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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25124/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti dell'imputato per il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili, dichiarando invece estinto per prescrizione il diverso reato contestato ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 74/2000. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il reato di occultamento delle scritture contabili non potesse dirsi integrato sulla sola base del rinvenimento, presso il soggetto utilizzatore, di alcune fatture asseritamente emesse dall'imputato. In particolare, contestava che la condotta di occultamento/distruzione fosse stata desunta dalla mera mancata esibizione della documentazione contabile e invocava la necessità di verificare una concreta offensività della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la censura sulla insussistenza della condotta di distruzione o occultamento del tutto generica e meramente assertiva, perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva affermato l'esistenza delle fatture per un lungo arco temporale e il loro almeno occultamento. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la deduzione sulla necessità di accertare la concreta offensività, affermando che il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 d.lgs. 74/2000 è reato di pericolo concreto e che l'occultamento si realizza mediante la temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, anche per materiale nascondimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili

    Il reato è qualificato come reato di pericolo concreto; per la distruzione rilevano l'eliminazione della documentazione o l'alterazione materiale, mentre per l'occultamento basta la temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti realizzata mediante materiale nascondimento.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    delitto ... estinto per intervenuta prescrizione

    Il diverso reato contestato è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello e tale statuizione non è oggetto di rivalutazione nel merito nella decisione di legittimità riportata.

  • art. 616 c.p.p.

    l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio per cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone che non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si risolve in una contestazione generica e non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 d.lgs. 74/2000, l'occultamento può consistere nella temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti tramite materiale nascondimento; non è necessario dimostrare una ulteriore offensività concreta diversa da quella propria del reato di pericolo concreto.
  • La distruzione dei documenti contabili può integrarsi anche attraverso alterazioni materiali della documentazione, mentre l'occultamento prescinde dalla totale eliminazione del supporto documentale.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOccultamento o distruzione di documenti contabiliImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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