Corte di giustizia, Ordinanza C-450/21
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 18 maggio 2022. — UC contro Ministero dell'istruzione. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Vercelli. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4, punto 1 – Principio di non discriminazione – Nozione di “condizioni di impiego” – Indennità concessa al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali. — Causa C-450/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, decidendo con ordinanza motivata, ha affermato che la Carta elettronica per la formazione dei docenti rientra nelle condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro. Di conseguenza, l’esclusione dei docenti a tempo determinato dal beneficio viola il principio di non discriminazione, non essendo giustificata dalla sola natura temporanea del rapporto. La Corte non ha esaminato le altre questioni, perché la risposta ai primi due quesiti era sufficiente a definire la controversia pregiudiziale.
Parità di trattamento tra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato: la "Carta del docente" da 500 euro rientra nelle condizioni di impiego ed è illegittima l’esclusione dei precari.
La questione giuridica
Se la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a una normativa italiana che riconosce la carta elettronica da 500 euro annui solo ai docenti di ruolo; se tale beneficio costituisca una "condizione di impiego"; e, in subordine, se la clausola 6 dell’accordo quadro e i principi di uguaglianza e non discriminazione impongano la medesima estensione ai lavoratori a tempo determinato.
Principio di diritto
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta a una normativa nazionale che riserva ai soli docenti a tempo indeterminato un vantaggio economico annuo di 500 euro destinato alla formazione continua e al rafforzamento delle competenze professionali, poiché tale beneficio, anche se spendibile per beni e servizi vari, è collegato al rapporto di lavoro e integra una "condizione di impiego"; la mera natura temporanea del contratto non può giustificare la disparità di trattamento in assenza di ragioni oggettive.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
- Clausola 2 dell’accordo quadro
- Clausola 3 dell’accordo quadro
- Clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro
- Clausola 6, punto 2, dell’accordo quadro
- Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2000/43/CE
- Direttiva 2000/78/CE
Carta del docente e parità di trattamento tra precari e docenti di ruolo
Si tratta di un rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Vercelli in una controversia tra una docente assunta a tempo determinato e il Ministero dell’istruzione. La questione riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione dell’esclusione dei docenti precari dalla Carta elettronica da 500 euro annui prevista dalla normativa italiana per la formazione e l’aggiornamento professionale.
Fatti e procedimento principale
UC aveva lavorato per il Ministero dell’istruzione tra il 2015 e il 2021 con contratti a tempo determinato. Ha chiesto al giudice nazionale di riconoscerle il diritto alla Carta elettronica prevista dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, sostenendo che la limitazione ai soli docenti di ruolo fosse discriminatoria rispetto alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Il Ministero ha difeso la normativa italiana sostenendo che la carta non sarebbe legata alla nozione di condizioni di impiego, poiché spendibile anche per acquisti non strettamente formativi, come libri, hardware e software, eventi culturali e, dal 2020, servizi di connettività per la didattica a distanza.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama la direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in particolare:
- clausola 2, sul campo di applicazione;
- clausola 3, sulle definizioni di lavoratore a tempo determinato e comparabile a tempo indeterminato;
- clausola 4, punto 1, sul principio di non discriminazione;
- clausola 6, punto 2, sull’accesso alla formazione.
Nel diritto italiano vengono richiamati l’articolo 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015, l’articolo 2 del DPCM 23 settembre 2015 e le disposizioni del decreto-legge n. 22/2020, oltre a norme interne che riconoscono la formazione continua come diritto-dovere del personale docente.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se:
- il beneficio economico di 500 euro annui per la formazione dei docenti rientrasse nelle "condizioni di impiego";
- la clausola 4 impedisse di riservarlo ai soli docenti a tempo indeterminato;
- in subordine, la clausola 6 e i principi di uguaglianza e non discriminazione imponessero di estendere il beneficio anche ai docenti a tempo determinato.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro si applicano a tutti i lavoratori a tempo determinato, compresi quelli del settore pubblico. UC, in quanto docente assunta con contratti a termine, rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro.
Quanto alla nozione di "condizioni di impiego", la Corte ricorda che il criterio decisivo è il legame con il rapporto di lavoro. In base alla giurisprudenza precedente, vi rientrano varie voci economiche connesse alla prestazione lavorativa, come indennità di anzianità, premi di valutazione professionale o integrazioni salariali collegate alla carriera.
Nel caso concreto, la Carta del docente è stata istituita per sostenere la formazione continua e valorizzare le competenze professionali dei docenti; inoltre, dal 2020, serve anche per l’acquisto di servizi di connettività necessari all’attività professionale a distanza. La Corte considera decisivo che la concessione del beneficio dipenda dall’effettiva prestazione del servizio e che la formazione sia obbligatoria sia per i docenti a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato. Il fatto che la carta sia utilizzabile anche per beni e servizi più ampi non esclude la sua qualificazione come condizione di impiego.
Sul punto della discriminazione, la Corte ribadisce che situazioni comparabili non possono essere trattate in modo diverso senza una ragione oggettiva. Nel caso di specie era pacifico che i docenti a termine e quelli di ruolo svolgessero mansioni comparabili e richiedessero le stesse competenze professionali. La sola natura temporanea del rapporto non può costituire una ragione oggettiva; accettarla significherebbe svuotare di contenuto la tutela garantita dalla direttiva 1999/70. La Corte rileva inoltre che il giudice del rinvio non aveva individuato una giustificazione obiettiva idonea, né l’obiettivo di stabilità del rapporto dei docenti di ruolo poteva sorreggere la disparità, dato che la carta è riconosciuta anche ai docenti in prova.
Decisione/dispositivo
La Corte dichiara che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro osta a una normativa nazionale che riserva il vantaggio economico di 500 euro annui ai soli docenti a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, escludendo i docenti a tempo determinato comparabili. Poiché la risposta ai primi due quesiti risolve la controversia, la Corte non esamina le ulteriori questioni pregiudiziali.
Principio affermato
Un beneficio economico destinato alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze dei docenti, anche se utilizzabile per una pluralità di beni e servizi, costituisce una "condizione di impiego" ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; pertanto, non può essere riservato ai soli docenti di ruolo quando i docenti a termine si trovino in situazione comparabile, salvo ragioni oggettive specifiche diverse dalla sola temporaneità del contratto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 18 mag 2022Tribunale, Sentenza T-245/19
- Sentenza · 18 mag 2022Tribunale, Sentenza T-609/19
- Sentenza · 18 mag 2022Tribunale, Sentenza T-577/20
- Sentenza · 18 mag 2022Tribunale, Sentenza T-593/20
- Sentenza · 18 mag 2022Tribunale, Sentenza T-296/20
- Sentenza · 18 mag 2022Tribunale, Sentenza T-601/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →