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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-103/22

Order of the Vice-President of the Court of 17 May 2022. — Shanghai Panati Co. v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Intervention – EU trade mark – Cancellation proceedings – Other party to the proceedings before the Board of Appeal of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) granted leave to participate in the proceedings in the case before the General Court – Time limits – Point from which time starts to run – Unforeseeable circumstances – Rejection. — Case C-103/22 P(I)

Giurisprudenza europea62022CO0103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Vicepresidente della Corte ha respinto l’impugnazione di Shanghai Panati contro l’ordinanza del Tribunale che le negava la partecipazione come interveniente in una causa su un marchio UE. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione sulla tardività della risposta e ha escluso che un errore interno nella gestione della corrispondenza potesse costituire circostanza imprevedibile o forza maggiore. Di conseguenza, l’ordinanza impugnata è stata confermata e le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Ricorso in impugnazione contro il rigetto, da parte del Tribunale, dell’intervento di un’altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso EUIPO per tardività della risposta e insussistenza di circostanze imprevedibili.

La questione giuridica

Si discuteva, primo, se la risposta depositata da Shanghai Panati fosse stata presentata entro il termine applicabile ai sensi delle regole di procedura del Tribunale; secondo, se il ritardo potesse essere giustificato da circostanze imprevedibili o forza maggiore ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Corte, così da consentire la partecipazione al giudizio come interveniente.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che, per le parti diverse dal ricorrente nei procedimenti relativi a decisioni EUIPO, il termine per presentare la risposta decorre e scade secondo le regole di calcolo del regolamento di procedura del Tribunale, senza che il giorno della notifica sia computato ma con scadenza alla fine del giorno corrispondente del mese finale; pertanto la risposta depositata il 23 settembre 2021 era tardiva. Ha inoltre ribadito che un errore umano interno, o un disfunzionamento dell’organizzazione interna di una parte, non integra di per sé circostanze imprevedibili o forza maggiore ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, sicché il ritardo non poteva essere sanato e l’intervento andava negato.

Norme richiamate

  • Articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 178, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 179 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Rigetto dell’impugnazione contro il diniego di intervento per tardività

Si tratta di un’impugnazione ex articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea contro un’ordinanza del Tribunale che aveva escluso Shanghai Panati Co. dalla partecipazione come interveniente in una controversia in materia di marchio dell’Unione europea. La questione nasce nell’ambito di un’azione di annullamento proposta da Castel Frères avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO.

Fatti e procedimento principale

Castel Frères aveva ottenuto nel 2009 la registrazione di un marchio figurativo dell’Unione europea. Nel 2018 Shanghai Panati aveva chiesto la decadenza del marchio; dopo il rigetto della domanda in primo grado amministrativo, la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO aveva accolto il ricorso di Shanghai Panati e revocato il marchio con decisione del 22 marzo 2021. Castel Frères aveva quindi adito il Tribunale il 8 giugno 2021.

La domanda del Tribunale fu notificata a Shanghai Panati il 28 giugno 2021; la destinataria ne aveva accusato ricezione il 12 luglio 2021. Shanghai Panati depositò una risposta il 23 settembre 2021. Con ordinanza del 10 gennaio 2022, il Tribunale ritenne che essa non fosse legittimata a partecipare come interveniente, perché la risposta era tardiva e non era stato provato alcun caso di forza maggiore o circostanza imprevedibile.

Questioni sottoposte alla Corte

L’impugnazione sollevava due motivi di diritto:

  • l’erronea applicazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale in materia di calcolo del termine per la presentazione della risposta;
  • l’erronea applicazione dell’articolo 45 dello Statuto della Corte, per avere il Tribunale escluso che un errore umano interno potesse integrare una circostanza imprevedibile o forza maggiore.

Normativa processuale rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 178, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, relativo alla comunicazione degli atti alle altre parti nel contenzioso EUIPO;
  • gli articoli 179 e 60 del medesimo regolamento, sui termini di deposito della risposta per le parti diverse dal ricorrente;
  • l’articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b), sul calcolo dei termini processuali;
  • gli articoli 36, 45 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte, in tema di motivazione e rimessione in termini per forza maggiore o circostanze imprevedibili.

Primo motivo: calcolo del termine per la risposta

La Corte respinge innanzitutto la censura di travisamento delle argomentazioni di Shanghai Panati e quella di difetto di motivazione. Osserva che il Tribunale aveva spiegato quali regole di calcolo avesse applicato e perché esse conducessero a ritenere scaduto il termine il 22 settembre 2021.

Sul merito, la Corte afferma che l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), esclude dal computo il giorno della notificazione, ma che, quando il termine è espresso in mesi, esso scade alla fine del giorno che, nell’ultimo mese, reca lo stesso numero del giorno iniziale. L’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), completa coerentemente tale disciplina, stabilendo la data di scadenza del termine. L’interpretazione proposta dalla ricorrente, che avrebbe rinviato la scadenza al 23 settembre 2021, non trova alcun sostegno nel testo della disposizione e non può essere desunta neppure da regole nazionali diverse. Pertanto, il Tribunale non ha commesso errore di diritto nel dichiarare tardiva la risposta.

Secondo motivo: circostanze imprevedibili, forza maggiore e diritto di difesa

La Corte conferma poi il rigetto del secondo motivo. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, una parte può essere esonerata dalle conseguenze della scadenza di un termine solo se prova circostanze imprevedibili o forza maggiore. In base alla giurisprudenza consolidata, tali concetti richiedono un evento anormale, estraneo all’interessato, e la prova che quest’ultimo abbia adottato tutte le misure ragionevoli per prevenirne o attenuarne gli effetti.

Nel caso di specie, Shanghai Panati invocava un errore umano nella gestione interna della corrispondenza. La Corte ribadisce che errori dei dipendenti o disfunzioni dell’organizzazione interna della parte non sono eventi estranei all’interessato e, quindi, non possono integrare circostanze imprevedibili o forza maggiore. Né rileva che il ritardo non abbia arrecato pregiudizio alle altre parti, perché la disciplina dei termini processuali tutela anche la certezza del diritto e l’uguaglianza di trattamento. Infine, la Corte esclude che il rigido rispetto dei termini processuali leda, di per sé, il diritto di essere ascoltati o la tutela giurisdizionale effettiva.

Decisione e conseguenze sulle spese

L’impugnazione è integralmente respinta. In applicazione degli articoli 184, paragrafo 2, e 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, Shanghai Panati è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da Castel Frères e dall’EUIPO.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce due regole pratiche di rilievo:

  • il computo dei termini processuali dinanzi al Tribunale segue rigorosamente l’articolo 58 del suo regolamento di procedura, con scadenza alla fine del giorno corrispondente del mese finale;
  • un errore interno di organizzazione o di gestione della corrispondenza non basta a configurare circostanze imprevedibili o forza maggiore ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaprocedimento dinanzi al tribunaletermini processualiinterventoforza maggiore e circostanze imprevedibili

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