Cassazione Penale, Ordinanza n. 21327/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia di merito, che aveva confermato la responsabilità per tentato furto in abitazione e la recidiva, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto in abitazione. L'unico motivo di ricorso riguardava la ritenuta sussistenza della recidiva: si denunciavano violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe valorizzato in modo non corretto i precedenti penali. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura non era proponibile in sede di legittimità e che era comunque manifestamente infondata, perché il giudice di merito aveva fatto applicazione corretta dei criteri di valutazione della recidiva, esaminando in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in base all'art. 133 c.p., e verificando se la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto con incidenza criminogena sul reato contestato.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
"criteri di cui all'art. 133 cod. pen."
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto tenendo conto dei criteri di commisurazione della pena, e in particolare del rapporto tra il fatto oggetto del giudizio e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa condotta sia indice di perdurante inclinazione al delitto.
Massime di principio
- La recidiva non può essere affermata sulla sola base della gravità astratta dei fatti o della durata dell'arco temporale in cui i reati sono stati commessi.
- Il giudice di merito deve svolgere una valutazione concreta del rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- La recidiva richiede di accertare se e in quale misura le pregresse condanne siano sintomatiche di una persistente inclinazione a delinquere e abbiano inciso, come fattore criminogeno, sulla commissione del nuovo reato.
- In sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito della valutazione della recidiva quando la motivazione del giudice di merito sia coerente con i criteri legali e non presenti vizi rilevanti.
Come è indicizzato
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