Corte di giustizia, Sentenza C-693/19
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 maggio 2022. — SPV Project 1503 Srl e Dobank SpA contro YB e Banco di Desio e della Brianza SpA e a. contro YX e ZW. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale di Milano. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Procedimenti d’ingiunzione di pagamento e di espropriazione presso terzi – Autorità di cosa giudicata che copre implicitamente la validità delle clausole del titolo esecutivo – Potere del giudice dell’esecuzione di esaminare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di una clausola. — Cause riunite C-693/19 e C-831/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunite le cause C‑693/19 e C‑831/19, ha ritenuto incompatibile con la direttiva 93/13 una disciplina processuale che attribuisca al decreto ingiuntivo non opposto un giudicato implicito esteso alla validità delle clausole contrattuali. Il giudice dell’esecuzione deve poter controllare d’ufficio o su istanza del consumatore l’eventuale carattere abusivo delle clausole, anche se il titolo è divenuto definitivo. Il fatto che il debitore ignorasse il proprio status di consumatore al momento della formazione del giudicato non esclude tale controllo.
Direttiva 93/13 e cosa giudicata implicita: il giudice dell’esecuzione può verificare d’ufficio l’abusività delle clausole di un contratto alla base di un decreto ingiuntivo non opposto?
La questione giuridica
Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, ostino a una disciplina nazionale che impedisce al giudice dell’esecuzione di esaminare, anche su istanza del consumatore, l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto posto a base di un decreto ingiuntivo passato in giudicato per mancata opposizione, perché tale giudicato coprirebbe implicitamente la validità delle clausole; e se rilevi il fatto che il debitore ignorava, al momento del passaggio in giudicato, di poter essere qualificato come consumatore.
Principio di diritto
Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano a una normativa nazionale che, in presenza di un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo, preclude al giudice dell’esecuzione di valutare l’eventuale abusività delle clausole del contratto a fondamento del titolo perché il giudicato implicherebbe già un controllo sulla loro validità. In una situazione del genere, il principio di effettività e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva impongono che il giudice dell’esecuzione possa esaminare per la prima volta l’abusività delle clausole; è irrilevante che, al momento del passaggio in giudicato, il debitore non sapesse di poter essere qualificato come consumatore.
Norme richiamate
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Cosa giudicata implicita e controllo delle clausole abusive nel procedimento esecutivo
La sentenza, resa dalla Grande Sezione su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, riguarda l’interazione tra la direttiva 93/13 e le regole italiane sul decreto ingiuntivo non opposto e sull’esecuzione forzata. La Corte affronta il problema della compatibilità con il diritto dell’Unione di un sistema che considera coperta dal giudicato anche la mancata verifica della vessatorietà delle clausole poste a base del titolo esecutivo.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C‑693/19, SPV Project 1503 Srl e Dobank SpA agivano in esecuzione forzata nei confronti di YB sulla base di un decreto ingiuntivo definitivo, formatosi senza opposizione. I contratti di finanziamento prevedevano una clausola penale e interessi moratori; il giudice dell’esecuzione aveva ravvisato il possibile carattere abusivo della clausola sugli interessi e aveva invitato il consumatore a manifestare la volontà di avvalersene.
Nella causa C‑831/19, alcuni istituti di credito procedevano a espropriazione immobiliare nei confronti di YX e ZW sulla base di decreti ingiuntivi non opposti. ZW invocava lo status di consumatore per contestare il carattere abusivo delle clausole dei contratti di fideiussione. Il giudice del rinvio riteneva ZW consumatore, poiché al momento della conclusione dei contratti non aveva ancora acquisito la piena partecipazione nella società debitrice e non aveva un legame funzionale con essa.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché il ventiquattresimo considerando. Ricorda inoltre la definizione di consumatore di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva. Sul piano nazionale sono rilevanti gli articoli 33 e 36 del Codice del consumo, l’articolo 633 c.p.c. sul decreto ingiuntivo, gli articoli 647 e 650 c.p.c. sull’esecutorietà e sull’opposizione tardiva, nonché l’articolo 2909 c.c. sulla cosa giudicata.
Questioni pregiudiziali sollevate
Il Tribunale di Milano chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a una disciplina nazionale che:
- impedisce al giudice dell’esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato;
- considera la mancata opposizione al decreto ingiuntivo come copertura implicita della validità delle clausole del contratto;
- esclude il controllo dell’abusività anche quando il consumatore manifesti successivamente la volontà di far valere tale abuso;
- e, nella causa C‑831/19, se rilevi il fatto che il debitore ignorava, al momento della definitività del titolo, di poter essere qualificato come consumatore.
Ricevibilità e status di consumatore
Nella causa C‑831/19 la Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dai creditori. Osserva che spetta al giudice nazionale valutare i fatti e qualificare il soggetto, e rileva che dal fascicolo emergeva che ZW aveva agito al di fuori della propria attività professionale e senza legami funzionali con la società debitrice principale. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui la direttiva 93/13 si applica a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che il sistema di tutela della direttiva 93/13 si fonda sulla posizione di inferiorità del consumatore e sull’obbligo del giudice nazionale di esaminare d’ufficio le clausole abusive quando dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari. L’articolo 7, paragrafo 1, e il ventiquattresimo considerando impongono agli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive.
Pur riconoscendo l’importanza dell’autorità di cosa giudicata per la stabilità dei rapporti giuridici, la Corte precisa che la tutela del consumatore non è assoluta ma non può essere svuotata di contenuto dalle regole processuali nazionali. Richiama il principio di autonomia processuale, subordinato ai principi di equivalenza ed effettività, e ricorda che l’articolo 47 della Carta esige una tutela giurisdizionale effettiva.
Nel caso di specie, la disciplina nazionale impediva al giudice dell’esecuzione qualsiasi controllo, anche d’ufficio o su istanza del consumatore, sulle clausole a base del decreto ingiuntivo non opposto, perché il giudicato implicito ne avrebbe già coperto la validità. Secondo la Corte, una simile presunzione di controllo, in assenza di una motivazione espressa, può privare di contenuto l’obbligo del giudice di verificare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole. Per questo, il principio di effettività esige che il giudice dell’esecuzione possa valutare per la prima volta tali clausole.
La Corte considera irrilevante che, al momento in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorasse la possibilità di essere qualificato come consumatore: l’obbligo di controllo d’ufficio non dipende da tale conoscenza soggettiva.
Dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano a una normativa nazionale che impedisca al giudice dell’esecuzione di controllare l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto alla base di un decreto ingiuntivo non opposto, sul solo presupposto che il giudicato implicito coprirebbe la validità di tali clausole. È inoltre irrilevante che il debitore non sapesse, al momento della definitività del titolo, di poter essere qualificato come consumatore.
Principio affermato
La sentenza conferma che la tutela contro le clausole abusive non può essere neutralizzata da un giudicato implicito formatosi senza un esame espresso della vessatorietà: il giudice dell’esecuzione deve poter intervenire, anche in fase successiva, per garantire l’effettività della direttiva 93/13.
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