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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-600/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 maggio 2022. — MA contro Ibercaja Banco SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Zaragoza. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Procedimento di esecuzione ipotecaria – Carattere abusivo della clausola che stabilisce il tasso nominale degli interessi di mora e della clausola di esigibilità anticipata contenute nel contratto di mutuo – Autorità di cosa giudicata e decadenza – Perdita della possibilità di far valere il carattere abusivo di una clausola del contratto dinanzi a un organo giurisdizionale – Potere di controllo d’ufficio del giudice nazionale. — Causa C-600/19

Giurisprudenza europea62019CJ0600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Grande Sezione affronta il rapporto tra tutela del consumatore contro le clausole abusive e principi processuali nazionali di cosa giudicata e decadenza nell’esecuzione ipotecaria spagnola. La Corte distingue tra la fase in cui l’esecuzione è avviata con un controllo d’ufficio non reso conoscibile nella decisione e la fase successiva alla vendita del bene a terzi. Nel primo caso, le preclusioni processuali non possono neutralizzare la tutela effettiva garantita dalla direttiva 93/13; nel secondo, la certezza dei trasferimenti immobiliari prevale, restando però ferma la possibilità di un’azione successiva per il risarcimento del danno economico.

Clausole abusive in un’esecuzione ipotecaria: limiti di cosa giudicata, decadenza e controllo d’ufficio del giudice nazionale dopo un esame iniziale non motivato

La questione giuridica

Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino a una normativa nazionale che, per effetto di cosa giudicata e decadenza, impedisca sia al giudice sia al consumatore di far valere il carattere abusivo di clausole del mutuo ipotecario nel procedimento di esecuzione o in un successivo giudizio, quando il giudice, all’avvio dell’esecuzione, abbia svolto un controllo d’ufficio ma la decisione di autorizzazione non ne dia alcuna traccia; e, in secondo luogo, se dopo l’escussione della garanzia, la vendita del bene e il trasferimento della proprietà a terzi, il giudice possa ancora esaminare d’ufficio l’abusività o se il consumatore debba rinviare la tutela a un giudizio successivo risarcitorio.

Principio di diritto

Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano a una disciplina nazionale che, in un’esecuzione ipotecaria, precluda al giudice e al consumatore di contestare l’abusività delle clausole dopo la scadenza del termine di opposizione quando il controllo d’ufficio iniziale sia stato svolto ma non risulti in alcun modo dalla decisione che autorizza l’esecuzione: in tal caso il consumatore non è stato messo in condizione di conoscere l’esito del controllo e di esercitare utilmente i rimedi. Viceversa, quando la garanzia è già stata escussa, il bene venduto e la proprietà trasferita a un terzo, il diritto dell’Unione non impone di rimettere in discussione quel trasferimento, purché il consumatore possa far valere successivamente i propri diritti per ottenere il ristoro delle conseguenze economiche derivanti dalle clausole abusive.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Ventiquattresimo considerando direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Clausole abusive nell’esecuzione ipotecaria e limiti della cosa giudicata

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Audiencia Provincial de Zaragoza in una controversia tra un consumatore esecutato e la banca creditrice, nell’ambito di un’esecuzione ipotecaria fondata su un mutuo immobiliare. Il tema centrale è la compatibilità con la direttiva 93/13 della disciplina spagnola che, in presenza di un controllo d’ufficio iniziale non esplicitato nella decisione di autorizzazione dell’esecuzione, impedisce successivi esami dell’abusività delle clausole per effetto di cosa giudicata e decadenza.

Fatti e procedimento principale

Nel 2005 Ibercaja Banco SA concesse a MA e PO un mutuo ipotecario garantito da un’abitazione. Nel contratto erano presenti, tra l’altro:

  • una clausola di tasso minimo;
  • una clausola sugli interessi di mora al 19%;
  • una clausola di scadenza anticipata in caso di mancato pagamento di qualsiasi importo scaduto.

A seguito dell’inadempimento dei mutuatari, la banca promosse esecuzione ipotecaria nel 2014. Il tribunale autorizzò l’esecuzione nel 2015 e, successivamente, si svolsero vendita all’asta e aggiudicazione dell’immobile. In una fase ulteriore MA contestò la domanda di pagamento degli interessi deducendo l’abusività di alcune clausole; il giudice di primo grado ritenne di poter esaminare d’ufficio le clausole e dichiarò abusiva la clausola di scadenza anticipata, ma la corte provinciale riformò tale decisione, sostenendo che non fosse più possibile un controllo dell’abusività poiché la garanzia era già stata escussa e la proprietà trasferita.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, che impone mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive;
  • il ventiquattresimo considerando della direttiva, relativo ai mezzi efficaci di tutela;
  • l’articolo 47 della Carta, richiamato come espressione della tutela giurisdizionale effettiva;
  • gli articoli 136, 207, 222, 517, 552, 556, 557 e 695 della LEC spagnola, nonché la legge 1/2013 e la legge 5/2019, nella parte in cui disciplinano opposizione, decadenza, controllo d’ufficio e autorità di cosa giudicata nei procedimenti di esecuzione ipotecaria.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede, in sintesi:

  • se sia conforme alla direttiva 93/13 una regola nazionale che precluda ogni successivo controllo d’ufficio o iniziativa del consumatore, quando il giudice abbia già svolto un controllo iniziale ma senza darne conto nella decisione;
  • se il consumatore che non abbia sollevato tempestivamente l’abusività di una clausola possa proporre un nuovo incidente o un’azione successiva per far valere altre clausole abusive;
  • se, una volta venduto il bene e trasferita la proprietà a terzi, sia ancora possibile un controllo d’ufficio capace di incidere sull’esecuzione o sugli atti traslativi.

Ragionamento della Corte sulle prime tre questioni

La Corte ricorda che il sistema della direttiva 93/13 si fonda sulla posizione di inferiorità del consumatore e sull’obbligo del giudice nazionale di esaminare d’ufficio le clausole abusive quando dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari. Tuttavia, il diritto dell’Unione non armonizza integralmente le procedure nazionali, che restano soggette ai principi di equivalenza ed effettività.

Quanto alla cosa giudicata, la Corte ribadisce che essa è essenziale per la stabilità dei rapporti giuridici e che il diritto dell’Unione non impone in astratto di disapplicarla. Nel caso concreto, però, la decisione che autorizzava l’esecuzione non recava alcun riferimento, neppure sommario, al controllo d’ufficio svolto sulle clausole del mutuo. Secondo la Corte, in mancanza di tale indicazione il consumatore non è stato posto in grado di sapere che il giudice aveva effettuato un controllo né di comprendere le ragioni del rigetto implicito dell’eventuale abuso; quindi non ha potuto decidere in modo consapevole se impugnare o opporsi.

Ne deriva che l’efficacia protettiva della direttiva sarebbe compromessa se l’autorità di cosa giudicata si estendesse anche a una decisione che non rende percepibile l’esistenza del controllo d’ufficio. La Corte sottolinea che la tutela sarebbe invece compatibile con la direttiva se la decisione di autorizzazione dell’esecuzione indicasse espressamente:

  • che il controllo d’ufficio è stato compiuto;
  • che esso, anche solo sommariamente motivato, non ha rivelato clausole abusive;
  • che, in assenza di opposizione nel termine, il consumatore decade dalla possibilità di contestare quella valutazione.

Ragionamento della Corte sulla quarta questione

La Corte distingue il caso in esame da quello deciso nella causa Banco Santander, relativa a una procedura indipendente da un rapporto contrattuale consumatore-professionista. Qui, invece, il procedimento resta interno all’esecuzione ipotecaria derivante dal mutuo.

Se però l’esecuzione è già terminata, il bene venduto e i diritti di proprietà trasferiti a un terzo, il giudice non può più disporre un controllo d’ufficio che conduca all’annullamento degli atti di trasferimento, perché ciò comprometterebbe la certezza giuridica dell’acquisto del terzo. La Corte precisa però che il consumatore deve comunque poter agire successivamente per ottenere il ristoro delle conseguenze economiche dell’applicazione di clausole abusive. In tal modo si preserva un nucleo effettivo di tutela, senza destabilizzare il trasferimento immobiliare già perfezionato.

Dispositivo

La Corte afferma che:

  • gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano a una normativa nazionale che, per effetto di cosa giudicata e decadenza, impedisca sia al giudice sia al consumatore di far valere l’abusività delle clausole nel procedimento di esecuzione o in un successivo giudizio, quando il controllo d’ufficio iniziale non sia stato reso conoscibile nella decisione di autorizzazione;
  • la medesima direttiva non osta a una normativa nazionale che impedisca il controllo d’ufficio dopo l’escussione della garanzia, la vendita del bene e il trasferimento della proprietà a terzi, purché resti aperta al consumatore una tutela successiva per il risarcimento delle conseguenze economiche derivanti dalle clausole abusive.

Principi affermati

La pronuncia chiarisce due punti di rilievo pratico:

  • il controllo d’ufficio delle clausole abusive deve essere effettivo e riconoscibile dalla decisione giudiziaria, altrimenti la decadenza non può paralizzare il diritto del consumatore;
  • la tutela contro le clausole abusive non può rimettere in discussione, una volta conclusa l’esecuzione e trasferita la proprietà a un terzo, la stabilità del trasferimento immobiliare, ma deve tradursi in un rimedio successivo di natura patrimoniale.

Come è indicizzato

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