Cassazione Penale, Sentenza n. 34358/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 13/11/2023 con cui il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) fra più condanne irrevocabili subite da Gaiatto. Le condanne riguardavano, fra l'altro, estorsione pluriaggravata, associazione per delinquere, truffa aggravata, esercizio abusivo di intermediazione finanziaria e autoriciclaggio, pronunciate con sentenze divenute irrevocabili in momenti diversi. Il ricorrente contestava la motivazione del giudice dell'esecuzione, ritenendola illogica e contraria ai principi di diritto consolidati sulla continuazione, per non aver riconosciuto l'esistenza di un medesimo disegno criminoso unitario alla base dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., rilevando che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente applicato i criteri giudiziari consolidati per verificare la continuazione (omogeneità del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini di vita, ecc.) e aveva motivato in modo congruo il rigetto: non risultava che, al momento del primo reato, fosse stata programmata l'esecuzione di tutti gli altri reati contestati né emergeva un disegno criminoso unitario neppure per sottogruppi di reati. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo non esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione (richiamando il principio di cui alla sentenza Corte cost. n.186/2000).
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale disciplina sulla continuazione; la Corte rileva che la valutazione dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso deve basarsi su indicatori fattuali e sulla motivazione del giudice dell'esecuzione
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Base normativa per dichiarare il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza; la Corte lo ha applicato per respingere il ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o colposo; la Corte lo ha applicato per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Principio richiamato secondo cui non è esclusa la possibilità di ritenere la colpa nella proposizione di impugnazioni infondate; fondamento della condanna alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U. n. 28659/2017; Sez. 1, n. 15955/2016; Sez. 1, n. 11564/2012)
Richiamati come precedenti consolidati circa i criteri da utilizzare per accertare la continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita
Massime di principio
- La continuazione (art. 671 c.p.p.) richiede la prova, anche sulla base di indicatori fattuali, che i reati siano stati posti in essere in esecuzione di un progetto criminoso unitario: non basta la mera coesistenza di più condanne
- I criteri valutativi principali sono: omogeneità del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, analogie nelle modalità di realizzazione, rapporti causali e sistematicità/comportamenti abituali
- Il giudice dell'esecuzione ha ampia discrezionalità nella valutazione dei fatti; la Corte di Cassazione verifica la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, ma non può sostituirsi al sindacato di merito con nuove ricostruzioni fattuali
- Chi invoca la continuazione ha l'onere di provare o spiegare plausibilmente l'esistenza di un disegno criminoso unitario; l'assenza di prova di programmazione all'inizio della vicenda ostacola il riconoscimento della continuazione
- Proporre ricorsi manifestamente infondati può comportare la condanna alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione, quindi valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di ricorrere
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