Sentenza n. 9272/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento 1) dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Sicilia; 2) della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; 3) dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; 5) dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; di ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e elenco dei vincitori della selezione pubblica nazionale per 2.700 funzionari dell’Agenzia delle Entrate, nonché attribuzione del punteggio relativo a un quesito della prova scritta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato per i posti disponibili in Sicilia, aveva conseguito 24,7/30 ed era risultato idoneo, ma non vincitore. Ha impugnato la graduatoria, l’esito della prova e gli atti connessi, chiedendo il riesame del punteggio relativo al quesito n. 8 e la conseguente ricollocazione in posizione utile per l’assunzione. Il quesito chiedeva da chi potessero essere impugnate le deliberazioni assembleari invalide, indicando come opzioni l’amministratore del condominio, tutti i condomini e i condomini assenti o dissenzienti. La Commissione aveva ritenuto corretta soltanto la risposta relativa ai condomini assenti o dissenzienti, mentre il ricorrente aveva scelto quella relativa a tutti i condomini. Sono stati dedotti la violazione dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. 487/1994, dell’art. 6 del bando, i principi di trasparenza, parità di trattamento, ragionevolezza e buon andamento, nonché l’art. 51 Cost., sostenendo che il quesito fosse ambiguo, non univoco e non integralmente conforme all’art. 1137 c.c., anche per il mancato riferimento ai condomini astenuti e per l’utilizzo della nozione generica di invalidità. Le amministrazioni hanno preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio, in ragione della riferibilità della graduatoria alla sola Regione Sicilia.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale. Ha applicato l’art. 13, comma 3, c.p.a., ritenendo che la procedura fosse unitaria e accentrata: il bando riguardava posti distribuiti sull’intero territorio nazionale, la prova era unica e comune, i questionari e le griglie di correzione erano comuni e il bando prevedeva la possibile formazione di una graduatoria unica nazionale. Ne derivavano effetti diretti su tutto il territorio nazionale e il rischio di contrasto tra giudicati, sicché era competente il TAR Lazio - Roma per gli atti statali e per la procedura a efficacia ultraregionale. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha affermato che i quiz a risposta multipla sono legittimi quando presentano una sola risposta chiaramente esatta. Il quesito contestato è stato ritenuto formulato in modo chiaro e coerente con l’art. 1137 c.c.; la risposta corretta era quella relativa ai condomini assenti o dissenzienti. Non era necessario che il quesito riproducesse integralmente il testo normativo, né potevano assumere rilievo elaborazioni ulteriori sulla nullità delle deliberazioni assembleari, estranee al tenore della domanda. La risposta “tutti i condomini” non era corretta neppure considerando la disciplina della nullità, poiché la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e non indistintamente da tutti i condomini. Il giudice ha quindi escluso la violazione dei principi di trasparenza, par condicio e ragionevolezza, rilevando che grava sui candidati l’onere di individuare, tra le opzioni, quella migliore e più precisa, senza lasciarsi sviare dalla ricerca di possibili ambiguità non pertinenti. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 35-quater, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001
Costituisce la base normativa per lo svolgimento della selezione pubblica mediante un’unica prova scritta.
art. 13, comma 3, c.p.a.
negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto
È stato applicato per affermare la competenza territoriale del TAR Lazio rispetto a una procedura concorsuale unitaria, statale e con effetti diretti sull’intero territorio nazionale.
art. 1137 c.c.
È stato utilizzato come parametro della correttezza del quesito sulle deliberazioni assembleari invalide; il giudice ha ritenuto corretta e univoca la risposta riferita ai condomini assenti o dissenzienti.
art. 1, comma 3, d.P.R. 487/1994
Invocato dal ricorrente in relazione ai principi regolatori della procedura concorsuale, ma ritenuto non violato.
art. 51 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione all’accesso agli uffici pubblici, ma ritenuto non violato.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a una procedura concorsuale unitaria, bandita da un’amministrazione statale per posti distribuiti su tutto il territorio nazionale, con prova, quesiti e criteri di correzione comuni e con possibile formazione di una graduatoria nazionale, la competenza territoriale spetta al TAR Lazio - Roma ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a., anche se il candidato contesta concretamente la graduatoria riferita a una sola regione.
- I quiz a risposta multipla utilizzati in una procedura selettiva sono legittimi quando, considerate le opzioni presentate e lo specifico contesto della prova, sia individuabile una sola risposta chiaramente corretta; non è necessario che il quesito riproduca letteralmente l’intero testo della disposizione normativa di riferimento.
- La valutazione dell’univocità di un quesito concorsuale deve essere compiuta secondo una lettura piana, logica e ragionevole della domanda, rapportata alla disciplina oggetto del quesito e al profilo professionale da selezionare, senza attribuire rilievo a elaborazioni dottrinali o giurisprudenziali ulteriori che risultino estranee al suo tenore testuale.
- Nel rispondere a un quiz concorsuale, il candidato deve scegliere la risposta migliore e più precisa tra quelle proposte; la prospettazione di interpretazioni alternative è idonea a contestare la prova soltanto quando le opzioni contengano effettivamente più risposte corrette o non consentano una scelta univoca.
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