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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-869/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 maggio 2022. — L contro Unicaja Banco SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Contratto ipotecario – Carattere abusivo della “clausola di tasso minimo” prevista da tale contratto – Norme nazionali relative al procedimento giurisdizionale di appello – Limitazione nel tempo degli effetti della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva – Restituzione – Potere di controllo d’ufficio del giudice nazionale di appello. — Causa C-869/19

Giurisprudenza europea62019CJ0869

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito che, in materia di clausole abusive nei contratti con i consumatori, le regole processuali nazionali non possono impedire al giudice d’appello di garantire integralmente gli effetti restitutori imposti dalla direttiva 93/13. Se il consumatore non ha impugnato una limitazione temporale delle restituzioni perché il termine per farlo era già scaduto al momento della giurisprudenza europea decisiva, non può parlarsi di completa passività. In tale ipotesi, il giudice nazionale deve poter rilevare d’ufficio la violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e disporre la restituzione totale delle somme.

Rinvio pregiudiziale sull’obbligo del giudice d’appello di rilevare d’ufficio l’illegittimità, alla luce della direttiva 93/13, della limitazione nel tempo della restituzione dovuta per una clausola abusiva di un mutuo ipotecario.

La questione giuridica

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osti all’applicazione dei principi processuali nazionali di dispositivo, congruenza e divieto di reformatio in peius, che impediscono al giudice d’appello adito dal solo istituto bancario di rilevare d’ufficio la violazione di tale disposizione e di disporre la restituzione integrale delle somme indebitamente versate in applicazione di una clausola di tasso minimo dichiarata abusiva, quando il consumatore non abbia impugnato la limitazione temporale delle restituzioni contenuta nella sentenza di primo grado.

Principio di diritto

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta a regole processuali nazionali che, in appello contro una sentenza che ha limitato nel tempo la restituzione dovuta per una clausola abusiva, impediscano al giudice di rilevare d’ufficio la violazione della direttiva e di ordinare la restituzione integrale, quando la mancata impugnazione del consumatore non dipenda da una sua completa passività; in tale situazione, i principi di equivalenza ed effettività impongono al giudice di appello di poter assicurare piena tutela ai diritti del consumatore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Ventiquattresimo considerando direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 1303 del Código Civil spagnolo
  • Articolo 216 LEC spagnola
  • Articolo 218, paragrafo 1, LEC spagnola
  • Articolo 465, paragrafo 5, LEC spagnola
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Limitazione temporale delle restituzioni per clausola abusiva e potere del giudice d’appello di rilevare d’ufficio la violazione della direttiva 93/13

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo in una controversia tra una consumatrice e il suo istituto bancario, relativa a una clausola di tasso minimo inserita in un mutuo ipotecario. Il nodo centrale è se il giudice d’appello possa, o debba, rilevare d’ufficio l’incompatibilità con il diritto dell’Unione della limitazione temporale degli effetti restitutori disposta in primo grado, nonostante il consumatore non abbia proposto appello su quel capo.

Fatti e procedimento principale

Nel 2006 la banca concesse alla consumatrice un mutuo ipotecario di EUR 120000, con tasso fisso per il primo anno e successivamente tasso variabile indicizzato all’Euribor, ma con una clausola che impediva al tasso variabile di scendere sotto il 3%. Nel 2016 la consumatrice agì in giudizio chiedendo la nullità della clausola, sostenendone il carattere abusivo per difetto di trasparenza, e la restituzione delle somme versate indebitamente. Il tribunale di primo grado dichiarò abusiva la clausola e condannò la banca alla restituzione, ma limitò gli effetti restitutori al periodo successivo al 9 maggio 2013, applicando la giurisprudenza del Tribunal Supremo spagnolo di quella data. In appello, promosso dalla banca solo contro la condanna alle spese, il giudice di secondo grado non modificò il capo relativo alla limitazione temporale delle restituzioni, perché non impugnato dalla consumatrice.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore e il contratto resta vincolante per il resto, se può sopravvivere senza la clausola abusiva. È richiamato anche il ventiquattresimo considerando e l’articolo 7, paragrafo 1, che impongono mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive. Sul piano interno vengono menzionati l’articolo 1303 del Código Civil, nonché gli articoli 216, 218, paragrafo 1, e 465, paragrafo 5, della LEC, che esprimono i principi di dispositivo, congruenza e divieto di reformatio in peius.

Questione pregiudiziale

Il Tribunal Supremo chiede in sostanza se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osti a norme processuali nazionali che impediscono al giudice d’appello, investito dell’impugnazione proposta dalla banca contro una sentenza che aveva limitato nel tempo la restituzione, di rilevare d’ufficio la violazione del diritto dell’Unione e di ordinare la restituzione integrale, perché il consumatore non ha impugnato quel capo della decisione.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che l’autonomia processuale degli Stati membri trova limite nei principi di equivalenza ed effettività. Quanto al primo, se il giudice d’appello può o deve esaminare d’ufficio, per norme interne di ordine pubblico, la legittimità di un atto, deve poterlo fare anche rispetto all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che la Corte considera equivalente a una norma nazionale di ordine pubblico. Quanto al principio di effettività, la Corte sottolinea che le regole processuali non possono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti derivanti dalla direttiva. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui la tutela del consumatore non è assoluta, ma le condizioni stabilite dal diritto nazionale non possono pregiudicare la sostanza del diritto di non essere vincolato da una clausola abusiva. La Corte distingue la situazione dalla passività totale del consumatore: nel caso di specie, la mancata impugnazione della limitazione temporale deriva dal fatto che, al momento della sentenza europea decisiva del 21 dicembre 2016, il termine per impugnare era già scaduto. Pertanto non può parlarsi di completa passività. In questa cornice, l’applicazione rigida dei principi processuali nazionali priva il consumatore degli strumenti per far valere integralmente i suoi diritti e viola il principio di effettività.

Richiamo alla sentenza Gutiérrez Naranjo

La Corte si fonda espressamente sulla sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., con cui aveva già affermato che l’articolo 6, paragrafo 1, osta a una giurisprudenza nazionale che limiti nel tempo gli effetti restitutori della nullità di una clausola abusiva alle sole somme versate dopo la decisione che ne accerta l’abusività. Tali limiti rendono la tutela incompleta e insufficiente e non garantiscono un mezzo adeguato ed efficace per far cessare l’uso di tali clausole.

Decisione

La Corte afferma che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta all’applicazione di principi processuali nazionali che impediscano al giudice d’appello di rilevare d’ufficio la violazione della direttiva e di disporre la restituzione integrale delle somme indebitamente versate, quando la mancata contestazione della limitazione temporale da parte del consumatore non sia imputabile a una sua completa passività.

Principio ricavabile

Quando il diritto processuale nazionale, in appello, impedisce di assicurare la restituzione integrale conseguente alla nullità di una clausola abusiva, il giudice deve poter derogare ai vincoli di dispositivo, congruenza e reformatio in peius se ciò è necessario per garantire l’effettività della direttiva 93/13, salvo il rispetto dell’autorità del giudicato e delle situazioni in cui il consumatore sia rimasto realmente passivo.

Come è indicizzato

Materieclausole abusivediritto processuale civilemutuo ipotecariotutela dei consumatorirestituzione delle somme indebitamente percepite

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