Cassazione Penale, Ordinanza n. 19209/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione per manifesta illogicità della sentenza in punto di responsabilità penale, contestando in particolare l'attendibilità delle fonti di prova e la ricostruzione dei fatti; 2) doglianza sulle attenuanti generiche, negate dal giudice di merito; 3) doglianza sulla richiesta di sostituzione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, e ha reputato il secondo motivo manifestamente infondato e comunque generico; inoltre la richiesta di sostituzione della pena è stata ritenuta preclusa dai precedenti e, comunque, inammissibile per genericità e per difetto di procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sulla motivazione mirava sostanzialmente a una rivalutazione delle prove, attività non consentita al giudice di legittimità, e che il giudice di merito aveva comunque indicato elementi probatori ritenuti univoci a carico dell'imputato, tra cui il fatto che egli non avesse occultato il proprio nome, né l'intestazione del conto di destinazione delle somme e che fosse legale rappresentante della società coinvolta nell'operazione. Ha inoltre escluso la fondatezza delle doglianze sulle attenuanti generiche e sulla sostituzione della pena. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Richiamato come base della contestazione di truffa; la Corte non si pronuncia sulla configurazione astratta del reato, ma conferma la tenuta della ricostruzione fattuale operata in appello.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito evidenzi i precedenti dell'imputato e la mancanza di specifici profili di meritevolezza; la doglianza che non confronti tali rationes è generica.
art. 545-bis c.p.p.
La richiesta di sostituzione della pena è stata ritenuta inammissibile nel caso concreto per genericità e per difetto di procura speciale, oltre che preclusa dai precedenti richiamati dalla Corte.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul fatto o in una rivalutazione delle prove; il vizio di motivazione non può essere dedotto mediante confronto con modelli alternativi di ragionamento esterni alla sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di vizio di motivazione, chieda una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dell'attendibilità delle fonti di prova.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito, né può sindacare la sentenza attraverso il raffronto con possibili modelli argomentativi alternativi.
- La negazione delle attenuanti generiche è legittima quando sia sorretta da elementi concreti, quali i precedenti dell'imputato e l'assenza di specifici profili di meritevolezza; il relativo motivo deve confrontarsi con tali ragioni, altrimenti è generico.
- La richiesta di sostituzione della pena deve essere specifica e, quando richiesto dalla disciplina applicabile, assistita da procura speciale; in difetto, la domanda è inammissibile.
- Un ricorso che non si misuri con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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