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Circolare

Circolare numero 157 del 20-12-2019

L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ha disposto l’istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato gestito dal Ministero dello Sviluppo economico, al quale i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni. Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni riguardanti il popolamento del suddetto Registro.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra come l’INPS si adegua alla disciplina del Registro nazionale aiuti introdotta dalla legge n. 234/2012 e dal D.M. n. 115/2017. Vengono individuate le tipologie di aiuti soggette a registrazione, gli adempimenti istruttori che precedono la concessione delle agevolazioni, le modalità di verifica per aiuti di Stato, aiuti de minimis e SIEG, nonché le attività già svolte e quelle da completare per il popolamento del Registro. La circolare richiama infine gli obblighi di trasparenza e le sezioni pubbliche consultabili dai soggetti interessati.

Registro nazionale aiuti: modalità di consultazione, registrazione e controlli INPS

Registro nazionale aiuti e adempimenti INPS

La circolare illustra il quadro applicativo del Registro nazionale aiuti e definisce le modalità con cui l’INPS deve effettuare le verifiche preventive e gli adempimenti di registrazione connessi alla concessione di agevolazioni contributive. Il documento si colloca nell’ambito della disciplina nazionale ed europea sugli aiuti di Stato e chiarisce quali misure siano soggette a controllo sul RNA, quali verifiche debbano essere svolte e come si coordinino le attività dell’Istituto con il sistema di trasparenza pubblica.

Quadro normativo di riferimento

L’istituzione del Registro nazionale aiuti deriva dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Registro è gestito dal Ministero dello sviluppo economico e raccoglie le informazioni trasmesse dai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono aiuti, con la finalità di assicurare il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale.

Il funzionamento del Registro è stato disciplinato dal D.M. 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017. Il regolamento individua le tipologie di aiuti oggetto di registrazione e gli adempimenti a carico delle amministrazioni concedenti o gestori degli aiuti.

Ambito di applicazione del Registro

L’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 115/2017 prevede che nel Registro confluiscano:

  • gli aiuti di Stato notificati alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, con esclusione dei settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura;
  • gli aiuti di Stato esentati dalla notifica ai sensi dei regolamenti di esenzione per categoria adottati in base al Regolamento (UE) n. 2015/1588, sempre con esclusione dei medesimi settori;
  • gli aiuti de minimis di cui ai regolamenti della Commissione n. 1998/2006 e n. 1407/2013, nonché quelli eventualmente adottati in futuro nella stessa materia;
  • gli aiuti de minimis SIEG, ossia le compensazioni in favore di imprese che forniscono servizi di interesse economico generale in regime de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012 e successive disposizioni;
  • gli aiuti SIEG, diversi da quelli de minimis SIEG.

Per gli aiuti nel settore agricolo e della pesca, l’articolo 6 del D.M. n. 115/2017 prevede l’alimentazione dei registri SIAN e SIPA, con interoperabilità e integrazione dei dati rispetto al Registro nazionale aiuti.

L’obbligo di consultazione e registrazione decorre per tutti gli aiuti rientranti nell’articolo 3 del decreto e concessi dal 12 agosto 2017.

Agevolazioni INPS soggette a registrazione

La circolare segnala che, nell’allegato 1, sono elencate le misure agevolative gestite dall’INPS già presenti nel Registro e per le quali sussistono obblighi di registrazione e di verifica degli aiuti individuali. L’elenco riguarda soltanto le misure attualmente vigenti e già registrate dall’autorità competente; non ha carattere esaustivo, poiché non comprende eventuali future agevolazioni che il legislatore potrà istituire e che ricadranno nell’ambito del Capo III del D.M. n. 115/2017.

Verifiche preliminari per aiuti di Stato notificati, esenti e SIEG

Per le agevolazioni contributive riconducibili ad aiuti di Stato notificati o esentati da notifica, nonché agli aiuti SIEG, la concessione da parte dell’INPS è subordinata alla richiesta, tramite procedura informatica, di specifiche visure al Registro nazionale aiuti.

Le visure richieste sono:

  • Visura Aiuti: consente di conoscere, per ciascun soggetto identificato dal codice fiscale, le agevolazioni concesse negli ultimi 10 esercizi finanziari a titolo di aiuti di Stato, aiuti SIEG, aiuti de minimis e aiuti de minimis SIEG; vi confluiscono anche i dati relativi ai settori agricoltura e pesca resi disponibili da SIAN e SIPA.
  • Visura Deggendorf: contiene le informazioni sugli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero e permette di verificare se il beneficiario sia tenuto alla restituzione di aiuti oggetto di recupero da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 46 della legge n. 234/2012.

Se il soggetto richiedente rientra tra i destinatari di una decisione di recupero, non può ottenere l’agevolazione fino alla restituzione integrale dell’aiuto illegittimo oppure al deposito dell’importo corrispondente in un conto bloccato. La consultazione delle visure è condizione necessaria per il rilascio del codice "RNA – COR", che identifica nel Registro la misura individuale concessa.

Verifiche preliminari per aiuti de minimis e de minimis SIEG

Per gli aiuti in regime de minimis, la concessione è subordinata alla verifica preventiva del rispetto dei massimali comunitari attraverso il Registro nazionale aiuti.

La consultazione del codice fiscale del beneficiario consente il rilascio di:

  • Visura Aiuti, con contenuto analogo a quello descritto per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG;
  • Visura Aiuti de minimis, che individua gli aiuti de minimis e de minimis SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio in corso a livello di impresa unica, tenendo conto delle informazioni presenti nei registri camerali e delle dichiarazioni rese dal richiedente; sono inclusi anche gli aiuti nei settori agricoltura e pesca presenti su SIAN e SIPA.

Se, all’esito della verifica, l’importo richiesto non determina il superamento del massimale triennale, viene rilasciato il codice "RNA – COR" e l’INPS può concedere la misura, procedendo alla registrazione. Se invece emerge il superamento della soglia de minimis, il codice non viene rilasciato e la domanda è rigettata per l’intero importo richiesto, senza possibilità di registrazione su RNA.

La circolare precisa inoltre che, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del D.M. n. 115/2017, la verifica del rispetto dei massimali de minimis e de minimis SIEG avviene in via esclusiva tramite RNA soltanto dal 1° luglio 2020. Fino a tale data, il beneficiario deve continuare a presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli aiuti de minimis e de minimis SIEG ricevuti nei due esercizi precedenti e nell’esercizio in corso.

Popolamento del Registro e gestione operativa delle agevolazioni

Per le agevolazioni contributive qualificabili come aiuti di Stato concesse nel periodo 12 agosto 2017 - 31 dicembre 2018, INPS e Ministero dello sviluppo economico hanno svolto attività congiunte, con il supporto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per popolare il Registro nazionale aiuti con le misure di competenza dell’Istituto.

Per gli aiuti di Stato concessi nel 2019 e fino alla data di entrata a regime del sistema di consultazione preventiva e puntuale, l’INPS provvederà a inserire in RNA le agevolazioni con modalità analoghe a quelle già seguite per il periodo precedente.

La circolare anticipa che, con successive disposizioni e una volta completato l’adeguamento delle procedure informatiche, la consultazione del RNA avverrà automaticamente tramite il "Portale delle agevolazioni" (ex DiResCo). La verifica sarà preventiva e puntuale per ogni singola richiesta di agevolazione soggetta al regime de minimis e costituirà il presupposto per l’autorizzazione dell’aiuto. In tale prospettiva, la domanda sarà istruita in modo automatizzato sulla base dell’importo richiesto e degli altri importi de minimis già autorizzati nel triennio di riferimento; in caso di superamento della soglia, il codice "RNA – COR" non verrà rilasciato e la domanda sarà rigettata.

Obblighi di trasparenza e consultazione pubblica

Per adempiere agli obblighi di comunicazione e informazione previsti dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, il Ministero dello sviluppo economico ha istituito la sezione "Trasparenza" del Registro nazionale aiuti, consultabile all’indirizzo indicato nella circolare e accessibile senza autenticazione.

Nella sezione sono disponibili:

  • le misure agevolative;
  • gli aiuti individuali;
  • la lista "Deggendorf";
  • le sezioni "Trasparenza" dei soggetti concedenti.

Attraverso tali aree il soggetto interessato può verificare, prima di presentare domanda, le agevolazioni registrate e valutare se l’importo richiesto rientri nel quadro dei limiti applicabili agli aiuti de minimis, tenendo conto degli importi già ricevuti a titolo di impresa unica. Può inoltre verificare la propria eventuale iscrizione nella lista Deggendorf; in tal caso, le agevolazioni costituenti aiuti di Stato non possono essere concesse fino alla restituzione integrale dell’aiuto dichiarato illegittimo o al deposito dell’importo corrispondente in conto bloccato, secondo le modalità richiamate nelle circolari INPS n. 124/2007 e n. 129/2007.

Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca, la corrispondente sezione “Trasparenza” è consultabile nel Registro SIAN. La circolare precisa però che le consultazioni delle sezioni pubbliche "Trasparenza" non hanno valore certificativo: tale valore è riconosciuto esclusivamente alle visure rilasciate all’INPS a seguito dell’interrogazione del Registro nazionale aiuti.

Punti principali

Istituzione e finalità del Registro nazionale aiuti

Il Registro nazionale aiuti è stato istituito dall’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ed è gestito dal Ministero dello sviluppo economico. Serve a raccogliere le informazioni sugli aiuti concessi o gestiti da soggetti pubblici e privati, così da garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale.

Ambito di applicazione del Registro

Il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 individua le categorie di aiuti soggette a registrazione: aiuti di Stato notificati, aiuti di Stato esentati dalla notifica, aiuti de minimis, aiuti de minimis SIEG e aiuti SIEG. Restano esclusi, per gli aiuti notificati ed esentati da notifica, i settori agricolo, forestale, pesca e acquacoltura, per i quali operano i registri SIAN e SIPA. L’obbligo di consultazione e registrazione si applica agli aiuti concessi dal 12 agosto 2017.

Agevolazioni INPS soggette a registrazione

Nell’allegato 1 della circolare sono elencate le misure agevolative INPS già presenti nel Registro e per le quali l’Istituto deve effettuare registrazione e verifiche sugli aiuti individuali. L’elenco riguarda solo le misure vigenti e già registrate dal Ministero competente, senza esaurire le future agevolazioni che potranno essere istituite e ricadere nel medesimo obbligo.

Controlli per aiuti di Stato notificati, esenti e SIEG

Per le agevolazioni contributive che costituiscono aiuti di Stato notificati o esentati da notifica, nonché aiuti SIEG, l’autorizzazione alla fruizione è subordinata alla richiesta delle visure RNA tramite procedura informatica. L’INPS deve acquisire la visura Aiuti, che elenca le agevolazioni concesse negli ultimi 10 esercizi finanziari, e la visura Deggendorf, che verifica l’eventuale presenza di decisioni di recupero della Commissione europea. Se il soggetto risulta destinatario di una decisione di recupero, non può fruire dell’agevolazione fino alla restituzione integrale dell’aiuto illegittimo o al deposito dell’importo in conto bloccato. La visura è presupposto per il rilascio del codice "RNA – COR".

Controlli per aiuti de minimis e de minimis SIEG

Per gli aiuti in regime de minimis l’INPS deve verificare preventivamente, tramite RNA, il rispetto dei massimali comunitari. La visura Aiuti de minimis evidenzia gli aiuti de minimis e de minimis SIEG concessi nei due esercizi precedenti e nell’esercizio in corso, a livello di impresa unica, anche sulla base delle informazioni camerali e delle dichiarazioni del richiedente. Se la richiesta non determina il superamento del massimale triennale, viene rilasciato il codice "RNA – COR" e l’aiuto può essere concesso e registrato; in caso contrario la domanda è rigettata e l’aiuto non è registrabile.

Decorrenza della verifica esclusiva via RNA per il de minimis

La verifica del rispetto dei massimali de minimis e de minimis SIEG avviene in via esclusiva tramite RNA solo a decorrere dal 1° luglio 2020. Fino a tale data il beneficiario deve continuare a presentare anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativa agli aiuti ricevuti nei due esercizi precedenti e nell’esercizio in corso.

Popolamento del Registro e gestione delle pratiche già autorizzate

Per le agevolazioni contributive costituenti aiuti di Stato concesse tra il 12 agosto 2017 e il 31 dicembre 2018, INPS e Ministero dello sviluppo economico hanno svolto attività congiunte per inserire i benefici nel Registro. Per gli aiuti di Stato concessi nel 2019 e fino all’entrata a regime del sistema di consultazione preventiva, l’Istituto provvede con modalità analoghe. Le future disposizioni disciplineranno la consultazione automatica del RNA tramite il Portale delle agevolazioni (ex DiResCo) e la verifica preventiva e puntuale delle domande de minimis.

Obblighi di trasparenza e consultazione pubblica

Il Ministero dello sviluppo economico ha istituito la sezione pubblica "Trasparenza" del RNA, accessibile senza autenticazione, dove sono consultabili misure agevolative, aiuti individuali, lista Deggendorf e sezioni trasparenza dei soggetti concedenti. Il soggetto interessato può verificare, anche tramite codice fiscale, le agevolazioni concesse a titolo di impresa unica e la propria eventuale presenza nella lista Deggendorf. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca, è consultabile la sezione trasparenza del Registro SIAN. Le verifiche rese disponibili in queste sezioni non hanno valore certificativo: tale valore è riconosciuto solo alle visure rilasciate all’INPS dopo l’interrogazione del RNA.

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