Sentenza del 17/03/2022 n. 63 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente impugnava avvisi di accertamento per gli anni 2010 e 2011 (IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni) n. TI3010100607/2014 e n. TI3010100620/2014 emessi a seguito di un accesso mirato del 30/09/2013 con richiesta ed acquisizione di documenti (estrazione file dal PC) e successivo questionario del 16/05/2014. Le contestazioni riguardavano: (a) rettifiche di fatturazioni ritenute indebite ex art. 26 DPR 633/1972; (b) incassi su conto corrente privi di fatturazione; (c) omessa fatturazione verso soggetti per i quali erano state presentate comunicazioni di inizio attività (DIA); (d) mancata fatturazione per riaddebitamento di costi di terzi. Tra i motivi di ricorso preliminari si deduceva la nullità degli atti per violazione del contraddittorio endoprocedimentale (mancata redazione e notifica del processo verbale di constatazione e mancata concessione del termine ex art. 12 L. 212/2000), carenza istruttoria e mancata prova dei fatti contestati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente (sentenza CTP n.96/2017 per l'anno 2010) ritenendo che l'accesso del 30/09/2013, l'acquisizione di documenti e l'estrazione di file dal PC integrassero una verifica tale da porre in capo all'Amministrazione l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale. Poiché non è stato redatto e notificato alcun processo verbale di constatazione che consentisse al contribuente di presentare osservazioni nei 60 giorni previsti dall'art. 12 comma 7 L. 212/2000, gli avvisi di accertamento sono stati annullati per vizio procedurale. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 12 L. 212/2000
Stabilisce l'obbligo per l'Amministrazione di chiudere il procedimento con un processo verbale di constatazione e di consentire al contribuente, entro 60 giorni, di formulare osservazioni e richieste prima di adottare l'atto impositivo; la Corte regionale ha ritenuto applicabile tale garanzia quando un accesso, pur breve, è seguito da acquisizioni documentali e richieste che integrano una verifica unitaria.
art. 26 D.P.R. 633/1972
Norma richiamata dall'Ufficio in relazione a rettifiche di fatturazione; nell'ambito del giudizio è stata una delle basi normative delle contestazioni ma il vizio decisivo rilevato è stato procedurale (mancato contraddittorio), non la piena valutazione del merito delle contestazioni ex art. 26.
Cassazione civile sez. VI, 25/05/2021, n.14315
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui l'accesso 'breve' seguito da richiesta di chiarimenti e documenti configura un procedimento unitario e attiva l'obbligo del contraddittorio ex art. 12 L. 212/2000.
Massime di principio
- Un accesso presso i locali del contribuente che comporti acquisizione di documenti o estrazione di dati (es. file dal PC) è generalmente qualificabile come atto di verifica che attiva l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12 L. 212/2000; non può essere automaticamente considerato una mera 'verifica a tavolino'.
- Se dopo un accesso 'breve' l'Amministrazione richiede ulteriori documenti o chiarimenti, le attività vanno considerate unitariamente: l'obbligo di redigere un processo verbale di constatazione e di concedere il termine per le osservazioni sorge prima di notificare gli avvisi di accertamento.
- La mancata redazione/notifica del processo verbale di constatazione e la conseguente omissione del contraddittorio endoprocedimentale può comportare l'annullamento degli avvisi di accertamento per vizio procedurale, indipendentemente dall'esame di merito delle contestazioni fiscali.
- In situazioni analoghe è strategico per il contribuente eccepire preliminarmente la nullità/illegittimità dell'atto per violazione del contraddittorio; tale eccezione assorbe spesso gli altri motivi del ricorso.
- Verifiche esclusivamente 'a tavolino' (senza accesso, senza acquisizione di documenti/estrazioni) possono non attivare il contraddittorio endoprocedimentale, ma la sussistenza o meno di tale condizione deve essere valutata caso per caso sulla base delle attività svolte dall'Amministrazione.
- L'estrazione di dati dal computer del contribuente e la richiesta ampia di scritture contabili sono elementi fattuali che rendono più probabile la qualificazione dell'operazione quale verifica soggetta alle garanzie procedimentali.
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