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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03220/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena (art. 147, comma 1, n. 2, c.p.) e la concessione della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.), deducendo gravi patologie e un peggioramento delle condizioni di salute non compatibili con la detenzione. Ha contestato carenze e ritardi nell'esecuzione di esami specialistici e l'inadeguatezza dell'assistenza sanitaria intramuraria, asserendo che i ricoveri esterni subiti dimostrerebbero l'incapacità dell'istituto a garantire le cure necessarie.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio secondo cui il differimento o la detenzione domiciliare per grave infermità richiedono patologie che comportino un immediato pericolo per la vita o una probabilità di rilevanti conseguenze dannose non eliminabili o procrastinabili con cure praticabili in regime di detenzione (neppure mediante ricovero esterno). Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente valutato che il condannato, pur affetto da patologie croniche, è curato e adeguatamente monitorato in ambito intramurario; i ricoveri esterni risultavano finalizzati all'esecuzione di esami non espletabili in carcere e non è stata dimostrata la sussistenza di un danno derivante da presunti ritardi. Le allegazioni difensive sono state ritenute generiche e prive dei dati sanitari necessari a dimostrare l'inidoneità del regime carcerario. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 147 cod. pen.

    Regola il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per infermità fisica; la Corte interpreta il requisito della "grave infermità" come condizione che comporti pericolo immediato per la vita o probabilità di rilevanti conseguenze dannose non eliminabili con cure praticabili in regime di detenzione.

  • art. 47-ter Ord. pen.

    Prevede la detenzione domiciliare per determinate categorie; qui valutata unitamente all'art. 147 in relazione alla compatibilità tra condizioni di salute e regime detentivo.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 11

    Consente ricoveri in strutture esterne; la giurisprudenza richiede che anche il ricorso a ricoveri esterni non escluda, da solo, la compatibilità del trattamento sanitario con il regime detentivo, salvo che le cure necessarie non possano essere praticate neppure tramite ricovero esterno.

  • Giurisprudenza della Cassazione (massime richiamate)

    varie, es. Sez. 1, n. 11725/2025; Sez. 1, n. 26588/2024; Sez. 1, n. 49621/2023; Sez. 1, n. 39853/2023; Sez. 1, n. 37216/2014

    Confermano il criterio valutativo: la verifica deve essere concreta, considerando se le cure siano praticabili in ambito intramurario o tramite ricoveri esterni, e richiedono elementi probatori specifici per ritenere sussistente la "grave infermità".

Massime di principio

  • Per ottenere il differimento della pena o la detenzione domiciliare per motivo di salute è necessario provare concretamente che la patologia comporta pericolo immediato per la vita o probabilità di conseguenze gravi che non sono eliminabili o procrastinabili con cure praticabili in carcere.
  • I ricoveri esterni non sono, di per sé, indice sufficiente dell'inidoneità dell'istituto penitenziario; occorre dimostrare che le cure richieste non possano essere fornite neppure tramite ricovero esterno.
  • Le allegazioni generiche di peggioramento delle condizioni di salute sono insufficienti: il detenuto deve documentare con referti, diagnosi e indicazione degli esami/trattamenti omessi o ritardati il nesso causale con l'aggravamento.
  • La valutazione del giudice è concreta e si basa sulla relazione sanitaria e sugli accertamenti compiuti; la motivazione del tribunale di sorveglianza, se congrua e fondata su documentazione medica, è difficilmente riformabile in sede di legittimità.
  • In situazioni simili è opportuno che il difensore acquisisca e produca in modo dettagliato la documentazione clinica (referti, prescrizioni, esiti, certificazioni sulle prestazioni non erogate) e specifichi quali prestazioni non siano praticabili in regime intramurario e perché il loro mancato svolgimento abbia cagionato pregiudizio alla salute.

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