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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20583/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un imprenditore individuale attivo nel commercio al dettaglio di gioielli aveva convenuto in giudizio un istituto di credito e un notaio sostenendo di aver subito un protesto cambiario illegittimo. In particolare, deduceva che la banca che aveva richiesto il protesto non fosse il trattario della cambiale e che il notaio non potesse elevare il protesto sia per tale ragione sia per asserita incompetenza territoriale. Chiedeva quindi la declaratoria di nullità del protesto e il risarcimento dei danni asseritamente conseguenti, allegando discredito commerciale, interruzione di forniture, rifiuto di dilazioni di pagamento, diniego di finanziamenti e risoluzione anticipata di un contratto di locazione di un bene strumentale. In primo grado il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di cancellazione del protesto e rigettato la domanda risarcitoria. In appello, invece, la decisione era stata riformata: la corte territoriale aveva ritenuto illegittimo il protesto e aveva condannato in solido banca e notaio al risarcimento dei danni da liquidarsi separatamente. In cassazione l'istituto di credito ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente; (2) omesso esame di fatto decisivo, individuato nella cancellazione del protesto a pochi mesi dalla levata; (3) violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. per avere la corte territoriale riconosciuto un danno non patrimoniale da discredito commerciale asseritamente in re ipsa. Il notaio ha proposto ricorso adesivo. Il controricorrente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello era esistente e comprensibile, avendo individuato specificamente i danni riconosciuti e le relative fonti probatorie. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la breve durata della pubblicità del protesto non era, di per sé, un fatto decisivo idoneo a escludere il danno, e perché la censura era priva di specificità rispetto al momento in cui i pregiudizi si sarebbero verificati. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte d'appello non aveva affermato un danno in re ipsa, ma aveva individuato concreti pregiudizi conseguenti al protesto. Per effetto dell'inammissibilità, è rimasta ferma la condanna dell'istituto di credito e del notaio, con regolazione delle spese di legittimità a carico del ricorrente principale nei confronti del controricorrente e compensazione nei rapporti tra ricorrente principale e notaio ricorrente adesivo; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato quale rito introduttivo del giudizio di primo grado

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato come parametro del vizio di motivazione apparente, ma la Corte ha escluso la nullità della sentenza d'appello

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per censurare la pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato in relazione all'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha rilevato l'inammissibilità della censura

  • art. 2043 c.c.

    invocato dal ricorrente principale per contestare il riconoscimento del danno; la Corte ha escluso che la sentenza d'appello avesse fatto applicazione di un danno in re ipsa

  • art. 2059 c.c.

    richiamato unitamente all'art. 2043 c.c. per censurare il danno non patrimoniale; la Corte ha respinto la doglianza

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma inseritrice del comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • La censura per motivazione apparente è ammissibile solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consenta di percepire il fondamento della decisione; non basta la sinteticità della motivazione se il ragionamento decisorio è comunque ricostruibile.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico realmente decisivo e la specificazione della sua incidenza sulla decisione; non è sufficiente allegare un elemento astratto come la breve durata di una pubblicazione se non si chiarisce quando si sarebbero verificati i pregiudizi lamentati.
  • La censura per violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è inammissibile se attribuisce al giudice di merito una statuizione diversa da quella effettivamente resa.
  • In tema di danno da protesto illegittimo, il pregiudizio non può essere desunto automaticamente dal solo fatto della pubblicazione del protesto, ma deve risultare da specifici danni allegati e provati.
  • La motivazione è sufficiente quando il giudice di merito individua in modo concreto le voci di danno riconosciute e, per ciascuna di esse, indichi gli elementi probatori posti a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno da prodotto difettoso
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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