Cassazione Civile, Ordinanza n. 19945/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Alcune parti hanno impugnato in cassazione una sentenza della Corte d'appello di Ancona. I controricorrenti hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale ex art. 365 c.p.c. La procura depositata in calce al ricorso, su foglio separato ma materialmente congiunto, risultava infatti rilasciata per proporre ricorso per cassazione avverso un'altra sentenza della medesima Corte d'appello, indicata con numero diverso e riferita ad altro giudizio. I ricorrenti hanno sostenuto che la procura fosse comunque valida perché unita al ricorso e perché, secondo la giurisprudenza richiamata, il criterio topografico renderebbe sufficiente la collocazione della procura, anche in presenza di un errore nell'indicazione del provvedimento impugnato. È stato inoltre depositato un atto di rinuncia al ricorso per alcune delle parti, ma anche tale atto è stato contestato perché fondato su una procura riferita ad altra sentenza. La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione dei controricorrenti: la procura era inequivocabilmente riferita a una sentenza diversa e, quindi, mancava la procura speciale per il ricorso effettivamente proposto; per la stessa ragione è stato dichiarato inammissibile anche l'atto di rinuncia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso per cassazione sia l'atto di rinuncia al ricorso. Ha ritenuto che la procura speciale prodotta fosse inidonea perché riferita testualmente a una diversa sentenza della Corte d'appello di Ancona, sicché non sussisteva il presupposto indefettibile dello ius postulandi nel giudizio di legittimità. Ha inoltre affermato che, in mancanza di valida procura per proporre il ricorso, non poteva reputarsi valida nemmeno la rinuncia riferita a quel medesimo ricorso. Quanto alle spese, la Corte le ha poste a carico dell'avvocato che aveva sottoscritto e notificato il ricorso in assenza di effettivo conferimento del mandato per quel giudizio, condannandolo al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti e disponendo il raddoppio del contributo unificato a suo carico.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
per il ricorso per cassazione è richiesta una procura speciale riferita alla causa determinata; se la procura è espressamente riferita ad altra sentenza, manca il presupposto per la proposizione del ricorso.
art. 83 c.p.c.
la specialità della procura può essere integrata dalla collocazione topografica, ma solo se dal testo non emerga in modo inequivoco la non riferibilità al giudizio di cassazione.
art. 125 c.p.c.
il rilascio della procura deve avvenire prima della notificazione del ricorso, per assicurare che il mandato sia conferito per l'impugnazione della specifica sentenza.
art. 1367 c.c.
è richiamato il principio di conservazione degli atti, applicabile nei casi dubbi ma non quando il testo della procura escluda chiaramente la riferibilità al giudizio in corso.
art. 159 c.p.c.
è richiamato insieme all'art. 1367 c.c. come criterio di interpretazione conservativa degli atti processuali nei casi dubbi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, posto a carico del difensore nei rapporti interni di questa vicenda processuale.
Massime di principio
- La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida anche se materialmente unita al ricorso e priva di un espresso riferimento alla sentenza impugnata, ma solo quando il suo testo non consenta di escludere in modo evidente la riferibilità al giudizio di legittimità.
- Il criterio topografico non può sanare una procura che indichi in modo univoco una sentenza diversa da quella effettivamente impugnata: in tale ipotesi manca la procura speciale richiesta dall'art. 365 c.p.c.
- Il principio di conservazione degli atti processuali opera nei casi di dubbio interpretativo, non quando il contenuto letterale della procura identifichi un diverso processo o un diverso provvedimento.
- La rinuncia al ricorso presuppone il potere di proporre quel ricorso: se la procura conferita riguarda un'altra impugnazione, è invalido anche l'atto di rinuncia riferito al ricorso non autorizzato.
- Quando l'attività processuale è svolta dal difensore senza effettivo conferimento del mandato per quella specifica fase o impugnazione, le conseguenze economiche possono essere poste a carico del difensore e non della parte asseritamente rappresentata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19756/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19758/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19759/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19760/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19761/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19762/2025 del 17/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →