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Sentenza

Sentenza n. 1528/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 364/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1023/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.06.2025, notificata il 03.07.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000,00 mediante accredito sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto a una sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla corresponsione di euro 1.000,00 per la Carta del docente relativa agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. La pretesa era documentata e non era stata adeguatamente contestata dall'Amministrazione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, risultava decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando all'Amministrazione di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella pronuncia, nonché gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione: l'esatta quantificazione del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata alla luce del giudicato, degli eventuali pagamenti parziali e degli artt. 1282 e seguenti c.c. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata infine disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di un termine dilatorio di 120 giorni per eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Gli interessi e gli altri accessori devono essere quantificati secondo il titolo giudiziale e i parametri previsti dalla legge; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione se non entro tali limiti.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati quale fondamento processuale della regolazione delle spese e della distrazione in favore dei difensori antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a un giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato e l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione, una volta decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce né modifica il diritto riconosciuto dal titolo, ma ne assicura il concreto soddisfacimento; l'entità del credito deve essere ricavata dal giudicato, dalla legge e dagli eventuali adempimenti parziali già compiuti.
  • I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'amministrazione debitrice: la quantificazione definitiva deve essere verificata secondo il contenuto del titolo, la decorrenza e la misura degli interessi previste dalla legge e gli eventuali pagamenti già effettuati.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, la cui attivazione può essere subordinata a un'istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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