Corte di giustizia, Sentenza C-725/19
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 maggio 2022. — IO contro Impuls Leasing România IFN SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Sector 2 Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Procedimento di esecuzione forzata di un contratto di leasing avente la caratteristica di titolo esecutivo – Opposizione all’esecuzione – Normativa nazionale che non consente al giudice investito di tale opposizione di verificare il carattere abusivo delle clausole di un titolo esecutivo – Potere del giudice dell’esecuzione di esaminare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di una clausola – Sussistenza di un ricorso di diritto comune che consente il controllo del carattere abusivo di dette clausole – Necessità di una cauzione per sospendere il procedimento di esecuzione. — Causa C-725/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto incompatibile con la direttiva 93/13 la disciplina rumena che impediva al giudice dell’esecuzione di controllare le clausole abusive in sede di opposizione, rinviando il consumatore a un’azione autonoma di merito. Il problema decisivo era che la sospensione del procedimento esecutivo in tale sede richiedeva una cauzione potenzialmente dissuasiva. Ne deriva che la tutela del consumatore deve poter operare in modo effettivo anche nel procedimento esecutivo.
Direttiva 93/13/CEE: incompatibilità con una normativa nazionale che, in un’opposizione all’esecuzione di un contratto di leasing titolo esecutivo, impedisce al giudice dell’esecuzione di esaminare d’ufficio o su domanda del consumatore le clausole abusive, quando il controllo è rimesso a un’azione di merito distinta ma la sospensione dell’esecuzione richiede una cauzione dissuasiva.
La questione giuridica
Se la direttiva 93/13/CEE, alla luce del principio di effettività, osti a una disciplina rumena che, nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione di un contratto di leasing qualificato come titolo esecutivo, non consente al giudice dell’esecuzione di verificare il carattere abusivo delle clausole, neppure d’ufficio, perché tale controllo è rimesso a un’azione di diritto comune separata; e se la previsione di una cauzione per ottenere la sospensione dell’esecuzione renda tale tutela incompatibile con il diritto dell’Unione.
Principio di diritto
Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE ostano a una normativa nazionale che escluda, nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione di un titolo esecutivo fondato su un contratto tra professionista e consumatore, il controllo d’ufficio o su domanda del consumatore del carattere abusivo delle clausole, se l’unico controllo alternativo è affidato a un’azione di merito separata la cui idoneità a sospendere l’esecuzione dipende dal versamento di una cauzione di importo tale da scoraggiare il consumatore dal proporre o mantenere il ricorso, poiché ciò compromette l’effettività della tutela garantita dalla direttiva.
Norme richiamate
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
Clausole abusive in un’esecuzione forzata su contratto di leasing
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Judecătoria Sectorului 2 București in una controversia tra un consumatore e una società di leasing, nell’ambito di un’opposizione all’esecuzione promossa contro atti esecutivi fondati su un contratto di leasing qualificato dal diritto rumeno come titolo esecutivo. La Corte è chiamata a verificare la compatibilità con la direttiva 93/13 della disciplina nazionale che limita il controllo delle clausole abusive nell’esecuzione forzata.
Fatti e procedimento principale
Il contratto di leasing era stato concluso nel 2008 per un autoveicolo; dopo l’inadempimento del consumatore, il contratto era stato risolto e il bene restituito e venduto. Il creditore aveva poi avviato più procedure esecutive per recuperare canoni insoluti, penalità, spese e altri importi, fino alla nuova domanda di esecuzione del 26 marzo 2019. Il giudice nazionale aveva autorizzato l’esecuzione, ma il consumatore aveva proposto opposizione, contestando tra l’altro la prescrizione e, soprattutto, la presenza di clausole abusive nel contratto.
Normativa dell’Unione e normativa rumena richiamate
La Corte richiama il ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13, nonché gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1. Sul piano nazionale sono menzionati, tra gli altri, l’articolo 713, paragrafo 2, del codice di procedura civile modificato, che restringe l’esame delle clausole contrattuali nell’opposizione all’esecuzione quando esista un rimedio di diritto comune per l’annullamento del contratto, e la legge n. 193/2000, che recepisce la direttiva 93/13 e consente l’azione di merito sulle clausole abusive. È richiamato anche l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede in sostanza se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività, osti a una normativa nazionale che:
- non consente al giudice dell’esecuzione, investito dell’opposizione, di controllare d’ufficio o su domanda del consumatore le clausole abusive di un contratto di leasing titolo esecutivo;
- subordina il controllo al ricorso a un’azione autonoma di diritto comune;
- prevede, per ottenere la sospensione dell’esecuzione in tale azione, una cauzione che potrebbe rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa del consumatore.
Ragionamento della Corte: tutela effettiva e controllo d’ufficio
La Corte ribadisce che il sistema della direttiva 93/13 si fonda sulla posizione di inferiorità del consumatore e sulla necessità di ristabilire un equilibrio reale tra le parti. Per questo il giudice nazionale è tenuto, in presenza degli elementi di fatto e di diritto necessari, a esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole rientranti nell’ambito della direttiva.
La Corte ricorda inoltre che, sebbene le procedure di controllo siano di regola rimesse all’autonomia procedurale degli Stati membri, esse devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività. Nel caso di specie, l’attenzione si concentra sul principio di effettività: la tutela non può essere solo teorica o illusoria, ma deve consentire un controllo giurisdizionale reale e tempestivo delle clausole potenzialmente abusive.
Insufficienza del rimedio di diritto comune separato
La Corte osserva che il solo fatto di poter proporre un’azione distinta di merito per far esaminare le clausole abusive non è sufficiente, se nel frattempo l’esecuzione può proseguire e concludersi. In tal caso, la tutela successiva può ridursi a un rimedio meramente risarcitorio, che non è adeguato né efficace per far cessare l’uso della clausola abusiva, in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva.
Effetto dissuasivo della cauzione per sospendere l’esecuzione
Elemento decisivo della decisione è il fatto che la sospensione dell’esecuzione, nell’ambito dell’azione di merito separata, richieda il versamento di una cauzione calcolata sul valore della controversia. La Corte ritiene che, specie in presenza di un debitore insolvente o comunque in difficoltà finanziarie, una simile garanzia possa scoraggiare il consumatore dal proporre o mantenere il ricorso. Questo meccanismo compromette l’effettività della protezione prevista dalla direttiva 93/13.
Richiami giurisprudenziali utilizzati
La sentenza si colloca nel solco di una giurisprudenza costante richiamata dalla Corte, in particolare:
- Banco Español de Crédito, sulla necessità del controllo d’ufficio delle clausole abusive;
- Aziz, Gutiérrez Naranjo, Banco Primus, sulla funzione imperativa dell’articolo 6, paragrafo 1;
- Finanmadrid, Profi Credit Polska ed EOS KSI Slovensko, sul controllo nelle procedure monitorie ed esecutive;
- Addiko Bank, Banco Popular Español e Banco de Valencia, Sánchez Morcillo e Abril García, Kancelaria Medius, BNP Paribas Personal Finance, sul carattere insufficiente di rimedi successivi o non effettivi e sul rapporto tra tutela del consumatore e provvedimenti provvisori.
Dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impedisca al giudice dell’esecuzione, investito dell’opposizione all’esecuzione, di verificare d’ufficio o su domanda del consumatore le clausole abusive di un contratto che costituisce titolo esecutivo, quando il controllo è affidato a un’azione distinta di diritto comune e la sospensione dell’esecuzione è subordinata al versamento di una cauzione idonea a dissuadere il consumatore dall’agire.
Principio affermato
La tutela del consumatore prevista dalla direttiva 93/13 deve poter operare anche nella fase esecutiva: il giudice dell’esecuzione deve poter controllare le clausole abusive, e un rinvio al solo giudice di merito non basta se, per sospendere l’esecuzione, il consumatore deve prestare una cauzione tale da rendere concretamente difficoltoso l’esercizio del rimedio.
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