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Circolare

Circolare numero 160 del 27-12-2019

Nell’ambito della presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva Uniemens.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le operazioni di conguaglio da effettuare per l'anno 2019, con indicazioni operative sui principali istituti contributivi e previdenziali: variabili retributive, massimale contributivo, contributo aggiuntivo IVS dell'1%, ferie non godute, fringe benefits, auto aziendali, prestiti ai dipendenti, Fondo di Tesoreria TFR, rivalutazione del TFR e operazioni societarie. Vengono indicati termini di conguaglio, modalità di compilazione del flusso Uniemens e regole per il recupero o versamento di differenze contributive, nonché per l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR e per il contributo di solidarietà sulla previdenza complementare.

Conguagli contributivi e fiscali relativi all'anno 2019

Conguagli contributivi e fiscali per l'anno 2019

La circolare fornisce le istruzioni operative per la corretta gestione dei conguagli relativi all'anno 2019, con particolare riguardo alla determinazione dell'imponibile contributivo e alla sistemazione di numerose fattispecie che incidono sulla contribuzione e sulla compilazione del flusso Uniemens. L'intervento riguarda sia i profili ordinari di fine anno sia alcune ipotesi specifiche, come il TFR al Fondo di Tesoreria, la rivalutazione del TFR, il massimale contributivo e il contributo aggiuntivo IVS.

Termine per l'effettuazione del conguaglio

I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio con la denuncia di competenza di dicembre 2019, con scadenza di pagamento al 16 gennaio 2020, oppure con quella di gennaio 2020, con scadenza di pagamento al 16 febbraio 2020. Per le operazioni relative al TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative, il conguaglio può essere effettuato anche con la denuncia di febbraio 2020, con scadenza 16 marzo 2020, senza aggravio di oneri accessori.

Resta comunque fermo l'obbligo di versare o recuperare nel mese di gennaio 2020 i contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione. Per alcune categorie di dipendenti pubblici, e in particolare per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall'articolo 22 della legge n. 177/1976 può avvenire anche con la denuncia di febbraio 2020.

Elementi variabili della retribuzione

La circolare richiama la disciplina del D.M. 7 ottobre 1993, secondo cui, quando nel corso del mese intervengono elementi o eventi che modificano la retribuzione imponibile, il datore di lavoro può tenerne conto negli adempimenti e nel versamento dei contributi del mese successivo a quello interessato. Ciò è possibile, purché nell'ambito di ciascun anno solare resti ferma la corrispondenza tra retribuzione di competenza e retribuzione soggetta a contribuzione.

Tra gli eventi ed elementi considerati rientrano, tra gli altri:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economiche di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro;
  • indennità per riposi di allattamento;
  • giornate retribuite ai donatori di sangue;
  • riduzioni di retribuzione per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali non a zero ore.

Sono considerati assimilabili anche l'indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere. Viene inoltre precisato che i ratei di retribuzione del mese precedente, corrisposti a seguito di assunzione intervenuta nel corso del mese, rientrano tra le variabili retributive. Se l'assunzione avviene da gennaio a novembre non è richiesto alcun accorgimento; se avviene a dicembre e i ratei sono corrisposti nella retribuzione di gennaio, l'evento deve essere evidenziato nel flusso Uniemens.

Ai fini della posizione assicurativa e contributiva, le variabili retributive si considerano secondo il principio della competenza, quindi dicembre 2019; ai fini del regime contributivo, invece, esse sono trattate come retribuzione di gennaio 2020. Anche la Certificazione Unica 2020 e il modello 770/2020 devono tenerne conto nel computo dell'imponibile 2019.

Compilazione del flusso Uniemens per le variabili retributive

Per gestire le variazioni in aumento e in diminuzione e recuperare le contribuzioni non dovute, il flusso Uniemens deve essere compilato secondo le modalità previste dall'ultimo aggiornamento del documento tecnico, richiamato dalla circolare. La sistemazione contributiva delle variabili retributive deve avvenire entro il mese successivo a quello di riferimento, salvo la specifica disciplina prevista per la maggiorazione del 18% richiamata per alcune categorie.

Massimale contributivo ex legge n. 335/1995

La circolare ricorda che l'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 prevede un massimale annuo della base contributiva e pensionabile per gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, oppure per coloro che hanno optato per il sistema contributivo. Il massimale per il 2019 è pari a € 102.543,00 e viene rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Il massimale opera solo ai fini della contribuzione pensionistica IVS, compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui alla legge n. 438/1992. La circolare sottolinea che il massimale non è frazionabile mensilmente e va applicato anche se il rapporto di lavoro è attivo solo per una parte dell'anno. In presenza di rapporti successivi, le retribuzioni percepite in precedenti rapporti si cumulano ai fini del raggiungimento del tetto; il lavoratore deve esibire al nuovo datore di lavoro la Certificazione Unica precedente o una dichiarazione sostitutiva. Nei rapporti simultanei le retribuzioni si cumulano ugualmente.

Nel mese in cui si supera il massimale, la quota imponibile ai fini pensionistici è calcolata in modo proporzionalmente ridotto tra i rapporti di lavoro. Se nel corso dell'anno vi è stata un'errata determinazione dell'imponibile, con contribuzione versata oltre il massimale oppure con contributi non versati, il recupero o la regolarizzazione devono avvenire con le apposite modalità Uniemens.

Contributo aggiuntivo IVS dell'1%

L'articolo 3-ter della legge n. 438/1992 prevede, per i regimi pensionistici con aliquota contributiva a carico del lavoratore inferiore al 10%, un contributo aggiuntivo dell'1% a carico del lavoratore sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile. Per il 2019 tale fascia è pari a € 47.143,00, corrispondenti a € 3.929,00 mensili.

La circolare ribadisce che si applica il criterio della mensilizzazione del limite e che ciò può rendere necessarie operazioni di conguaglio a credito o a debito. Nei rapporti di lavoro simultanei o successivi le retribuzioni si cumulano ai fini del superamento della soglia. Il lavoratore deve produrre al datore di lavoro successivo la Certificazione Unica o la dichiarazione sostitutiva delle retribuzioni già percepite, mentre il conguaglio viene eseguito a fine anno o alla cessazione del rapporto, tenendo conto di quanto già trattenuto. In caso di rapporti simultanei, in via generale, il conguaglio è effettuato dal datore di lavoro che eroga la retribuzione più elevata.

Se gli adempimenti contributivi sono assolti con la denuncia di gennaio 2020, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sul tetto 2019 di € 47.143,00, poiché ai fini contributivi tali componenti sono considerate retribuzione di gennaio 2020.

Monetizzazione delle ferie e recupero dei contributi

Il compenso per ferie non godute, anche se non ancora corrisposto, è soggetto a contribuzione e rientra nelle fattispecie disciplinate dal D.M. 7 ottobre 1993. L'obbligo contributivo che sorge sul compenso ferie non limita il diritto del lavoratore a fruire effettivamente delle ferie in un momento successivo.

Se le ferie sono poi godute dopo che il relativo compenso è già stato assoggettato a contribuzione, il contributo versato sulla quota di retribuzione corrispondente non è più dovuto. Il datore di lavoro deve quindi recuperarlo, portando in diminuzione l'imponibile dell'anno o del mese a cui era stato imputato. Il flusso Uniemens consente tale recupero tramite una specifica variabile retributiva con causale FERIE, da utilizzare secondo le regole tecniche richiamate dalla circolare.

Fringe benefits

La disciplina dell'articolo 51, comma 3, del TUIR prevede che non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente non superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta; se tale limite è superato, il valore concorre interamente a formare il reddito. La circolare ricorda inoltre che, per effetto della legge n. 208/2015, i beni e servizi possono essere erogati anche tramite documenti di legittimazione, cartacei o elettronici, con valore nominale.

In sede di conguaglio, se il valore dei beni o servizi risulta superiore al limite, l'azienda deve assoggettare a contribuzione l'intero valore e non soltanto la parte eccedente. Il calcolo del limite deve considerare anche beni o servizi eventualmente erogati da precedenti datori di lavoro. Ai fini previdenziali, il datore di lavoro che effettua il conguaglio versa i contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati, mentre ai fini fiscali resta ferma la trattenuta dell'IRPEF anche sul fringe benefit del precedente datore di lavoro. I datori di lavoro devono portare in aumento della retribuzione imponibile del mese di riferimento l'importo dei fringe benefits erogati qualora, cumulati con quelli eventualmente corrisposti da precedenti datori di lavoro, superino il limite di € 258,23 e non siano stati già assoggettati a contribuzione nel corso dell'anno; devono inoltre trattenere al lavoratore la quota di contributo a suo carico non trattenuta in precedenza.

Auto aziendali ad uso promiscuo e prestiti ai dipendenti

Per le auto aziendali concesse in uso promiscuo, il valore del beneficio è determinato forfettariamente assumendo una percorrenza annua di 15.000 km e applicando la percentuale del 30% alla quota di utilizzo privato. Il risultato viene poi rapportato ai valori chilometrici ACI.

Per i prestiti ai dipendenti, il compenso in natura va determinato assumendo il 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato. La circolare ricorda che il tasso di riferimento della BCE è pari a 0,00%.

Conguagli per il Fondo di Tesoreria e aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006

Le quote di TFR dovute dalle aziende rientranti nella disciplina del Fondo di Tesoreria devono essere versate mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In sede di conguaglio le aziende devono sistemare eventuali differenze a debito o a credito e regolarizzare le correlate misure compensative.

Per le posizioni con codice di autorizzazione 7W le operazioni devono essere effettuate tenendo conto delle indicazioni del messaggio n. 3025 del 7 agosto 2019.

Per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006, l'obbligo verso il Fondo di Tesoreria sorge se, al termine dell'anno solare, la media dei dipendenti occupati raggiunge 50 addetti. In tal caso, le quote devono essere versate anche per i mesi pregressi, a decorrere dall'inizio dell'attività. Il versamento di conguaglio deve essere maggiorato del tasso di rivalutazione fino alla data di effettivo pagamento, pari all'1,5% fisso più il 75% dell'aumento del costo della vita rilevato a fine anno, con minimo comunque pari all'1,5% se la variazione ISTAT è negativa. Le aziende costituite nell'anno che al 31 dicembre 2019 abbiano raggiunto il limite dei 50 addetti devono trasmettere l'apposita dichiarazione entro il termine di invio della denuncia Uniemens relativa a febbraio 2020, quindi entro il 31 marzo 2020.

Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva

Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato al 31 dicembre di ogni anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con applicazione del tasso previsto dall'articolo 2120 c.c. La rivalutazione, al netto dell'imposta sostitutiva, va imputata alla posizione individuale del lavoratore e il relativo costo resta a carico del Fondo di Tesoreria.

Sulle somme rivalutate deve essere versata all'Erario l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 47/2000, rideterminata al 17% con effetto dalle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015. Entro dicembre 2019, salvo conguaglio entro febbraio 2020, i datori di lavoro possono compensare l'importo dell'imposta già versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria. Ai fini del calcolo possono utilizzare un indice ISTAT presunto, basato sull'ultimo o sul penultimo indice disponibile. La rivalutazione e il recupero dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati anche dalle aziende con c.a. 7W.

Per i lavoratori per i quali nel 2019 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro deve determinare la rivalutazione separatamente rispetto al TFR accantonato in azienda e calcolare su di essa l'imposta sostitutiva del 17% secondo le modalità dell'Agenzia delle Entrate. L'importo viene recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all'INPS; eventuali eccedenze già conguagliate a tale titolo possono essere restituite secondo le modalità del flusso Uniemens.

Operazioni societarie e previdenza complementare

In presenza di operazioni societarie che comportano il passaggio dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2112 c.c., o in caso di cessione del contratto di lavoro, il conguaglio dei contributi previdenziali è effettuato dal datore di lavoro subentrante, che rilascia anche la Certificazione Unica. Il conguaglio si calcola sulla retribuzione complessiva percepita nell'anno, includendo anche erogazioni di secondo livello, liberalità e fringe benefits.

La circolare richiama inoltre la necessità di usare gli appositi codici nel passaggio dei lavoratori da una matricola all'altra, anche per effetto di operazioni societarie. Dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il relativo elemento Uniemens, valorizzando il codice dell'azienda di provenienza.

Per la previdenza complementare, l'articolo 16 del d.lgs. n. 252/2005 prevede il contributo di solidarietà del 10% sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro diverse dal TFR destinate alla previdenza pensionistica complementare. Una quota pari all'1% del gettito confluisce nel Fondo di garanzia. Per i recuperi di tale contributo, i datori di lavoro possono utilizzare i codici causale Uniemens L938, per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. e agli altri fondi gestiti dall'INPS, e L939, per i dirigenti industriali già iscritti all'ex Inpdai al 31 dicembre 2002.

Punti principali

Termini per i conguagli

I conguagli relativi al 2019 possono essere effettuati con le denunce di dicembre 2019, gennaio 2020 e, per alcune fattispecie legate al TFR al Fondo di Tesoreria e alla maggiorazione del 18% per talune categorie pubbliche, anche con la denuncia di febbraio 2020, senza oneri accessori. Resta fermo che i contributi sulle componenti variabili della retribuzione devono essere versati o recuperati nel mese di gennaio 2020.

Variabili retributive

Gli elementi variabili della retribuzione vanno sistemati secondo il principio di competenza dicembre 2019, ma ai fini contributivi sono considerati retribuzione di gennaio 2020. La circolare richiama straordinari, trasferte, malattia/maternità anticipate, riposi per allattamento, donazioni sangue, permessi non retribuiti, astensioni, ferie non godute, congedi matrimoniali, integrazioni salariali e fattispecie assimilate.

Massimale contributivo e contributo aggiuntivo 1%

Per i lavoratori soggetti al massimale ex legge n. 335/1995, il limite annuo 2019 è pari a € 102.543,00 e non è frazionabile mensilmente. Il contributo aggiuntivo IVS dell'1% si applica oltre la prima fascia pensionabile 2019 pari a € 47.143,00. In caso di più rapporti di lavoro, i redditi si cumulano secondo le regole illustrate, con conguaglio a fine anno o alla cessazione.

Ferie non godute, fringe benefits e altre utilità

Il compenso per ferie non godute va assoggettato a contribuzione quando matura, ma se le ferie sono poi effettivamente fruite il contributo già versato deve essere recuperato. Per i fringe benefits, il limite di esenzione è € 258,23 annui: se superato, l'intero valore concorre a contribuzione, tenendo conto anche di quanto erogato da precedenti datori di lavoro. Sono richiamate anche le regole per auto aziendali ad uso promiscuo e prestiti ai dipendenti.

TFR al Fondo di Tesoreria e rivalutazione

Le quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria sono oggetto di conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto. Il TFR accantonato presso il Fondo va rivalutato annualmente e sulla rivalutazione si applica l'imposta sostitutiva del 17%, recuperabile in conguaglio. Sono indicate anche le istruzioni per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006 e per le posizioni con codice di autorizzazione 7W.

Operazioni societarie e contributo di solidarietà

In caso di passaggio di lavoratori per operazioni societarie ex art. 2112 c.c. o cessione del contratto, il conguaglio è effettuato dal datore di lavoro subentrante sulla retribuzione complessiva annua. Per la previdenza complementare è dovuto il contributo di solidarietà del 10% e, in caso di recuperi, sono previsti i codici causale L938 e L939 nel flusso Uniemens.

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