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Legge

L.R. FVG 5/2015

Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

Normativa regionaleL.R. FVG 5/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Friuli Venezia Giulia 20/2012 su benessere e tutela degli animali di affezione: amplia i divieti, disciplina cani in catena, accesso in aree pubbliche e trasporti, aggiorna obblighi di comunicazione e sanzioni. Prevede un regime transitorio di 30 giorni solo per l’adeguamento al divieto sui cani legati a catena fissa.

Modifiche alla disciplina regionale sul benessere e la tutela degli animali di affezione

Modifiche alla disciplina sugli animali di affezione in Friuli Venezia Giulia

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 marzo 2015, n. 5 interviene sulla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20, aggiornando la disciplina sul benessere e la tutela degli animali di affezione. Le modifiche riguardano divieti, modalità di detenzione, accesso agli spazi pubblici e ai mezzi di trasporto, adempimenti comunicativi e sanzioni.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma, ma modifica la normativa regionale già vigente sugli animali di affezione. La disciplina risultante si applica nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e incide su proprietari, detentori, Comuni, strutture pubbliche e private e soggetti che operano nel settore della tutela animale.

Detenzione, commercio e limiti all’allevamento

Viene ridimensionato il parametro relativo all’attività di allevamento: il riferimento passa da cinque fattrici e trenta cuccioli per anno a tre fattrici e dieci cuccioli per anno. La modifica incide sulla definizione e sulla soglia dell’attività rilevante ai fini della disciplina regionale.

Divieti e comportamenti vietati

La legge amplia e precisa i divieti già previsti dalla normativa del 2012. In particolare:

  • è vietato utilizzare animali nella pratica dell’accattonaggio;
  • è vietato donare animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell’ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali e spettacoli;
  • è vietata la detenzione di cani legati a catena fissa.

Per la detenzione temporanea consentita, il cane può essere tenuto per non più di otto ore al giorno su una catena lunga almeno quattro metri, scorrevole su un cavo aereo lungo almeno quattro metri e posto a due metri da terra; la catena deve avere due moschettoni rotanti e l’animale deve poter raggiungere facilmente riparo, cibo e acqua.

Regime transitorio sul divieto di catena

Per consentire l’adeguamento al divieto di detenzione dei cani legati a catena fissa, il divieto non si applica per 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 5/2015. Si tratta dell’unico regime transitorio espresso.

Ruolo dei Comuni e sostegno economico

La legge aggiorna il riferimento ai poteri comunali, sostituendo le “tariffe minime” con le “tariffe o misure minime di sostegno economico” che i Comuni possono prevedere. Viene inoltre precisato che, prima di determinate attività da parte dell’Azienda per i servizi sanitari, è necessario aver ottenuto il nulla osta previsto dalla normativa richiamata.

Accesso agli spazi pubblici, aree verdi e spiagge

La disciplina sull’accesso dei cani negli spazi pubblici viene ampliata e dettagliata:

  • l’accesso comprende espressamente parchi, giardini e spiagge libere;
  • per la battigia delle spiagge in concessione, l’eventuale accesso dei cani è demandato alle ordinanze comunali;
  • i detentori devono avere strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono obbligati alla loro rimozione;
  • sono esentati i non vedenti con cane guida e alcune categorie di persone con disabilità impossibilitate alla raccolta;
  • la persona priva di vista ha diritto di farsi accompagnare dal cane guida anche senza museruola.

I Comuni possono individuare, in giardini, parchi, spiagge e altre aree a verde pubblico, spazi destinati agli animali da compagnia, con cartelli, delimitazioni e attrezzature adeguate. Tali spazi devono essere dotati di acqua, contenitori per le deiezioni, aree d’ombra ed eventuali separazioni tra animali grandi e piccoli.

Negli spazi appositamente destinati, gli animali non mordaci possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, purché non provochino danni a piante o strutture.

Trasporto pubblico e accesso alle strutture

È consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale. Per i cani valgono obblighi specifici di guinzaglio e museruola, salvo quelli destinati all’assistenza delle persone prive di vista; in alternativa alla museruola è ammesso il trasportino. Gatti e cani che, per condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, non possono usare la museruola devono viaggiare in trasportino.

Il detentore deve evitare che l’animale sporchi, disturbi o danneggi passeggeri e vettura, con possibile obbligo di risarcimento. Su autobus non sono ammessi più di due cani. In caso di forte affollamento o disturbo ai viaggiatori, l’animale può essere allontanato senza rimborso del biglietto, secondo il giudizio del personale aziendale.

L’accesso degli animali di affezione è consentito, al seguito del detentore, anche nelle strutture residenziali, semi-residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale, se ciò è previsto dalle disposizioni e dai criteri stabiliti dalla Direzione sanitaria.

Obblighi di comunicazione e adempimenti amministrativi

La legge modifica i termini per alcune comunicazioni relative agli animali, eliminando il generico termine di dieci giorni e distribuendo termini specifici a seconda dell’evento da comunicare. Tra gli adempimenti aggiornati figurano:

  • comunicazioni entro cinque giorni per alcune ipotesi relative al cane;
  • comunicazioni entro dieci giorni per altre ipotesi, tra cui quelle relative al proprietario;
  • comunicazione di decesso con allegazione del certificato veterinario o del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell’animale entro trenta giorni, salvo registrazione telematica del decesso da parte del veterinario libero professionista accreditato;
  • comunicazione del cambio di residenza entro trenta giorni;
  • comunicazione entro dieci giorni per gli adempimenti relativi alle fattispecie richiamate dall’articolo 5, comma 2.

Sanzioni

La legge adegua il quadro sanzionatorio previsto dalla normativa regionale. La sanzione di 300 euro è espressamente riferita anche alle violazioni relative ai nuovi divieti introdotti, in particolare quelli concernenti il dono di animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo e la detenzione dei cani legati a catena fissa, nonché la violazione delle disposizioni sulle deiezioni previste per i detentori di cani.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il 2 aprile 2015. L’unica disciplina temporanea esplicita riguarda il divieto di cani legati a catena fissa, non applicato per i 30 giorni successivi all’entrata in vigore. Per il resto, le modifiche operano stabilmente sulla legge regionale n. 20/2012.

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