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Legge

L.R. FVG 2/2015

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.

Normativa regionaleL.R. FVG 2/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 febbraio 2015, n. 2 riduce e disciplina l’assegno vitalizio dei consiglieri e assessori regionali, introduce riduzioni temporanee fino al 30 giugno 2018, regola l’opzione tra vitalizio e altri incarichi retribuiti, e modifica varie leggi regionali su indennità, vitalizi e gruppi consiliari. Prevede anche norme transitorie per l’applicazione immediata delle nuove regole.

Trattamento economico dei consiglieri e assessori regionali e funzionamento dei gruppi consiliari

Trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2 del 2015 interviene sul sistema dei trattamenti economici connessi al mandato consiliare e alle cariche di Giunta, perseguendo un obiettivo di contenimento della spesa pubblica e di riduzione dei costi della rappresentanza politica regionale. La disciplina incide soprattutto sull’assegno vitalizio, con misure strutturali e temporanee, e coordina diverse norme regionali preesistenti.

Disciplina dell’assegno vitalizio

L’assegno vitalizio spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli assessori regionali cessati dalla carica che abbiano compiuto 65 anni e abbiano versato i contributi per almeno cinque anni. È prevista una corresponsione anticipata, fino a cinque anni prima del compimento dei 65 anni, su richiesta dell’interessato che abbia versato contributi, anche volontari, per almeno 9 anni, 6 mesi e 1 giorno.

In caso di anticipazione, l’assegno è ridotto del 2,5% per ogni anno di anticipo rispetto al 65° anno di età. Le nuove regole non si applicano a chi già percepisce l’assegno vitalizio, anche se la relativa erogazione è sospesa per le ipotesi già previste dalla normativa previgente.

Riduzione temporanea dell’assegno vitalizio

Dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge fino al 30 giugno 2018, l’assegno vitalizio e la relativa quota sono ridotti secondo percentuali progressive indicate nelle tabelle allegate. Se il beneficiario percepisce anche un assegno vitalizio del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale o di altro Consiglio regionale, si applicano le riduzioni previste dalla tabella B.

La riduzione non può comunque far scendere l’importo mensile lordo sotto 1.500 euro. Se l’assegno regionale e la relativa quota sono pari o inferiori a tale soglia, la riduzione non si applica. Il beneficiario deve comunicare entro 15 giorni l’eventuale sopravvenienza di un altro assegno vitalizio esterno, ai fini delle riduzioni e dei conguagli.

Opzione tra assegno vitalizio e incarichi retribuiti

Chi percepisce l’assegno vitalizio o la quota di esso ed assume determinate cariche deve optare tra il vitalizio e qualsiasi emolumento previsto per l’incarico. L’obbligo riguarda:

  • presidenti, vicepresidenti o amministratori delegati di enti pubblici, anche economici, la cui nomina sia demandata a organi regionali;
  • presidenti, vicepresidenti o amministratori delegati di società in cui la Regione o gli enti regionali partecipino per oltre il 20%;
  • presidenti, vicepresidenti o amministratori delegati di enti o istituti privati finanziati dalla Regione o da enti regionali in misura superiore al 50% delle spese di gestione, purché tali spese superino 200.000 euro annui.

L’opzione va esercitata entro 15 giorni dalla nomina, proposta, designazione o approvazione e comunque prima dell’assunzione della carica. In mancanza, o se l’interessato dichiara di non optare per il vitalizio, l’erogazione è sospesa per tutta la durata della carica; riprende dal primo giorno del mese successivo alla cessazione. Se la carica è gratuita, non opera la sospensione, ma resta l’obbligo di comunicazione.

Modifiche alla normativa su vitalizi e reversibilità

La legge aggiorna la disciplina della legge regionale n. 38/1995 e della legge regionale n. 13/2003. In particolare:

  • il vitalizio è sospeso anche se il beneficiario diviene componente del Governo nazionale o assessore regionale;
  • vengono modificate le regole sui beneficiari delle prestazioni di reversibilità, eliminando il riferimento al convivente more uxorio e riallineando i requisiti dei figli aventi diritto;
  • la sospensione del vitalizio e altre disposizioni collegate sono coordinate con i nuovi termini di applicazione introdotti dalla legge.

Ulteriori modifiche su restituzione dei contributi e tempistiche

La legge interviene sulla disciplina della restituzione dei contributi pro vitalizio prevista dalla legge finanziaria 2012, precisando che la restituzione avviene senza rivalutazione monetaria né interessi e ampliando a dieci mesi il termine per la definizione delle domande.

Indennità dei consiglieri e chilometraggio

Sono apportate modifiche alla normativa sulle indennità consiliari, prevedendo che ai consiglieri con più incarichi spetti l’indennità aggiuntiva di importo maggiore. Vengono inoltre ritoccate le regole sul chilometraggio e sulle ipotesi di assenza, con una specificazione per il consigliere candidato alla Presidenza della Regione che abbia ottenuto il secondo miglior numero di voti nella circoscrizione di appartenenza.

Norme sui gruppi consiliari e abrogazioni

È abrogato l’articolo 7 ter della legge regionale n. 52/1980 sul funzionamento dei gruppi consiliari.

Regime transitorio e decorrenze

Le nuove disposizioni sull’assegno vitalizio si applicano dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge. Da tale data non si applicano più alcune precedenti norme della legge regionale n. 38/1995 e della legge regionale n. 13/2003.

Per la riduzione temporanea del vitalizio, chi già percepisce un assegno da altre assemblee o dal Parlamento europeo deve effettuare la comunicazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Per l’opzione in caso di cariche già ricoperte alla data di entrata in vigore, il termine è di 120 giorni. Il termine di dieci mesi per la restituzione dei contributi si applica anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore.

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