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Legge

L.R. FVG 1/2015

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.

Normativa regionaleL.R. FVG 1/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riforma la contabilità regionale del Friuli Venezia Giulia, semplificando prenotazione, impegno, liquidazione e ordinazione della spesa, imponendo dal 1° aprile 2015 gli atti di spesa in formato digitale e ridisegnando i controlli interni. Prevede inoltre norme transitorie fino al 31 marzo 2015 per i vecchi controlli e disciplina, in via temporanea, le attività contrattuali degli enti locali.

Razionalizzazione dei procedimenti amministrativi di spesa, digitalizzazione degli atti e riforma dei controlli interni in Friuli Venezia Giulia

Razionalizzazione della spesa, digitalizzazione e controlli interni

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia interviene sulla disciplina della spesa regionale per renderla più rapida e semplificata, anche in funzione degli obblighi di armonizzazione contabile, monitoraggio dei debiti, certificazione dei crediti e fatturazione elettronica. Il provvedimento ridisegna la fase della spesa, introduce la digitalizzazione degli atti e riorganizza in modo organico il sistema dei controlli interni dell’Amministrazione regionale.

Revisione della prenotazione delle risorse e delle fasi della spesa

La disciplina della prenotazione delle risorse viene resa più selettiva. La prenotazione non è necessaria quando beneficiario, quantum e oggetto dell’intervento sono già individuati dalla legge, nonché per le spese obbligatorie e d’ordine iscritte negli appositi elenchi annuali e per le spese su capitoli di partite di giro.

Nei procedimenti contributivi, il medesimo soggetto competente alla prenotazione è anche competente ad adottare contestualmente gli atti di riparto delle risorse finanziarie disponibili.

L’impegno di spesa per obbligazioni contrattuali deve essere assunto nei limiti delle risorse prenotate, quando l’obbligazione è giuridicamente perfezionata e comunque prima dell’esecuzione del contratto. La liquidazione avviene nei limiti dell’impegno assunto.

Ordinazione della spesa

L’ordinazione è definita come l’ordine impartito al tesoriere di provvedere al pagamento. Essa è disposta a fronte della richiesta di ordinazione formulata dall’organo competente alla liquidazione, tenendo conto della programmazione dei flussi di cassa.

Per le spese con ruolo di spesa fissa, l’ordinazione segue le scadenze indicate nel ruolo. In via generale, l’ordinazione è disposta dall’organo preposto al controllo preventivo di regolarità contabile sull’atto di liquidazione, quale ordinatore primario.

Sono previste specifiche ipotesi di ordinatore secondario:

  • per le spese con ordine di accreditamento, il funzionario delegato;
  • per i ruoli di spesa fissa relativi a emolumenti del personale in servizio e in quiescenza, alle indennità del Presidente della Regione e degli Assessori regionali e ai vitalizi degli Assessori cessati, gli organi competenti alla liquidazione.

Digitalizzazione degli atti di spesa

A decorrere dall’1 aprile 2015, gli atti di impegno di spesa e gli atti di liquidazione dell’Amministrazione regionale devono essere emessi in formato digitale, nel rispetto delle regole tecniche del Codice dell’amministrazione digitale.

Sistema dei controlli interni: finalità e ambito

Il sistema dei controlli interni è finalizzato a garantire legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, a valutare il grado di attuazione degli indirizzi politici, a misurare efficacia, efficienza ed economicità, a valutare la prestazione del personale, a verificare gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, e a vigilare sul patrimonio regionale e sulle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione.

Il sistema si applica all’azione e al personale dell’Amministrazione regionale, alle società strumentali totalmente partecipate nell’ambito del controllo analogo e, secondo i rispettivi ordinamenti, anche agli enti regionali indicati nel regolamento di organizzazione.

Articolazione dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni comprende:

  • controllo di regolarità contabile;
  • controllo di regolarità amministrativa;
  • controllo strategico;
  • controllo di gestione;
  • valutazione della prestazione;
  • controllo sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
  • controllo ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni;
  • controllo analogo sulle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione.

Alla regolarità amministrativa concorrono anche il parere delle strutture competenti sui disegni di legge e sui regolamenti prima dell’iscrizione all’ordine del giorno della Giunta e il riscontro giuridico-formale degli atti da sottoporre alla Giunta.

Controllo di regolarità contabile: atti e verifiche

Il controllo preventivo di regolarità contabile riguarda gli atti di impegno e di liquidazione. Il controllo consuntivo riguarda invece:

  • i rendiconti dei funzionari delegati;
  • i rendiconti delle gestioni fuori bilancio;
  • i conti giudiziali degli agenti contabili.

Sugli atti di impegno il controllo verifica, tra l’altro, la copertura dello stanziamento, la corretta imputazione al capitolo e alla voce del Piano dei conti, il rispetto della prenotazione o dell’assegnazione in sede di riparto, la copertura degli oneri derivanti dall’obbligazione e la corrispondenza dei dati del beneficiario.

Il controllo preventivo sull’impegno è condizione di efficacia dell’atto e va svolto entro 15 giorni dal ricevimento. In caso di osservazioni, l’impegno non viene registrato.

Sugli atti di liquidazione il controllo verifica il rispetto dell’impegno. Anche qui il termine è di 15 giorni; se il controllo è positivo, la liquidazione viene registrata e si dispone il pagamento o l’emissione del ruolo di spesa fissa o dell’ordine di accreditamento. In caso di osservazioni, non si procede al pagamento né all’emissione dei relativi titoli.

Controlli consuntivi su rendiconti e conti

Per i rendiconti dei funzionari delegati, il controllo consuntivo è ordinariamente a campione e riguarda il 30% dei rendiconti dovuti alle scadenze ordinarie; tutti i rendiconti suppletivi sono invece controllati integralmente. Il regolamento attuativo deve disciplinare criteri, modalità casuali di estrazione, procedure e custodia dei rendiconti non controllati. Il controllo va svolto entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Per i rendiconti delle gestioni fuori bilancio, il controllo accerta l’esattezza dei dati di entrata e di spesa anche mediante confronto con i conti giudiziali parificati. Per i conti giudiziali degli agenti contabili, il controllo verifica la correttezza delle scritture contabili o inventariali.

Regolarità amministrativa, controllo strategico e controllo di gestione

Ogni centro di responsabilità amministrativa deve assicurare la regolarità amministrativa dei propri atti verificando rispetto della normativa, coerenza con programmazione e direttive, correttezza procedurale, sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e adeguata motivazione. Può inoltre avvalersi di supporti specialistici in materia di appalti, lavori pubblici, finanza e contabilità, aiuti di Stato, prevenzione della corruzione, trasparenza e monitoraggio del PTPC e del PTTI.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa, esteso anche a procedimenti, categorie di atti e rendiconti di gestioni fuori bilancio, è affidato alle funzioni di internal audit secondo il Piano annuale approvato dalla Giunta. Il piano individua categorie di atti, percentuali di controllo e criteri di campionamento; il controllo deve essere regolato da un apposito regolamento da adottarsi entro 180 giorni.

Il controllo strategico verifica la realizzazione degli obiettivi e delle azioni del Piano strategico regionale e si fonda sull’analisi preventiva e successiva della congruenza tra obiettivi, risorse e risultati. La Direzione generale riferisce riservatamente agli organi di indirizzo politico.

Il controllo di gestione ha carattere strumentale e propedeutico rispetto a quello strategico e misura nel tempo efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Il Piano della prestazione è la declinazione del Piano strategico regionale e costituisce strumento di attuazione del controllo di gestione.

Prestazione, anticorruzione, trasparenza e patrimonio

Le risultanze del controllo strategico e del controllo di gestione sono utilizzate per la valutazione della prestazione organizzativa e individuale del personale, attraverso il sistema di misurazione e valutazione previsto dalla normativa regionale sul personale.

Il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione controlla l’effettiva osservanza del Piano triennale di prevenzione della corruzione, anche mediante scambio di dati fra uffici e trasmissione periodica di informazioni sullo stato di attuazione. La violazione delle misure del piano costituisce illecito disciplinare.

Lo stesso responsabile esercita inoltre un controllo a campione sugli adempimenti in materia di trasparenza, secondo le modalità stabilite nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

È previsto anche il controllo ispettivo, a campione, sulle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni della Regione, con verifica della corrispondenza e regolarità delle scritture contabili e inventariali. Il relativo regolamento deve disciplinare percentuali, criteri di scelta, includendo sempre i soggetti al primo anno di incarico, e procedure.

Il controllo analogo sulle società strumentali totalmente partecipate dalla Regione si svolge secondo la disciplina di settore, in particolare quella sulla partecipazione regionale a società di capitali.

Modifiche in materia di contabilità regionale

La legge interviene anche su disposizioni della legge regionale 21/2007, aggiornando la terminologia contabile e sopprimendo varie norme non più coerenti con il nuovo assetto. Tra le principali innovazioni vi sono la sostituzione del riferimento all’obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, l’eliminazione della formula relativa ai contratti già stipulati, la soppressione di norme sul precedente controllo di ragioneria e l’adeguamento delle disposizioni sugli ordinativi di spesa e sui rendiconti dei funzionari delegati.

Attività contrattuali degli enti locali

In materia di enti locali, la Centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall’1 gennaio 2016. Fino al 30 giugno 2015, nelle more dell’attivazione della centrale e dell’istituzione delle Unioni territoriali intercomunali, gli enti locali continuano a svolgere singolarmente le attività contrattuali, potendo comunque avvalersi delle forme associative previste dalla normativa regionale vigente.

Regime transitorio e decorrenze

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, salvo le disposizioni per le quali è prevista una decorrenza differita.

In particolare:

  • gli articoli 7, 9 e 10 e le disposizioni del capo IV producono effetti dall’1 aprile 2015;
  • le disposizioni dell’articolo 48 della legge regionale 21/2007 continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2015;
  • le disposizioni dell’articolo 52 ter della legge regionale 21/2007 continuano ad applicarsi ai rendiconti presentati dai funzionari delegati entro il 31 marzo 2015;
  • le disposizioni del capo VII della legge regionale 21/2007 restano applicabili, per il controllo interno preventivo di ragioneria, alle proposte di deliberazione sottoscritte entro il 31 marzo 2015, agli atti di impegno adottati entro la stessa data e agli atti di liquidazione adottati entro la stessa data e ai relativi titoli di spesa.

Valutazione di attualità

La legge risulta in larga parte ancora utile come base di disciplina dei procedimenti di spesa e dei controlli interni regionali, ma contiene anche norme strettamente transitorie e riferite a scadenze ormai esaurite, nonché abrogazioni di disposizioni preesistenti. Le parti sul regime transitorio e sulle decorrenze storiche hanno oggi rilievo soltanto ricostruttivo.

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