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Sentenza

Sentenza del 17/03/2022 n. 63 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente impugnava avvisi di accertamento per gli anni 2010 e 2011 (IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni) n. TI3010100607/2014 e n. TI3010100620/2014 emessi a seguito di un accesso mirato del 30/09/2013 con richiesta ed acquisizione di documenti (estrazione file dal PC) e successivo questionario del 16/05/2014. Le contestazioni riguardavano: (a) rettifiche di fatturazioni ritenute indebite ex art. 26 DPR 633/1972; (b) incassi su conto corrente privi di fatturazione; (c) omessa fatturazione verso soggetti per i quali erano state presentate comunicazioni di inizio attività (DIA); (d) mancata fatturazione per riaddebitamento di costi di terzi. Tra i motivi di ricorso preliminari si deduceva la nullità degli atti per violazione del contraddittorio endoprocedimentale (mancata redazione e notifica del processo verbale di constatazione e mancata concessione del termine ex art. 12 L. 212/2000), carenza istruttoria e mancata prova dei fatti contestati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente (sentenza CTP n.96/2017 per l'anno 2010) ritenendo che l'accesso del 30/09/2013, l'acquisizione di documenti e l'estrazione di file dal PC integrassero una verifica tale da porre in capo all'Amministrazione l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale. Poiché non è stato redatto e notificato alcun processo verbale di constatazione che consentisse al contribuente di presentare osservazioni nei 60 giorni previsti dall'art. 12 comma 7 L. 212/2000, gli avvisi di accertamento sono stati annullati per vizio procedurale. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 L. 212/2000

    Stabilisce l'obbligo per l'Amministrazione di chiudere il procedimento con un processo verbale di constatazione e di consentire al contribuente, entro 60 giorni, di formulare osservazioni e richieste prima di adottare l'atto impositivo; la Corte regionale ha ritenuto applicabile tale garanzia quando un accesso, pur breve, è seguito da acquisizioni documentali e richieste che integrano una verifica unitaria.

  • art. 26 D.P.R. 633/1972

    Norma richiamata dall'Ufficio in relazione a rettifiche di fatturazione; nell'ambito del giudizio è stata una delle basi normative delle contestazioni ma il vizio decisivo rilevato è stato procedurale (mancato contraddittorio), non la piena valutazione del merito delle contestazioni ex art. 26.

  • Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, n.14315

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui l'accesso 'breve' seguito da richiesta di chiarimenti e documenti configura un procedimento unitario e attiva l'obbligo del contraddittorio ex art. 12 L. 212/2000.

Massime di principio

  • Un accesso presso i locali del contribuente che comporti acquisizione di documenti o estrazione di dati (es. file dal PC) è generalmente qualificabile come atto di verifica che attiva l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12 L. 212/2000; non può essere automaticamente considerato una mera 'verifica a tavolino'.
  • Se dopo un accesso 'breve' l'Amministrazione richiede ulteriori documenti o chiarimenti, le attività vanno considerate unitariamente: l'obbligo di redigere un processo verbale di constatazione e di concedere il termine per le osservazioni sorge prima di notificare gli avvisi di accertamento.
  • La mancata redazione/notifica del processo verbale di constatazione e la conseguente omissione del contraddittorio endoprocedimentale può comportare l'annullamento degli avvisi di accertamento per vizio procedurale, indipendentemente dall'esame di merito delle contestazioni fiscali.
  • In situazioni analoghe è strategico per il contribuente eccepire preliminarmente la nullità/illegittimità dell'atto per violazione del contraddittorio; tale eccezione assorbe spesso gli altri motivi del ricorso.
  • Verifiche esclusivamente 'a tavolino' (senza accesso, senza acquisizione di documenti/estrazioni) possono non attivare il contraddittorio endoprocedimentale, ma la sussistenza o meno di tale condizione deve essere valutata caso per caso sulla base delle attività svolte dall'Amministrazione.
  • L'estrazione di dati dal computer del contribuente e la richiesta ampia di scritture contabili sono elementi fattuali che rendono più probabile la qualificazione dell'operazione quale verifica soggetta alle garanzie procedimentali.

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