Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29991/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso il provvedimento del 13/07/2022 che aveva respinto la richiesta di riabilitazione. Le condanne rilevate riguardavano: 1) violazione degli obblighi di assistenza familiare (Pretura di Santa Maria Capua Vetere, 04/03/1991); 2) violazione degli obblighi di assistenza familiare (Corte d'appello di Napoli, 30/03/1998); 3) calunnia (Corte d'appello di Caltanissetta, 04/10/2005, con indulto parziale); 4) estorsione (Tribunale di Enna, 27/05/2003). Il Tribunale aveva motivato il rigetto con il mancato pagamento delle spese processuali e del risarcimento del danno per le condanne indicate, come risultava da note degli uffici Recupero Crediti. Il ricorrente ha dedotto l'impossibilità di adempiere per perdita dell'impiego, condizioni di salute e redditi esigui (pensione di invalidità e reddito di cittadinanza), non avendo tuttavia prodotto documentazione probatoria idonea a dimostrare l'effettiva impossibilità o il pagamento di quanto dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dell'onere probatorio a carico del richiedente della riabilitazione. Ha richiamato l'art. 179, sesto comma, cod. pen., secondo cui la riabilitazione è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri l'impossibilità di adempierle. La Corte ha osservato che il ricorrente non ha fornito dati oggettivi o documentazione (es. quietanze, certificazioni amministrative, documenti reddituali, certificati di invalidità dettagliati) a sostegno della sua dichiarata impossibilità e si è limitato a riproporre fatti già valutati in sede di merito, che non possono essere rinnovati in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. pen., sesto comma

    La concessione della riabilitazione è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato provi di essere stato nell'impossibilità di adempierle; tale adempimento è indizio di emenda e risocializzazione

  • artt. 185 ss. cod. pen. (risarcimento del danno e restituzioni)

    Le obbligazioni civili derivanti dal reato comprendono il risarcimento del danno e le restituzioni; il loro adempimento è rilevante ai fini della riabilitazione

  • art. 189 cod. pen. (spese del procedimento)

    L'obbligo di rifondere allo Stato le spese processuali rientra tra le obbligazioni civili rilevanti per la riabilitazione

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Motivi di impugnazione richiamati dal ricorrente per censurare inosservanza/erronea applicazione di norme penali e vizio di motivazione; la Corte osserva però che fatti e valutazioni di merito non possono essere riesaminati in cassazione senza adeguata base giuridica

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla motivazione in cassazione: il ricorso deve indicare i motivi e i profili rilevanti nei limiti dell'art. 173 disp. att.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte può comunque attribuire oneri economici quali pagamento delle spese e somma alla cassa delle ammende; nella specie è stata imposta la somma di 3.000 euro

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistono elementi per attribuire colpa nella determinazione dell'inammissibilità, ma ha comunque applicato l'art. 616 per le spese/ammende

Massime di principio

  • Per ottenere la riabilitazione è necessario dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento del danno, restituzioni, spese processuali) oppure provare, con documenti, l'effettiva impossibilità di adempiere
  • L'onere della prova circa il pagamento o l'impossibilità grava sul richiedente: autocertificazioni generiche non sono sufficienti; servono documenti oggettivi (quietanze, attestazioni degli uffici Recupero Crediti, provvedimenti esecutivi, certificati reddituali, certificati di invalidità, estratti conto, certificazioni INPS, ecc.)
  • L'impossibilità di adempiere non deve essere lo stato di povertà assoluta: è sufficiente provare che il pagamento comporterebbe un sacrificio significativo per sé o per la famiglia
  • In sede di Cassazione non è possibile rimettere in discussione fatti e prove già valutati dal giudice di merito salvo che la questione sollevi profili di diritto rilevabili in questa sede; dunque è importante produrre la documentazione già in primo grado o in sede di opposizione
  • Se vi sono dubbi sul pagamento di spese o risarcimenti, è utile ottenere dalle amministrazioni competenti (uffici Recupero Crediti, cancellerie, INPS, uffici del lavoro) attestazioni ufficiali dello stato dei pagamenti e dei pignoramenti precedenti
  • L'indulto o altri benefici penali sulla pena non estinguono automaticamente le obbligazioni civili: occorre verificarne l'effetto e documentarlo
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare l'obbligo di pagare le spese processuali e, in base all'art. 616 c.p.p., anche una somma a favore della cassa delle ammende; valutare dunque attentamente la fondatezza e la documentazione prima di proporre ricorso

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.