante e una motivazione successivamente illustrata dall’Amministrazione e dai controinteressati, purché sufficiente a rendere comprensibili le ragioni dei punteggi, concorrono a escludere, in sede cautelare, la sussistenza di un fumus boni iuris adeguato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 297/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 298/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 209/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 210/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 211/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 21 mag 2026Ordinanza n. 212/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →