Sentenza del 17/03/2022 n. 338 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IRPEF - immobile in comproprieta' - contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari - non debenza del reddito fondiario da parte del comproprietario non presente in atti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha accertato la cedolare secca e ha ripartito il reddito di locazione pro quota (50%) tra i comproprietari dell'immobile nonostante il contratto di locazione fosse stato stipulato e il canone interamente percepito solo dall'altro comproprietario (ex marito). La contribuente ha contestato l'obbligo di dichiarare la quota non percepita, sostenendo che l'imputazione del reddito deve tener conto dell'effettivo percepimento/della concreta disponibilità del reddito e non solo della titolarità catastale/proprietaria.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo prevalente l'orientamento più recente della Corte di Cassazione (v. ord. Cass. n. 3085/2016 e Cass. n. 2772/2016): l'inciso "indipendentemente dalla percezione" dell'art. 26 TUIR opera come chiarimento sulla determinazione presuntiva dei redditi fondiari (derivanti da risultanze catastali) ma non risolve il problema dell'imputazione soggettiva del reddito; per l'imputazione occorre considerare il possesso/effettiva disponibilità (percezione). Di conseguenza il ricorso della contribuente è stato accolto; l'appello dell'Ufficio è stato respinto e nulla è stato disposto sulle spese in considerazione della mancata costituzione del contribuente.
Norme richiamate
Art. 1 TUIR (D.P.R. 917/1986)
il presupposto d'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso [e cioè l'effettiva disponibilità acquisita con la percezione] dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie dell'art. 6
Secondo la Commissione, l'art. 1 sottolinea che per l'imputazione dei redditi è rilevante il possesso/effettiva disponibilità (percezione). Pertanto il criterio di imputazione non può essere deciso dall'inciso "indipendentemente dalla percezione" dell'art. 26.
Art. 25 TUIR
Rilievo generale: disciplina la determinazione del reddito fondiario; in combinato con l'art. 26 serve a interpretare che la determinazione presuntiva dei redditi catastali è distinta dall'imputazione soggettiva.
Art. 26 TUIR
i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono i beni immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, per il periodo d'imposta in cui si è verificato il possesso
La Commissione interpreta l'inciso "indipendentemente dalla percezione" come limitato alla natura presuntiva della determinazione del reddito fondiario (derivante da dati catastali) e non come criterio esclusivo per l'imputazione soggettiva del reddito quando sussistono elementi concreti di effettiva percezione da parte di un unico comproprietario.
Massime di principio
- L'espressione "indipendentemente dalla percezione" in art. 26 TUIR va intesa, secondo orientamento recente, come riferimento alla determinazione presuntiva del reddito fondiario (da catasto) e non come regola automatica per imputare pro quota il reddito a tutti i comproprietari senza considerare chi effettivamente ha percepito il canone.
- Per l'imputazione soggettiva del reddito fondiario occorre valutare la concreta disponibilità/percezione del corrispettivo: chi ha effettivamente incassato il canone è il soggetto che, di norma, deve dichiararlo, salvo prova contraria (accordi, girate di ricevute, annotazioni contabili, sentenze).
- Sussiste un contrasto giurisprudenziale e amministrativo: l'Agenzia e una precedente Cassazione (Cass. n. 19217/2006) ritengono che il reddito vada imputato pro rata ai comproprietari "indipendentemente dalla percezione"; orientamenti più recenti della Cassazione danno invece rilievo alla percezione effettiva. Il rischio di accertamento esiste quindi in entrambi i sensi e richiede cautela probatoria.
- In pratica, in casi simili è opportuno documentare chiaramente la titolarità della riscossione (es. ricevute, bonifici, quietanze intestate, contratto registrato con entrambi i nomi o specifica delega/mandato), ovvero formalizzare accordi che regolino la ripartizione dei canoni, per evitare contestazioni fiscali.
- Se si è comproprietari ma si non si è materialmente percepito la quota di canone, conviene acquisire documenti che attestino la mancata percezione e l'esistenza di un credito verso l'altro comproprietario; tali elementi sono utili per resistere a eventuali accertamenti e per dimostrare l'assenza di disponibilità del reddito.
- Valutare l'opportunità di concordare con l'altro comproprietario l'emissione di ricevute o la ripartizione formale dei pagamenti (o il pagamento diretto delle quote su conti intestati), e, se necessario, considerare l'assistenza di un professionista per predisporre la documentazione probatoria prima di eventuali verifiche.
- Restano possibili situazioni in cui l'amministrazione può ragionevolmente imputare il reddito pro quota senza tenere conto della percezione: in tali casi l'onere della prova spetta al contribuente non percettore che debba dimostrare la mancata percezione e l'esistenza del diritto di credito.
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