Sentenza n. 861/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, 5 giugno 2025, n. 429/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione relativa a un manufatto stabile di circa 128 mq e 441,60 mc, realizzato in ampliamento di un locale commerciale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado la società ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo, da un lato, di non essere proprietaria dell'area sulla quale insisteva il manufatto e la mancata notificazione dell'ordinanza all'effettivo proprietario; dall'altro, il difetto del carattere abusivo dell'opera. Il TAR ha respinto il ricorso. In appello la società ha censurato esclusivamente il rigetto del motivo relativo alla mancata notificazione dell'ordinanza al proprietario dell'area e ha chiesto l'ammissione di nuovi documenti, ai sensi dell'art. 104 c.p.a., per dimostrare chi fosse l'effettivo proprietario del bene.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendolo manifestamente infondato. L'ordinanza era stata indirizzata alla società quale responsabile dell'abuso. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, l'ordine di demolizione può essere rivolto sia al proprietario del bene sia al responsabile dell'abuso. Poiché il responsabile dell'abuso è comunque tenuto a rispondere dell'illecito edilizio, non può dedurre quale vizio dell'ingiunzione la mancata notificazione del provvedimento al proprietario. Per tale ragione, i nuovi documenti diretti a individuare l'effettivo proprietario sono stati ritenuti irrilevanti. È stata assorbita l'eccezione della Regione Calabria relativa al difetto di legittimazione passiva. L'appellante è stata condannata alle spese del grado in favore del Comune e della Regione, quantificate in euro 2.000 ciascuno, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione può essere rivolto tanto al proprietario del bene quanto al responsabile dell'abuso; quest'ultimo non può contestare la legittimità dell'ingiunzione per la mancata notificazione al proprietario.
art. 104 c.p.a.
La richiesta di produzione di nuovi documenti in appello è irrilevante quando i documenti non possono incidere sulla decisione della controversia.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione edilizia può essere legittimamente rivolto sia al proprietario dell'immobile sia al responsabile dell'abuso, trattandosi di destinatari alternativamente individuati dalla disciplina edilizia.
- Il responsabile dell'abuso, in quanto autonomo destinatario dell'ordine di demolizione, non può dedurre come vizio di legittimità dell'ingiunzione la mancata notificazione del provvedimento al proprietario dell'area o del manufatto.
- La prova dell'identità dell'effettivo proprietario è irrilevante, ai fini dell'impugnazione proposta dal responsabile dell'abuso, quando l'ordinanza sia stata validamente indirizzata a quest'ultimo.
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