Circolare numero 158 del 23-12-2019
A seguito della interpretazione recata dall’articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, in materia di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti, con la presente circolare si forniscono i relativi chiarimenti utili ai fini dell’applicabilità del corretto regime contributivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce la distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo, ai fini fiscali e contributivi, richiamando l’art. 51, commi 5 e 6, del TUIR e l’interpretazione autentica introdotta dall’art. 7-quinquies del d.l. n. 193/2016. Vengono confermati i criteri già adottati in sede amministrativa: il regime del trasfertismo si applica solo se coesistono tre requisiti (assenza della sede di lavoro nel contratto, continua mobilità, indennità fissa). In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, si applica il trattamento di trasferta del comma 5. La circolare richiama inoltre i principi affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite e precisa che le indicazioni valgono anche per la definizione del contenzioso pendente.
Interpretazione autentica del regime fiscale e contributivo di trasferta e trasfertismo ex art. 51 TUIR
Regime fiscale e contributivo di trasferta e trasfertismo
La circolare esamina il regime applicabile alle indennità corrisposte ai lavoratori subordinati che svolgono l’attività fuori dalla sede di lavoro, distinguendo tra trasferta occasionale e trasfertismo. Il tema rileva ai fini fiscali e contributivi, in particolare ai sensi dell’art. 51, commi 5 e 6, del TUIR.
Quadro normativo di riferimento
Il comma 5 dell’art. 51 TUIR disciplina le indennità di trasferta o missione fuori dal territorio comunale, prevedendo una parziale esenzione entro determinati limiti giornalieri, differenziati per Italia ed estero, con riduzioni in caso di rimborso di vitto e/o alloggio. Per le trasferte effettuate entro il territorio comunale, invece, le indennità e i rimborsi concorrono integralmente a formare reddito, salvo i rimborsi di trasporto documentati da vettore.
Il comma 6 del medesimo articolo riguarda i lavoratori tenuti per contratto a operare in luoghi sempre variabili e diversi, i cosiddetti trasfertisti, prevedendo che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione concorrano a formare reddito nella misura del 50% del loro ammontare, anche se corrisposte con carattere di continuità.
Criteri per l’individuazione del trasfertismo
Poiché il decreto ministeriale previsto dal TUIR non è stato adottato, l’Istituto aveva già chiarito con il messaggio n. 27271/2008 i criteri identificativi del trasfertismo, sulla base anche della circolare ministeriale n. 326/E del 1997. I requisiti individuati sono tre:
- mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto o nella lettera di assunzione;
- svolgimento di un’attività lavorativa che richiede continua mobilità del dipendente;
- corresponsione di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, non collegata alla singola trasferta.
Interpretazione autentica dell’art. 7-quinquies del d.l. n. 193/2016
La circolare chiarisce la portata dell’art. 7-quinquies del d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, che interpreta autenticamente il comma 6 dell’art. 51 TUIR. Il legislatore ha confermato che il regime del trasfertismo si applica solo quando i tre requisiti ricorrano contestualmente. La norma precisa inoltre che, qualora venga meno anche uno solo di tali presupposti, ai lavoratori interessati si applica il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5.
La circolare sottolinea che questa interpretazione riguarda unicamente i lavoratori "tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi" e non incide sulle altre ipotesi previste dal comma 6, come le indennità di navigazione e di volo e le ulteriori fattispecie espressamente richiamate dal testo normativo.
Giurisprudenza di legittimità
Viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 27093/2017, che ha ritenuto conforme ai principi costituzionali la norma di interpretazione autentica. La Corte ha inoltre affermato che l’eventuale carattere continuativo della corresponsione del compenso per trasferta non muta l’applicazione del regime contributivo e fiscale meno gravoso previsto dalla disciplina delle trasferte.
Conseguenze operative
La circolare conclude confermando le indicazioni già fornite nel messaggio n. 27271/2008. Il regime del trasfertismo può essere riconosciuto solo in presenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla legge; in assenza anche di uno solo di essi, si applica la disciplina della trasferta di cui al comma 5 dell’art. 51 TUIR.
Gli uffici competenti devono attenersi a tali indicazioni anche per la definizione del contenzioso pendente in sede amministrativa e giudiziaria, provvedendo all’eventuale istruttoria in autotutela e alla comunicazione degli esiti agli uffici legali di sede.
Punti principali
Quadro normativo e distinzione tra trasferta e trasfertismo
La circolare spiega che il lavoratore subordinato può operare fuori dalla sede di lavoro in due diverse fattispecie: la trasferta occasionale e la trasferta strutturale o per contratto, tipica dei trasfertisti. La qualificazione è rilevante perché comporta differenti effetti fiscali e contributivi ai sensi dell’art. 51, commi 5 e 6, del TUIR. Il comma 5 disciplina il regime delle trasferte fuori dal territorio comunale, con esenzioni entro specifici limiti e imponibilità totale per le trasferte entro il territorio comunale, salvo i rimborsi di trasporto documentati. Il comma 6 prevede invece, per i lavoratori tenuti per contratto a operare in luoghi sempre variabili e diversi, l’imponibilità al 50% delle indennità e maggiorazioni di retribuzione.
Criteri identificativi del trasfertismo
In assenza del decreto ministeriale richiamato dal TUIR, l’Istituto aveva già individuato i criteri del trasfertismo con il messaggio n. 27271/2008, in linea con la circolare ministeriale n. 326/E del 1997. I requisiti sono: mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto o nella lettera di assunzione; svolgimento di un’attività che richiede continua mobilità del dipendente; corresponsione di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, non collegata alla singola trasferta effettivamente svolta.
Interpretazione autentica dell’art. 7-quinquies del d.l. n. 193/2016
La norma di interpretazione autentica conferma che il regime del comma 6 dell’art. 51 TUIR si applica solo quando sussistano congiuntamente i tre requisiti indicati dal legislatore: assenza della sede di lavoro nel contratto o nella lettera di assunzione; attività che richiede continua mobilità; indennità o maggiorazione fissa erogata senza distinguere se il dipendente sia effettivamente andato in trasferta e dove. Se anche uno solo dei requisiti manca, non si applica il regime del trasfertismo ma quello delle indennità di trasferta di cui al comma 5.
Orientamenti della Corte di Cassazione
La circolare richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 27093/2017, che ha ritenuto conforme ai principi costituzionali la norma retroattiva di interpretazione autentica e ha chiarito che la continuatività della corresponsione dell’indennità non ne modifica il regime contributivo e fiscale meno gravoso previsto per le trasferte. Tali principi confermano l’impostazione già adottata dall’Istituto e consolidano la lettura sistematica della disciplina.
Effetti applicativi e gestione del contenzioso
Alla luce della novella legislativa e dei principi giurisprudenziali, l’Istituto conferma il proprio orientamento: il trasfertismo è configurabile solo in presenza contestuale dei tre requisiti previsti; in caso contrario si applica il trattamento di trasferta del comma 5. Gli uffici competenti devono utilizzare queste indicazioni anche per la definizione del contenzioso pendente in sede amministrativa e giudiziaria, con comunicazione dell’esito dell’istruttoria in autotutela e dei relativi provvedimenti agli uffici legali.
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