Circolare numero 150 del 18-12-2019
Si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della convenzione stipulata tra l'INPS e la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 12 novembre 2019 tra INPS e FEDERTERZIARIO per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. Vengono definiti i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di trasmissione telematica e di presentazione nella domanda di prestazione, gli obblighi di conservazione della documentazione e la misura del contributo. Sono inoltre disciplinati i flussi informativi messi a disposizione dell’organizzazione sindacale, i rapporti finanziari e i costi del servizio, le clausole di salvaguardia a tutela dell’INPS, le condizioni di recesso e risoluzione della convenzione e le istruzioni contabili per la rilevazione delle operazioni.
Convenzione INPS-FEDERTERZIARIO per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli in disoccupazione
Convenzione INPS-FEDERTERZIARIO per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli in disoccupazione
La circolare illustra la disciplina della convenzione stipulata il 12 novembre 2019 tra INPS e FEDERTERZIARIO per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. Il documento definisce i soggetti abilitati a rilasciare la delega, le modalità di presentazione e conservazione, i flussi informativi tra Istituto e organizzazione sindacale, i profili economici e contabili, nonché le condizioni di tutela dell'INPS e le ipotesi di recesso o risoluzione.
Premessa, validità e rinnovo della convenzione
La convenzione è stata sottoscritta sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018. Essa ha efficacia fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile soltanto su richiesta dell'organizzazione sindacale da trasmettere all'INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza.
In assenza di tale richiesta, alla data di scadenza la convenzione cessa di essere valida ed efficace e l'Istituto interrompe il servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni. Resta in ogni caso salva la facoltà di entrambe le parti di recedere mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte a mezzo PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi mediante delega personale volontaria i lavoratori agricoli aventi titolo:
- all'indennità ordinaria di disoccupazione;
- al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457;
- al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
Modalità di rilascio della delega
L'autorizzazione alle trattenute avviene tramite trasmissione telematica all'INPS di un'apposita delega. La delega deve essere compilata sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto e contenere espressamente:
- la misura del contributo;
- le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.
La delega deve inoltre essere sottoscritta dal titolare della prestazione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione della delega nella domanda di prestazione
L'articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione sia contenuta nel modello INPS di domanda della prestazione. Nel modello deve essere indicata la sigla dell'organizzazione sindacale a favore della quale avviene la trattenuta.
La delega, per produrre effetti, deve essere:
- sottoscritta dal soggetto delegante;
- accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.
La delega produce effetto in occasione del pagamento della prestazione richiesta. Non hanno effetti le deleghe non inserite nel modello di domanda o quelle prive di sottoscrizione. L'INPS non prende in considerazione le deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione.
Conservazione della documentazione
L'organizzazione sindacale deve custodire l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione temporanea e la copia del documento d'identità, nel rispetto della normativa vigente sulla conservazione sostitutiva e fino al decorso dei termini ordinari di prescrizione.
La conservazione deve garantire:
- identificazione certa del soggetto che ha formato il documento;
- integrità e immodificabilità;
- leggibilità;
- certezza della data;
- rispetto delle norme di sicurezza.
Misura del contributo sindacale
L'ammontare del contributo sindacale dovuto a favore dell'organizzazione sindacale è indicato espressamente nel testo della delega.
Fornitura dati e comunicazioni tramite applicazione online
Nell'applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l'INPS mette a disposizione dell'organizzazione sindacale:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l'importo;
- l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima organizzazione.
Tramite la stessa applicazione l'Istituto invia anche:
- le fatture relative al costo dei servizi;
- eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall'Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall'INPS per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione; gli adempimenti sono curati a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale.
L'INPS versa all'organizzazione sindacale, senza interessi, l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte:
- le spese previste dall'articolo 8 della convenzione;
- le eventuali trattenute già versate e non dovute.
Le rimesse avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, dal 1° gennaio 2018, è previsto il seguente costo:
- gestione delega: euro 0,45.
Ogni altro onere inerente alla convenzione è a carico dell'organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità dell'INPS
Dall'applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l'INPS, che rimane estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e l'organizzazione sindacale.
L'organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni responsabilità derivante dai rapporti associativi. In particolare:
- nelle controversie sull'effettivo e valido rilascio della delega, l'organizzazione soccombente deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata;
- l'INPS è sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione;
- l'Istituto è sollevato anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell'organizzazione o di strutture ad essa associate, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L'organizzazione sindacale deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall'INPS qualora l'Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l'organizzazione. Tali spese sono quantificate secondo la vigente normativa sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
La convenzione attribuisce all'INPS la facoltà di recedere unilateralmente in presenza di:
- contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo o del logo dell'organizzazione sindacale;
- contestazioni sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- perdita, da parte dell'organizzazione sindacale sottoscrivente, dei requisiti di legge per accedere alla convenzione;
- sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della convenzione secondo l'articolo 13.
Prima del recesso, l'INPS deve comunicare motivatamente all'organizzazione la volontà di recedere. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'organizzazione può presentare osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. Nei 30 giorni successivi alla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica il recesso unilaterale con motivazione del mancato accoglimento, oppure la decisione di non procedere al recesso se le osservazioni sono accolte.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell'INPS da parte dell'organizzazione sindacale.
La risoluzione opera dal momento in cui l'INPS comunica di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate via PEC.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti a favore di FEDERTERZIARIO sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25729: imputazione dei contributi associativi trattenuti sull'indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola;
- GPA11729: rilevazione del debito verso l'organizzazione sindacale, da movimentare in contropartita del conto GPA35042;
- GPA24042: imputazione degli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi da trattenere sulle somme da versare.
Le rimesse all'organizzazione sindacale sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuale rilevazione contabile. Nell'allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Premessa e durata della convenzione
Il 12 novembre 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra INPS e FEDERTERZIARIO, sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018, per la riscossione dei contributi sindacali dei lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell'organizzazione sindacale da presentare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente; resta comunque possibile il recesso di ciascuna parte mediante comunicazione scritta via PEC.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega personale volontaria i lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
Modalità di rilascio e requisiti della delega
L'autorizzazione alle trattenute avviene mediante trasmissione telematica all'INPS di una delega compilata sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto. Nel modulo devono essere indicati espressamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione della delega nella domanda di prestazione
La delega alla riscossione deve essere contenuta nel modello INPS della domanda di prestazione e deve indicare la sigla dell'organizzazione sindacale beneficiaria. Deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata dalla copia di un documento d'identità in corso di validità. La delega produce effetti al momento del pagamento della prestazione; sono inefficaci le deleghe non inserite nel modello di domanda o prive di sottoscrizione, e l'INPS non considera quelle pervenute dopo la domanda.
Conservazione della documentazione
L'organizzazione sindacale deve conservare l'originale della delega sottoscritta e la copia del documento d'identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle norme di sicurezza.
Misura del contributo sindacale
L'importo del contributo sindacale è indicato espressamente nel testo della delega.
Flussi informativi e messa a disposizione dei dati
Nell'applicazione online "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi telematici del sito istituzionale, l'INPS rende disponibili all'organizzazione sindacale gli elenchi dei soggetti per i quali è stata operata la trattenuta, con i dati anagrafici e l'importo, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione vengono inviate anche le fatture per il costo dei servizi e le comunicazioni relative alla convenzione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza fissate dall'Istituto e dal Garante privacy.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall'INPS per il servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. L'INPS versa all'organizzazione sindacale, senza interessi, gli importi trattenuti al netto delle spese e delle eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, prevedono per la convenzione in esame, dal 1° gennaio 2018, un costo di gestione delega pari a euro 0,45. Ogni altro onere connesso alla convenzione resta a carico dell'organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
Dalla convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l'INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione sindacale. FEDERTERZIARIO esonera l'Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e, in caso di controversie sull'effettivo e valido rilascio della delega, se l'organizzazione risulta soccombente deve rimborsare all'interessato la trattenuta operata. L'INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche per pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, e l'organizzazione deve rimborsare le spese legali sostenute dall'Istituto quando questo sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e organizzazione sindacale.
Recesso e risoluzione della convenzione
L'INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull'uso di denominazione, acronimo o logo dell'organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se nuove disposizioni normative impediscono la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l'Istituto comunica motivatamente l'intenzione di recedere; l'organizzazione ha 30 giorni per presentare osservazioni documentate, cui l'INPS risponde nei 30 giorni successivi. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., se intervengono disposizioni normative che rendano impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell'Istituto. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi e dei versamenti a favore di FEDERTERZIARIO sono istituiti i conti GPA25729 per l'imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola, GPA11729 per la rilevazione del debito verso l'organizzazione sindacale in contropartita al conto GPA35042 e GPA24042 per gli importi relativi al rimborso delle spese di esazione da trattenere sulle somme da versare. Le rimesse sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili; nell'allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 18 dic 2019Circolare numero 149 del 18-12-2019
- Circolare · 18 dic 2019Circolare numero 151 del 18-12-2019
- Circolare · 18 dic 2019Circolare numero 152 del 18-12-2019
- Circolare · 18 dic 2019Circolare numero 153 del 18-12-2019
- Circolare · 18 dic 2019Circolare numero 154 del 18-12-2019
- Circolare · 18 dic 2019Circolare numero 155 del 18-12-2019
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →