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Circolare

Circolare numero 161 del 27-12-2019

Con la presente circolare si forniscono indicazioni per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, di cui al Regio Decreto 24 settembre 1940, n. 1949, valevoli per l’anno 2019, a seguito dell’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, che ha introdotto il comma 6-bis all’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ampliando per l’anno 2019 l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio cosiddetto “trascinamento delle giornate” di cui al comma 6 del medesimo articolo 21.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il riconoscimento, per l’anno 2019, del beneficio previdenziale e assistenziale del cosiddetto "trascinamento delle giornate" per i lavoratori agricoli a tempo determinato e, in determinati casi, per piccoli coloni e compartecipanti familiari. Vengono richiamati i requisiti soggettivi e territoriali, l’estensione introdotta dall’art. 10-bis del D.L. n. 27/2019, gli adempimenti telematici a carico delle aziende e la procedura di validazione in capo alle Strutture territoriali INPS, con scadenze fissate al 25 febbraio 2020 e al 4 marzo 2020.

Beneficio del "trascinamento delle giornate" per lavoratori agricoli a tempo determinato – anno 2019

Beneficio del "trascinamento delle giornate" per lavoratori agricoli a tempo determinato – anno 2019

La circolare disciplina il riconoscimento, per l’anno 2019, del beneficio previdenziale e assistenziale del cosiddetto "trascinamento delle giornate" in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato colpiti da eventi calamitosi o eccezionali. Il documento indica i requisiti per l’accesso, l’ampliamento della platea introdotto dal D.L. n. 27/2019, e definisce gli adempimenti telematici delle aziende e le modalità operative delle Strutture territoriali INPS.

Quadro normativo e contenuto del beneficio

L’art. 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall’art. 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede per i lavoratori agricoli a tempo determinato un particolare beneficio previdenziale, denominato "trascinamento delle giornate". Tale istituto consiste nel riconoscimento, sia ai fini previdenziali sia assistenziali, di giornate aggiuntive rispetto a quelle effettivamente lavorate nell’anno in corso, al fine di raggiungere il numero di giornate svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione degli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle medesime avversità.

Destinatari e requisiti per il riconoscimento nell’anno 2019

Per l’iscrizione negli elenchi anagrafici relativi all’anno 2019, il beneficio è destinato ai lavoratori occupati a tempo determinato nel 2018 per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, presso un’impresa agricola di cui all’art. 2135 c.c., che:

  • abbiano fruito di almeno uno degli interventi previsti dall’art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 102/2004;
  • ricadano in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La circolare precisa che la delimitazione delle aree calamitate è effettuata dalle Regioni con proprie delibere o decreti. Inoltre, è richiesto che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.

Estensione della platea per effetto del D.L. n. 27/2019

La disciplina è stata integrata dall’art. 10-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. La norma ha ampliato la platea dei destinatari includendo anche i lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato nell’anno 2018 per almeno cinque giornate, risultanti dagli elenchi anagrafici, da imprese agricole beneficiarie degli interventi in deroga e ricadenti nelle zone colpite da calamità naturali di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.

Questa estensione opera esclusivamente per l’anno 2019.

Adempimenti delle aziende e dei concedenti

Le aziende interessate devono trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o tramite intermediari autorizzati, utilizzando l’apposito servizio INPS denominato "Dichiarazione di calamità aziende agricole", disponibile nella sezione "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" del sito istituzionale.

Le dichiarazioni devono fare riferimento:

  • alle aree delimitate ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006, secondo i provvedimenti regionali;
  • ovvero all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, nei casi previsti dall’art. 10-bis della legge n. 44/2019.

Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture competenti il modulo SC95, denominato "Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali", reperibile sul sito dell’Istituto.

Termini procedurali e validazione delle domande

La trasmissione delle dichiarazioni deve avvenire entro il 25 febbraio 2020, così da consentire alle Strutture territoriali di procedere alla validazione delle domande entro il 4 marzo 2020.

Le Strutture territoriali devono completare le operazioni entro la medesima data del 4 marzo 2020.

Adempimenti delle Strutture territoriali e gestione delle istanze

Nella Intranet, nel percorso "Servizi per l’Agricoltura" > "SUBORDINATI", è disponibile la procedura "DDC" (Dichiarazioni Di Calamità), che consente la validazione delle dichiarazioni di calamità inviate.

Attraverso l’opzione "Valutazione Dichiarazioni di Calamità", selezionando il campo "Info", l’operatore abilitato esamina i dati trasmessi dall’azienda. Per la validazione delle domande relative al beneficio in oggetto, le Strutture territoriali devono fare riferimento esclusivamente ai decreti o alle delibere regionali che delimitano i territori ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006 e all’Ordinanza n. 558/2018, già inseriti in procedura.

L’operatore prende in carico l’istanza e procede all’approvazione o alla reiezione selezionando "Salva e continua". In caso di rigetto, è obbligatoria la compilazione del campo "Motivazioni del rigetto".

Consultazione degli esiti e gestione delle pratiche cartacee

Le istanze sono consultabili tramite l’opzione di menu principale "Consultazione dichiarazione di calamità", dalla quale è anche possibile stampare il file PDF dell’esito dell’operazione.

Le istanze cartacee dei concedenti i terreni a piccola colonia o compartecipazione familiare devono essere acquisite e gestite manualmente, secondo le indicazioni operative richiamate dalla circolare.

Punti principali

Premessa e natura del beneficio

Il beneficio previsto dall’art. 21, comma 6, della legge n. 223/1991 consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate aggiuntive necessarie a raggiungere il numero di giornate effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente. Il meccanismo opera in relazione ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano fruito di interventi per la prevenzione e compensazione dei danni da calamità naturali o eventi eccezionali ex art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 102/2004. Il beneficio è esteso anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende colpite.

Destinatari e condizioni per il riconoscimento nel 2019

Per l’anno 2019 il beneficio spetta ai lavoratori occupati a tempo determinato nel 2018 per almeno cinque giornate, risultanti dagli elenchi anagrafici, presso un’impresa agricola ex art. 2135 c.c., che abbia fruito di almeno uno degli interventi previsti dal D.lgs. n. 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006. È necessario che le giornate siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro. La delimitazione delle aree calamitate è demandata alle Regioni tramite delibere o decreti.

Estensione introdotta dal D.L. n. 27/2019

L’art. 10-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ha ampliato la platea dei destinatari includendo anche i lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato nel 2018 per almeno cinque giornate, risultanti dagli elenchi anagrafici, occupati presso imprese agricole beneficiarie degli interventi in deroga e situate nelle zone colpite da calamità naturali di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, limitatamente all’anno 2019.

Adempimenti delle aziende e dei concedenti

Le aziende interessate devono trasmettere telematicamente la dichiarazione di calamità, direttamente o tramite intermediari autorizzati, utilizzando il servizio INPS "Dichiarazione di calamità aziende agricole" disponibile nella sezione "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" del sito istituzionale. Le dichiarazioni devono riferirsi alle aree delimitate dai provvedimenti regionali ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006 oppure all’Ordinanza n. 558/2018 nei casi previsti dall’art. 10-bis della legge n. 44/2019. Per piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture territoriali il modulo SC95.

Scadenze e validazione da parte delle Strutture territoriali

La trasmissione delle dichiarazioni da parte delle aziende e dei concedenti deve avvenire entro il 25 febbraio 2020, così da consentire alle Strutture territoriali la validazione delle domande entro il 4 marzo 2020. Le Strutture territoriali utilizzano la procedura DDC (Dichiarazioni Di Calamità) disponibile in Intranet nel percorso "Servizi per l’Agricoltura" > "SUBORDINATI". La validazione avviene sulla base dei decreti/delibere regionali e dell’Ordinanza n. 558/2018 già presenti in procedura.

Gestione della pratica e esiti

L’operatore, tramite la funzione "Valutazione Dichiarazioni di Calamità" e il campo "Info", esamina i dati trasmessi, prende in carico l’istanza e ne dispone l’approvazione o la reiezione con l’opzione "Salva e continua". In caso di reiezione è obbligatorio compilare il campo "Motivazioni del rigetto". Le istanze sono consultabili con l’opzione "Consultazione dichiarazione di calamità", dalla quale è possibile stampare il PDF dell’esito. Le istanze cartacee relative a piccoli coloni e compartecipanti familiari devono essere acquisite e gestite manualmente.

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