Sentenza n. 1807/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 20 novembre 2025, relativa alla richiesta di pagamento per prestazioni sanitarie asseritamente fruite indebitamente in regime di esenzione dal ticket
Esito
Favorevole al ricorrente (utente sanitario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, destinataria di una richiesta dell’ASP di pagamento di somme relative a prestazioni sanitarie che sarebbero state fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito, ha chiesto l’accesso a: autocertificazione richiamata nella richiesta di pagamento; documentazione attestante le prestazioni sanitarie e le relative date; conteggi e prospetti contabili della quota richiesta; ulteriori atti utilizzati nel procedimento; ogni documento prodromico, presupposto o connesso. L’istanza era finalizzata alla tutela giudiziale dei propri interessi. In assenza di riscontro, è stato impugnato il silenzio-diniego ed è stato chiesto l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione. Nel corso del giudizio l’ASP ha osteso solo parzialmente alcuni documenti, relativi a cinque prestazioni, omettendo la documentazione concernente altre due prestazioni e gli ulteriori atti richiesti, tra cui l’autocertificazione. L’ASP non si è costituita e non ha contestato tale ricostruzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22 l. 241/1990, rilevando che la situazione giuridicamente rilevante legittimante l’accesso è più ampia rispetto all’interesse all’impugnazione e non richiede necessariamente la titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo leso. La strumentalità dell’accesso può essere intesa in senso ampio come utilità per la cura e la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, senza che l’accesso debba essere esclusivamente finalizzato a un giudizio. Quando i documenti sono richiesti in vista di un’azione giudiziaria, l’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono apprezzare preventivamente la fondatezza, l’ammissibilità o la rilevanza dei documenti rispetto alla futura domanda, valutazioni riservate al giudice del merito. La mancata costituzione dell’ASP e l’assenza di contestazione hanno consentito di ritenere provata la dedotta ostensione solo parziale. Il giudice ha quindi ordinato all’ASP di consentire l’esame e l’estrazione di copia di tutta la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’ASP è stata condannata alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
La situazione giuridicamente rilevante che legittima l’accesso è autonoma e più ampia rispetto all’interesse all’impugnazione; l’accesso spetta anche senza la dimostrazione di una lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, purché vi sia una relazione diretta, concreta, attuale e strumentale con l’interesse da tutelare.
Consente al giudice, nell’ambito del giudizio in materia di accesso, di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata, ma tale situazione è autonoma e più ampia rispetto all’interesse necessario per impugnare un provvedimento: non è indispensabile dimostrare la lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo.
- La strumentalità dell’accesso deve essere intesa in senso ampio: è sufficiente che la disponibilità dei documenti sia utile alla cura o alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante, anche se l’accesso non è esclusivamente preordinato alla proposizione di un giudizio.
- Quando l’accesso è richiesto in vista di un’azione giudiziaria, il giudice dell’accesso non deve anticipare la valutazione sulla fondatezza, ammissibilità o rilevanza dei documenti rispetto alla futura domanda, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice competente a decidere il giudizio di merito.
- La mancata contestazione specifica da parte dell’amministrazione, anche in ragione della sua mancata costituzione, consente di ritenere provato il fatto dedotto dalla parte ricorrente relativo all’ostensione solo parziale dei documenti richiesti.
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