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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23347/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L’agente aveva agito per ottenere il pagamento di provvigioni ancora asseritamente dovute per il 2009, oltre all’indennità di mancato preavviso e all’indennità suppletiva di clientela, sostenendo che la misura percentuale applicabile fosse quella del 4,8% e che la cessazione del rapporto non escludesse le indennità finali. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto solo una parte delle provvigioni, riducendo la percentuale al 3% in base all’ultimo contratto del 2005, e aveva negato le ulteriori indennità. La Corte d’appello aveva confermato, ritenendo corretta la percentuale del 3% e non spettanti le indennità perché la cessazione del rapporto era stata ricondotta a recesso per giusta causa della società, con prova non specificamente censurata. In cassazione il ricorrente denunciava, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 4 AEC 26/2/2002, degli artt. 1362 e 2730 c.c., omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, contestando la mancata valorizzazione di elementi probatori e di una asserita confessione sulla provvigione del 4,8%; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 1750 e 1751 c.c., degli artt. 10 e 14 AEC 26/2/2002, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che le indennità di cessazione non potevano essere negate e che la decisione era viziata da ultrapetizione e da errata ripartizione dell’onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi chiedessero, in realtà, una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla provvigione, ha rilevato che i giudici di merito avevano motivatamente valorizzato l’ultimo contratto del 2005, che prevedeva la percentuale del 3%, e che la diversa lettura proposta dal ricorrente si risolveva in una mera contrapposizione interpretativa non sufficiente a integrare vizio di legittimità. Quanto alle indennità di cessazione, ha confermato che la Corte territoriale aveva reputato non decisiva la doglianza perché la questione della giusta causa e la valutazione delle prove non erano state specificamente censurate in appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente, e con l’ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio; è rilevante solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi soggetti a valutazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione la sola diversa apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo il caso di uso scorretto di prove legali o di prove non valutabili liberamente.

  • art. 4 AEC 26/2/2002

    È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la diversa misura delle provvigioni, ma la Corte non accoglie la censura perché si tratta di rivalutazione del fatto e dell’interpretazione degli atti.

  • art. 1362 c.c.

    I criteri di ermeneutica contrattuale sono richiamati anche per l’interpretazione degli atti processuali; la loro violazione è censurabile solo se specificamente dedotta e nei limiti del controllo di legittimità.

  • art. 2730 c.c.

    È evocato dal ricorrente per sostenere la presenza di una confessione sulla percentuale provvigionale, ma la Corte non ravvisa un vizio idoneo a scardinare l’accertamento di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il controllo di legittimità riguarda la corretta applicazione della norma, non la ricostruzione alternativa dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico è stato comunque considerato e la motivazione è adeguata.

  • art. 1750 c.c.

    È richiamato in relazione alle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, ma la censura è dichiarata inammissibile perché attacca l’accertamento di fatto.

  • art. 1751 c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente per le indennità di cessazione del rapporto, ma la decisione resta ferma sull’inammissibilità delle doglianze di merito.

  • art. 10 AEC 26/2/2002

    Invocato per l’indennità di mancato preavviso; la Corte ritiene però che la questione sia stata risolta dai giudici di merito sulla base del recesso per giusta causa e non può essere riesaminata.

  • art. 14 AEC 26/2/2002

    Invocato per le indennità di cessazione; la censura è inammissibile perché mira a una diversa ricostruzione in fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione è respinta in quanto la Corte di merito ha deciso nei limiti delle domande e sulla base delle questioni effettivamente trattate.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova è richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa errori nella sua applicazione, poiché la censura mira solo a una diversa valutazione probatoria.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma procedurale che regola la trattazione camerale del ricorso in Cassazione in questa fase.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice di merito utilizzi prove non introdotte dalle parti, disposte fuori dai limiti di legge, o attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non l’hanno.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione e la motivazione consente il controllo logico.
  • L’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata è riservata al giudice di merito e può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica o incomprensibile; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa più favorevole.
  • Quando una clausola o un atto siano suscettibili di più interpretazioni plausibili, in cassazione non può ottenere l’annullamento la parte che si limita a contrapporre la propria lettura a quella adottata dal giudice di merito.
  • Le doglianze in tema di indennità di cessazione del rapporto di agenzia non sono esaminabili in cassazione se si risolvono in contestazioni sul materiale probatorio e sull’accertamento della giusta causa effettuato dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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