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Sentenza

Sentenza n. 830/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto di proroga emesso dalla Prefettura di Catania e dall'Agenzia del Demanio, direzione regionale Sicilia, del 28 gennaio 2026, prot. 13153 del 30 gennaio 2026, con il quale è stata disposta la proroga del contratto rep. 1742 del 17 giugno 2021 avente ad oggetto l'affidamento, per l'ambito provinciale di Catania, del servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli ai sensi dell'art. 214 bis del codice della strada e la consequenziale declaratoria d'inefficacia del contratto stipulato con il raggruppamento temporaneo di imprese Aliotta Maria Rita già aggiudicataria del servizio.

Giustizia amministrativa202600295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di proroga tecnica del contratto per il servizio provinciale di recupero, custodia e acquisto dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca, con richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto di proroga

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese ricorrenti hanno impugnato la proroga, per otto mesi, del contratto stipulato con il raggruppamento temporaneo controinteressato, deducendo la violazione degli artt. 8 e 12 del d.P.R. n. 571/1982, dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 120, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 9 del contratto. Hanno inoltre dedotto la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, dell’art. 41 Cost. e dell’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il difetto assoluto di motivazione, l’eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza, contraddittorietà, manifesta illogicità e sproporzione, la violazione del principio di affidamento e il mancato rispetto delle circolari e delle note ministeriali richiamate. Secondo i ricorrenti, difettavano sia il requisito dell’eccezionalità della proroga tecnica, essendo possibile ricorrere alle depositerie previste dall’art. 8 del d.P.R. n. 571/1982, sia il presupposto dell’assenza di colpa dell’amministrazione nel ritardo nell’avvio della nuova gara. La nuova procedura sarebbe stata avviata tardivamente, poiché il RUP era stato nominato soltanto il 14 gennaio 2026 e la decisione a contrarre era stata adottata il 27 gennaio 2026, il giorno prima della proroga.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso con sentenza in forma semplificata. Ha ritenuto applicabile ratione temporis l’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, poiché il contratto originario derivava da una gara il cui bando era stato pubblicato prima del 1° luglio 2023. Secondo il Collegio, la proroga tecnica era legittima perché: la possibilità di prorogare era espressamente prevista dalla lex specialis e dall’art. 9 del contratto; la proroga era stata adottata prima della scadenza del contratto; la procedura per l’individuazione del nuovo contraente era già stata avviata con la decisione a contrarre del 27 gennaio 2026; la durata di otto mesi era limitata al tempo necessario per completare la nuova gara e prevedeva la risoluzione anticipata in caso di conclusione della procedura prima del termine finale. Il TAR ha quindi escluso la violazione della disciplina sulla proroga tecnica e ha ritenuto insussistente un obbligo dell’amministrazione di ricorrere alle depositerie iscritte nell’elenco prefettizio ex art. 8 del d.P.R. n. 571/1982. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, liquidate in euro 2.800,00 oltre accessori, da dividere in parti uguali tra la controinteressata costituita e le amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016

    La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

    La proroga tecnica è legittima, sotto la vigenza del d.lgs. n. 50/2016, se prevista dalla lex specialis, adottata prima della scadenza di un contratto ancora efficace, limitata al tempo strettamente necessario per concludere la nuova gara e mantenuta alle medesime condizioni o a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.

  • art. 226, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 36/2023

    La disciplina del d.lgs. n. 50/2016 continua ad applicarsi ai contratti e alle procedure il cui bando è stato pubblicato prima del 1° luglio 2023.

  • art. 120, commi 10 e 11, d.lgs. n. 36/2023

    Il nuovo Codice distingue l’opzione di proroga, disciplinata dal comma 10, dalla proroga tecnica, disciplinata dal comma 11 e ammessa, anche in assenza di un’espressa previsione della lex specialis, in presenza delle condizioni eccezionali previste dalla norma.

  • art. 9 del contratto di appalto rep. n. 1742/2021

    La Prefettura di Catania e la Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio si riservano la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, di richiedere all’aggiudicatario l’erogazione dei servizi per il tempo tecnico necessario all’espletamento di una nuova gara e alla relativa contrattualizzazione, con l’impegno a mantenere inalterate le condizioni contrattuali pattuite, le caratteristiche tecniche ed i livelli di servizio offerti.

    La clausola contrattuale costituiva specifica previsione della facoltà di proroga e consentiva la prosecuzione del servizio per il tempo tecnico necessario alla nuova gara, alle condizioni originarie.

  • art. 8 d.P.R. n. 571/1982

    La disposizione sugli elenchi prefettizi delle depositerie non impone all’amministrazione di ricorrere a tali operatori quando sussistano i presupposti normativi e contrattuali per una proroga tecnica del servizio già affidato.

  • art. 214-bis d.lgs. n. 285/1992

    Costituisce il riferimento normativo del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, fermo o confisca.

Massime di principio

  • Sotto la vigenza dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, la proroga tecnica di un contratto pubblico è legittima quando la possibilità di proroga sia prevista dal bando o dagli atti di gara, il provvedimento sia adottato prima della scadenza di un contratto ancora efficace e la proroga sia limitata al tempo strettamente necessario per concludere la procedura di individuazione del nuovo contraente.
  • La proroga tecnica, quale istituto eccezionale, non può essere utilizzata per rinnovare o prolungare ordinariamente il rapporto contrattuale, ma soltanto per assicurare la continuità del servizio nelle more del subentro del nuovo affidatario.
  • Ai fini della legittimità della proroga tecnica, la procedura per l’individuazione del nuovo contraente deve essere già stata avviata al momento dell’adozione della proroga; nel caso esaminato, tale requisito risultava soddisfatto dalla precedente adozione della decisione a contrarre.
  • La proroga tecnica può avere una durata predeterminata, purché proporzionata al tempo necessario per completare la nuova procedura e accompagnata da una clausola di risoluzione anticipata in caso di conclusione anticipata della gara e di individuazione del nuovo affidatario.
  • La distinzione introdotta dall’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 tra opzione di proroga e proroga tecnica non incide sull’applicazione dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 ai contratti derivanti da procedure il cui bando sia stato pubblicato prima del 1° luglio 2023.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

Testo integrale

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