Cassazione Penale, Sentenza n. 29991/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso il provvedimento del 13/07/2022 che aveva respinto la richiesta di riabilitazione. Le condanne rilevate riguardavano: 1) violazione degli obblighi di assistenza familiare (Pretura di Santa Maria Capua Vetere, 04/03/1991); 2) violazione degli obblighi di assistenza familiare (Corte d'appello di Napoli, 30/03/1998); 3) calunnia (Corte d'appello di Caltanissetta, 04/10/2005, con indulto parziale); 4) estorsione (Tribunale di Enna, 27/05/2003). Il Tribunale aveva motivato il rigetto con il mancato pagamento delle spese processuali e del risarcimento del danno per le condanne indicate, come risultava da note degli uffici Recupero Crediti. Il ricorrente ha dedotto l'impossibilità di adempiere per perdita dell'impiego, condizioni di salute e redditi esigui (pensione di invalidità e reddito di cittadinanza), non avendo tuttavia prodotto documentazione probatoria idonea a dimostrare l'effettiva impossibilità o il pagamento di quanto dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dell'onere probatorio a carico del richiedente della riabilitazione. Ha richiamato l'art. 179, sesto comma, cod. pen., secondo cui la riabilitazione è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri l'impossibilità di adempierle. La Corte ha osservato che il ricorrente non ha fornito dati oggettivi o documentazione (es. quietanze, certificazioni amministrative, documenti reddituali, certificati di invalidità dettagliati) a sostegno della sua dichiarata impossibilità e si è limitato a riproporre fatti già valutati in sede di merito, che non possono essere rinnovati in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 179 cod. pen., sesto comma
La concessione della riabilitazione è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato provi di essere stato nell'impossibilità di adempierle; tale adempimento è indizio di emenda e risocializzazione
artt. 185 ss. cod. pen. (risarcimento del danno e restituzioni)
Le obbligazioni civili derivanti dal reato comprendono il risarcimento del danno e le restituzioni; il loro adempimento è rilevante ai fini della riabilitazione
art. 189 cod. pen. (spese del procedimento)
L'obbligo di rifondere allo Stato le spese processuali rientra tra le obbligazioni civili rilevanti per la riabilitazione
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di impugnazione richiamati dal ricorrente per censurare inosservanza/erronea applicazione di norme penali e vizio di motivazione; la Corte osserva però che fatti e valutazioni di merito non possono essere riesaminati in cassazione senza adeguata base giuridica
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione in cassazione: il ricorso deve indicare i motivi e i profili rilevanti nei limiti dell'art. 173 disp. att.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte può comunque attribuire oneri economici quali pagamento delle spese e somma alla cassa delle ammende; nella specie è stata imposta la somma di 3.000 euro
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistono elementi per attribuire colpa nella determinazione dell'inammissibilità, ma ha comunque applicato l'art. 616 per le spese/ammende
Massime di principio
- Per ottenere la riabilitazione è necessario dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento del danno, restituzioni, spese processuali) oppure provare, con documenti, l'effettiva impossibilità di adempiere
- L'onere della prova circa il pagamento o l'impossibilità grava sul richiedente: autocertificazioni generiche non sono sufficienti; servono documenti oggettivi (quietanze, attestazioni degli uffici Recupero Crediti, provvedimenti esecutivi, certificati reddituali, certificati di invalidità, estratti conto, certificazioni INPS, ecc.)
- L'impossibilità di adempiere non deve essere lo stato di povertà assoluta: è sufficiente provare che il pagamento comporterebbe un sacrificio significativo per sé o per la famiglia
- In sede di Cassazione non è possibile rimettere in discussione fatti e prove già valutati dal giudice di merito salvo che la questione sollevi profili di diritto rilevabili in questa sede; dunque è importante produrre la documentazione già in primo grado o in sede di opposizione
- Se vi sono dubbi sul pagamento di spese o risarcimenti, è utile ottenere dalle amministrazioni competenti (uffici Recupero Crediti, cancellerie, INPS, uffici del lavoro) attestazioni ufficiali dello stato dei pagamenti e dei pignoramenti precedenti
- L'indulto o altri benefici penali sulla pena non estinguono automaticamente le obbligazioni civili: occorre verificarne l'effetto e documentarlo
- L'inammissibilità del ricorso può comportare l'obbligo di pagare le spese processuali e, in base all'art. 616 c.p.p., anche una somma a favore della cassa delle ammende; valutare dunque attentamente la fondatezza e la documentazione prima di proporre ricorso
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