Sentenza del 03/03/2016 n. 1204 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - CESSIONE DI AZIENDA - Determinazione della base imponibile - Disconoscimento passività - Accollo - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl disconoscimento delle passività da parte dell’Amministrazione finanziaria è stato ritenuto illegittimo. Ai fini della base imponibile dell’imposta di registro, devono essere considerate le passività gravanti sull’azienda ceduta quando il relativo accollo risponde a un reale interesse economico della cessionaria, anche in ragione della responsabilità solidale prevista dalla legge per i debiti aziendali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro in occasione di una cessione d’azienda. L’Amministrazione aveva escluso dal calcolo le passività accollate dalla cessionaria, ritenendo non computabile tale componente. Il ricorrente ha sostenuto invece che l’accollo fosse effettivo e coerente con l’interesse economico della cessionaria, poiché il cessionario risponde solidalmente dei debiti aziendali anteriori alla cessione.
Norme richiamate
Art. 2560 del codice civile
Il cessionario dell'azienda risponde dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
La norma prevede la responsabilità del cessionario per le obbligazioni inerenti all’azienda ceduta. Tale responsabilità giustifica l’accollo delle passività e rende economicamente plausibile la loro considerazione nella determinazione della base imponibile dell’imposta di registro.
Massime di principio
- Nella cessione d’azienda, le passività effettivamente gravanti sull’azienda e assunte dal cessionario non possono essere automaticamente ignorate ai fini fiscali.
- L’accollo dei debiti può essere considerato rilevante quando è collegato a un concreto interesse economico del cessionario, quale evitare pretese dei creditori dell’azienda ceduta.
- La responsabilità solidale prevista dall’art. 2560 c.c. costituisce un elemento oggettivo che può confermare la genuinità dell’accollo delle passività.
- L’Amministrazione finanziaria non può disconoscere le passività con una motivazione meramente formale o astratta, ma deve verificare la loro effettività e il loro collegamento con l’azienda trasferita.
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