Circolare numero 149 del 18-12-2019
Si forniscono le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’UNIONE ITALIANA LAVORATORI E PENSIONATI UNITI (U.I.L.P.U.), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione del 14 novembre 2019 tra INPS e U.I.L.P.U. per la riscossione dei contributi sindacali sugli associati titolari di prestazioni temporanee. Definisce chi può rilasciare la delega, come va presentata e conservata, le modalità di revoca, la misura delle trattenute, la fornitura dei dati all’organizzazione sindacale, i rapporti finanziari e i costi del servizio. Riporta inoltre le clausole di salvaguardia, le ipotesi di recesso e risoluzione della convenzione, il codice INPS assegnato e le istruzioni contabili per la gestione dei versamenti.
Convenzione INPS-U.I.L.P.U. per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-U.I.L.P.U. per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 14 novembre 2019 tra INPS e l’Organizzazione sindacale U.I.L.P.U. per la riscossione dei contributi sindacali sugli associati titolari di prestazioni temporanee. Il documento disciplina i soggetti legittimati, le modalità di conferimento e revoca della delega, la misura delle trattenute, gli obblighi di conservazione documentale, i flussi informativi tra INPS e organizzazione sindacale, i profili economici e contabili, nonché le clausole di salvaguardia e cessazione del rapporto convenzionale.
Durata della convenzione e condizioni di rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica richiesta dell’organizzazione sindacale, da trasmettere all’INPS via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di tale richiesta, la convenzione perde efficacia alla data di scadenza e l’Istituto interrompe il servizio di riscossione delle quote senza ulteriori comunicazioni. Resta comunque ferma la facoltà di entrambe le parti di recedere mediante apposita comunicazione scritta via PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega volontaria al versamento del contributo associativo i beneficiari di specifiche prestazioni temporanee, e in particolare:
- trattamenti di mobilità in corso di pagamento;
- NASpI;
- ASDI;
- DIS-COLL;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La delega è quindi collegata esclusivamente alle prestazioni indicate dalla convenzione e può essere utilizzata per autorizzare la trattenuta del contributo sindacale sulla prestazione erogata.
Rilascio della delega e contenuti del modulo
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, da redigere sull’apposito modulo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono essere indicati espressamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, con richiamo al Codice in materia di protezione dei dati personali e alla normativa UE n. 2016/679.
La delega deve essere:
- debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione;
- corredata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Presentazione della delega alla riscossione
La delega alla riscossione della quota associativa deve essere contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione e deve riportare la sigla dell’organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta. Alla delega va allegata copia di un documento d’identità in corso di validità del delegante.
Per le prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all’anno, l’organizzazione sindacale può presentare la delega anche in un momento successivo alla domanda di prestazione, secondo le specifiche modalità indicate dall’INPS, sempre allegando copia del documento d’identità valido del delegante.
L’organizzazione sindacale deve inoltre conservare, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione:
- l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione;
- la copia del documento di identità.
La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle norme di sicurezza. Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, gli obblighi di comunicazione dei dati relativi alle deleghe e di conservazione della documentazione spettano al datore di lavoro.
Revoca della delega e sue conseguenze
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’organizzazione sindacale; di conseguenza, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere inoltrata all’organizzazione stessa. Tuttavia, l’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega alla riscossione della quota associativa, indicando:
- l’organizzazione sindacale revocata;
- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla relativa comunicazione all’organizzazione sindacale interessata.
Se perviene una nuova delega su una prestazione sulla quale è già attiva una delega a favore di altra organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, completa dell’indicazione dell’organizzazione revocata e dei dati del documento del revocante. L’organizzazione che acquisisce contestualmente revoca e nuova delega deve conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le regole già richiamate.
Nei casi di CIG con pagamento diretto, revoca e nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede a trasmettere i dati all’INPS e a custodire gli originali.
Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale, da riportare nel testo della delega, è determinato in percentuale sull’importo lordo della prestazione:
- 2,50% per NASpI;
- 1% per DIS-COLL;
- 0,50% per CIG;
- 1% per i restanti trattamenti, ossia trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidi per lavori socialmente utili.
Fornitura dei dati all’organizzazione sindacale
L’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale, attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" accessibile dai servizi online del sito istituzionale, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei dati anagrafici e dell’importo trattenuto, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima organizzazione.
Per il tramite della stessa applicazione, l’Istituto invia anche:
- le fatture relative al costo dei servizi;
- eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
La consultazione e il prelevamento dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e gli adempimenti sono gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale.
L’INPS versa all’organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte:
- le spese di cui all’articolo 8 della convenzione;
- le eventuali trattenute già versate e non dovute.
Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è previsto il seguente costo:
- gestione delega: 0,45 euro.
Resta a carico dell’organizzazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra associato e organizzazione sindacale e alle vicende ad esso connesse. L’organizzazione sindacale esonera quindi l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti.
In particolare:
- nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione stipulante soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata;
- l’INPS è sollevato da ogni responsabilità verso terzi anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’organizzazione sindacale o di strutture ad essa associate, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula;
- se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione, quest’ultima deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS, su semplice presentazione di nota specifica, con quantificazione secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso unilaterale e risoluzione della convenzione
La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente nei casi di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula oppure quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della convenzione secondo l’articolo 13.
Prima di esercitare il recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente all’organizzazione la propria intenzione. L’organizzazione può presentare osservazioni, eventualmente documentate, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nei 30 giorni successivi, l’INPS comunica il recesso, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni, oppure comunica di non procedere al recesso.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei casi in cui:
- intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto da parte dell’organizzazione sindacale.
La risoluzione opera nel momento in cui l’INPS comunica all’organizzazione che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono essere inviate via PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS 10 36.
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti all’U.I.L.P.U. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25735, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee per conto dell’organizzazione;
- GPA35735, per l’accreditamento all’organizzazione dei contributi trattenuti;
- GPA11735, per la rilevazione del debito verso l’organizzazione.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, trattenuti sulle somme da versare all’U.I.L.P.U., devono essere imputati al conto GPA24042.
Le rimesse a favore dell’organizzazione avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, che consentono contestualmente le rilevazioni contabili. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Ambito della convenzione e durata
La convenzione, stipulata il 14 novembre 2019 sulla base dello schema approvato con determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018, riguarda la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni temporanee. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente e l’INPS interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega personale volontaria i beneficiari di trattamenti di mobilità in pagamento, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega è trasmessa telematicamente all’INPS mediante l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e corredata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido. Nella domanda di prestazione deve essere indicata la sigla dell’organizzazione sindacale beneficiaria e allegata copia del documento d’identità in corso di validità; per prestazioni temporanee superiori all’anno la delega può essere presentata anche successivamente, secondo le modalità indicate dall’INPS. L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento d’identità secondo le regole di conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. Nei casi di pagamento diretto di CIG da parte dell’INPS, gli adempimenti informativi e conservativi spettano al datore di lavoro.
Revoca della delega
Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e organizzazione sindacale, ma l’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega, indicando l’organizzazione revocata e gli estremi di un documento valido. L’INPS elabora la richiesta e la comunica all’organizzazione competente. Se viene presentata una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. L’organizzazione che riceve contestualmente revoca e nuova delega deve conservare gli originali e la documentazione. Nei casi di CIG con pagamento diretto, revoca e nuova delega vanno consegnate al datore di lavoro, che cura la trasmissione all’INPS e la conservazione.
Misura del contributo sindacale
L’importo del contributo, da indicare nel testo di delega, è calcolato in percentuale sull’importo lordo della prestazione: 2,50% per NASpI, 1% per DIS-COLL, 0,50% per CIG e 1% per i restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidi per lavori socialmente utili.
Fornitura dei dati e comunicazioni
Attraverso l’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", disponibile nei servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione vengono trasmesse anche le fatture dei costi del servizio e le eventuali comunicazioni relative alla convenzione. La consultazione e il prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Istituto e del Garante privacy.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese dell’Istituto per il servizio sono disciplinate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. L’INPS versa all’organizzazione l’importo delle trattenute, al netto delle spese convenzionali e di eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. I costi del servizio di riscossione, fissati con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, includono per la gestione della delega un costo di 0,45 euro, a carico dell’organizzazione sindacale, cui spettano anche ogni altro onere inerente alla convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’organizzazione sindacale. L’organizzazione esonera l’Istituto da responsabilità derivanti da tali rapporti; in caso di controversie sulla validità della delega, l’organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti associativi, l’organizzazione stipulante deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS, su semplice presentazione di nota specifica, secondo la normativa sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
L’INPS può recedere unilateralmente in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo dell’organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge o se intervengono norme che impediscano la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto comunica motivatamente l’intenzione di recedere; l’organizzazione ha 30 giorni per presentare osservazioni e, nei 30 giorni successivi, l’INPS decide se recedere o non procedere. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., se norme sopravvenute ne rendono impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS 10 36. Per la rilevazione contabile dei contributi e dei versamenti a favore della U.I.L.P.U. sono istituiti i conti GPA25735, GPA35735 e GPA11735, mentre le spese per il servizio di esazione sono imputate al conto GPA24042. Le rimesse all’organizzazione avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato che consentono contestualmente le rilevazioni contabili. È richiamata, inoltre, la variazione al piano dei conti riportata in allegato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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