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Sentenza

Sentenza del 16/12/2016 n. 26035 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova, che aveva confermato il rimborso dell'IRAP versata dal contribuente per gli anni 2001-2004, per complessivi 15.382,79 euro. Il motivo principale riguardava la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. La CTR si era limitata a richiamare genericamente la decisione di primo grado, senza esporre le ragioni concrete della propria adesione né valutare gli elementi rilevanti sull'esistenza di un'autonoma organizzazione. L'Agenzia aveva inoltre dedotto l'omessa valutazione della definizione automatica dei redditi prevista dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002 e la mancata prova dell'assenza di autonoma organizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza regionale meramente apparente e quindi nulla. La CTR aveva utilizzato un richiamo per relationem generico e acritico, senza indicare la tesi accolta, le ragioni della condivisione della pronuncia di primo grado o l'esame degli elementi di fatto dedotti dall'Ufficio. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e il giudizio è stato rinviato alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile. Una motivazione solo apparente, che non consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice, determina la nullità della decisione.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di ricorrere per cassazione quando la sentenza è affetta da nullità processuale, compresa la violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 132 c.p.c.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; nel caso concreto il relativo motivo non è stato esaminato perché assorbito dall'accoglimento del primo.

  • Art. 378 c.p.c.

    Disciplina il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione; il contribuente se ne è avvalso.

  • Art. 9 della legge n. 289 del 2002

    Prevede la definizione automatica dei redditi. L'Agenzia sosteneva che tale definizione incidesse sulla possibilità di ottenere il rimborso delle somme versate, ma la questione non è stata decisa dalla Cassazione poiché assorbita.

  • Principio giurisprudenziale sulla motivazione per relationem

    La sentenza motivata "per relationem", mediante mera adesione acritica alla decisione impugnata, senza indicazione nè della tesi in esso sostenuta, nè delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità.

    Il giudice d'appello può richiamare la sentenza di primo grado, ma deve indicare con sufficiente chiarezza i contenuti condivisi e le ragioni per cui respinge le critiche dell'appellante. Il semplice rinvio generico non è sufficiente.

  • Principio sull'autonoma organizzazione ai fini IRAP

    Nel valutare l'assoggettabilità a IRAP di un lavoratore autonomo o promotore finanziario, il giudice deve esaminare concretamente gli elementi indicativi dell'esistenza o dell'assenza di un'autonoma organizzazione.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello non può limitarsi a confermare la decisione di primo grado con formule generiche: deve confrontarsi con i motivi di gravame e spiegare il percorso logico-giuridico seguito.
  • Il richiamo per relationem è valido solo se consente di comprendere quali argomentazioni della decisione precedente siano condivise e perché le contestazioni dell'appellante siano respinte.
  • La mancata valutazione di fatti potenzialmente decisivi, come una definizione fiscale agevolata o gli elementi sull'autonoma organizzazione, può integrare un vizio della decisione; tuttavia, se la sentenza è già nulla per motivazione apparente, gli ulteriori motivi possono essere dichiarati assorbiti.
  • In materia di IRAP, l'assenza di autonoma organizzazione deve essere verificata sulla base della situazione concreta del contribuente e degli elementi probatori disponibili, non mediante affermazioni astratte.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente chi abbia diritto al rimborso: impone un nuovo esame da parte del giudice di merito, in diversa composizione, con adeguata motivazione.

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