Ordinanza n. 895/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di revoca del permesso U.E. per soggiornanti di lungo periodo e di contestuale diniego di rilascio del permesso di soggiorno ordinario , emesso dal Questore di Napoli il 10/11/2025 e notificato a mezzo pec al precedente procuratore della ricorrente il 22/01/2026, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e contestuale diniego di rilascio del permesso di soggiorno ordinario
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Napoli del 10 novembre 2025, notificato il 22 gennaio 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento era fondato sulla causa di revoca prevista dall'art. 9, comma 7, lett. d), del d.lgs. 286/1998. In sede procedimentale la ricorrente aveva invocato la pandemia da Covid-19 e gravi motivi di salute quali giustificazioni della propria posizione. Ha dedotto, in sostanza, l'automatica applicazione della causa di revoca, l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, l'omessa valutazione delle giustificazioni addotte e della loro possibile riconducibilità ai gravi e comprovati motivi ostativi alla revoca, nonché l'omessa ponderazione complessiva e dinamica della propria situazione personale. Sono stati evidenziati il radicamento ultra-trentennale in Italia, l'attuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la pendenza di una procedura di ricongiungimento familiare con il coniuge, per la quale era già stato rilasciato il nulla osta. È stata inoltre contestata l'omessa valutazione della possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 9, comma 9, del d.lgs. 286/1998, nonostante la relativa richiesta e il legame con il territorio italiano.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che il provvedimento appariva fondato su un'applicazione automatica della causa di revoca, senza adeguata istruttoria sulle giustificazioni procedimentali e senza motivare l'iter logico-valutativo relativo alla pandemia e ai gravi motivi di salute, astrattamente riconducibili ai gravi e comprovati motivi che possono escludere la revoca. Ha inoltre ravvisato l'omessa valutazione complessiva del radicamento ultra-trentennale, del rapporto di lavoro stabile, della procedura di ricongiungimento familiare e della possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 9, comma 9, del d.lgs. 286/1998. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione avrebbe comportato la perdita immediata dello status di soggiornante regolare, l'interruzione del rapporto di lavoro e della vita di relazione, nonché la compromissione del progetto familiare. Nel bilanciamento degli interessi, l'interesse della ricorrente alla conservazione della situazione esistente è stato ritenuto prevalente rispetto all'interesse pubblico all'immediata esecuzione. La domanda cautelare è stata quindi accolta: il TAR ha sospeso l'efficacia del provvedimento e ordinato all'Amministrazione di procedere a un nuovo esame della posizione, tenendo conto delle indicazioni motivazionali. La trattazione di merito è stata fissata per la seconda udienza pubblica del gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. 286/1998
La causa di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere applicata automaticamente quando siano state dedotte circostanze potenzialmente riconducibili a gravi e comprovati motivi; tali circostanze devono essere oggetto di adeguata istruttoria e motivata valutazione.
art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998
In presenza della richiesta dell'interessato e di un significativo legame con il territorio nazionale, l'Amministrazione deve valutare la possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris, del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stata disposta la protezione dei dati identificativi della parte ricorrente mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificarla.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte interessata.
Massime di principio
- La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi su un automatismo applicativo quando l'interessato abbia allegato circostanze potenzialmente riconducibili a gravi e comprovati motivi ostativi alla revoca; l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva e motivare l'esito della valutazione.
- Nel procedimento di revoca di un titolo di soggiorno di lungo periodo, l'Amministrazione deve considerare in modo complessivo e dinamico la posizione dello straniero, ponderando l'interesse pubblico con il radicamento personale, lavorativo e familiare maturato nel territorio nazionale, soprattutto quando siano coinvolti diritti fondamentali della persona.
- Quando l'interessato lo richieda e sussistano elementi significativi di radicamento in Italia, l'Amministrazione deve valutare espressamente la possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del d.lgs. 286/1998.
- In sede cautelare, la perdita immediata dello status di soggiornante regolare, con conseguenze sulla continuità lavorativa, sulla vita di relazione e sul progetto di ricongiungimento familiare, integra un pregiudizio grave e difficilmente riparabile idoneo a fondare il periculum in mora.
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