Regolamento (UE) 2022/641
Regolamento (UE) 2022/641 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 per quanto riguarda una deroga a determinati obblighi concernenti i medicinali sperimentali resi disponibili nel Regno Unito nei confronti di Irlanda del Nord e a Cipro, in Irlanda e a Malta (testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 introducendo una deroga all’obbligo di autorizzazione di fabbricazione e importazione per taluni medicinali sperimentali provenienti da altre parti del Regno Unito. La misura è giustificata dall’esigenza di garantire la continuità dell’approvvigionamento e l’accesso dei partecipanti alle sperimentazioni cliniche in Irlanda del Nord, Cipro, Irlanda e Malta, in un contesto post-Brexit. La deroga è però limitata da condizioni sostanziali e temporali, per tutelare la qualità dei medicinali e l’integrità del mercato interno.
Deroga temporanea ad alcuni obblighi di autorizzazione per l’importazione di medicinali sperimentali provenienti da altre parti del Regno Unito verso l’Irlanda del Nord e, fino al 31 dicembre 2024, verso Cipro, Irlanda e Malta.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai medicinali sperimentali destinati alle sperimentazioni cliniche ai sensi del regolamento (UE) n. 536/2014, con riferimento specifico all’importazione da altre parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord. La deroga opera per l’Irlanda del Nord e, in via temporanea fino al 31 dicembre 2024, per Cipro, l’Irlanda e Malta. Restano esclusi gli altri Stati membri e le importazioni da soggetti/territori diversi da quelli considerati nel testo; la deroga è subordinata a condizioni precise di qualità e destinazione dei medicinali.
Deroga temporanea per l’importazione di medicinali sperimentali dal Regno Unito
Il regolamento (UE) 2022/641 modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, introducendo una deroga mirata all’obbligo di autorizzazione di fabbricazione e importazione per i medicinali sperimentali provenienti da altre parti del Regno Unito. La misura si inserisce nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione e delle specificità operative dei mercati di Irlanda del Nord, Cipro, Irlanda e Malta.
Contesto normativo e finalità
Dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, il diritto dell’Unione continua ad applicarsi in Irlanda del Nord in forza del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, compreso il capo IX del regolamento (UE) n. 536/2014 relativo alla fabbricazione e importazione di medicinali sperimentali e ausiliari. La Commissione aveva già adottato una comunicazione sull’applicazione dell’acquis farmaceutico nei mercati tradizionalmente dipendenti da forniture provenienti dalla Gran Bretagna, ma tale comunicazione ha cessato di applicarsi il 31 dicembre 2021. Il regolamento interviene quindi per garantire continuità giuridica e approvvigionamento dei medicinali sperimentali, evitando interruzioni nelle sperimentazioni cliniche.
Ambito della deroga
L’articolo 1 aggiunge all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014 una previsione secondo cui l’importazione di medicinali sperimentali da altre parti del Regno Unito nell’Irlanda del Nord, e fino al 31 dicembre 2024 anche a Cipro, in Irlanda e a Malta, non è soggetta al possesso dell’autorizzazione di fabbricazione e importazione. La deroga è quindi territoriale e differenziata: per l’Irlanda del Nord è collegata alla disciplina del protocollo, mentre per Cipro, Irlanda e Malta è temporanea.
Condizioni applicative
La deroga non è incondizionata. Essa opera solo se ricorrono entrambe le condizioni seguenti:
- i medicinali sperimentali sono stati sottoposti a certificazione di rilascio dei lotti nell’Unione o in parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord, al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014;
- i medicinali sperimentali sono resi disponibili esclusivamente ai soggetti nello Stato membro in cui sono importati; se importati nell’Irlanda del Nord, devono essere resi disponibili solo ai soggetti nell’Irlanda del Nord.
Decorrenza e applicazione nel tempo
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 31 gennaio 2022. La scelta di applicazione retroattiva è motivata dall’esigenza di garantire la continuità per gli operatori e per i partecipanti alle sperimentazioni cliniche a partire dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014.
Implicazioni pratiche per operatori e consulenti
Per gli operatori del settore farmaceutico e per i professionisti che assistono sponsor, fabbricanti, importatori e centri clinici, il regolamento introduce una semplificazione limitata ma rilevante per le catene di fornitura verso i mercati interessati. Occorre tuttavia verificare puntualmente il rispetto delle condizioni di certificazione dei lotti e della destinazione esclusiva ai soggetti del territorio di importazione, nonché il limite temporale del 31 dicembre 2024 per Cipro, Irlanda e Malta.
Disposizioni principali
Modifica dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014
È introdotta una deroga all’obbligo di possedere un’autorizzazione di fabbricazione e importazione per l’importazione di medicinali sperimentali da altre parti del Regno Unito verso l’Irlanda del Nord e, fino al 31 dicembre 2024, verso Cipro, Irlanda e Malta.
Condizioni per beneficiare della deroga
La deroga si applica solo se: i medicinali sperimentali sono stati sottoposti a certificazione di rilascio dei lotti nell’Unione o in parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord, per verificare il rispetto delle prescrizioni dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014; e i medicinali sono resi disponibili solo ai soggetti nello Stato membro di importazione oppure, se importati nell’Irlanda del Nord, solo ai soggetti nell’Irlanda del Nord.
Decorrenza, efficacia retroattiva e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile a decorrere dal 31 gennaio 2022. La deroga per Cipro, Irlanda e Malta ha validità solo fino al 31 dicembre 2024.
Finalità della misura e tutela del mercato interno
La modifica è adottata per assicurare la continuità giuridica agli operatori del settore farmaceutico e garantire ai partecipanti alle sperimentazioni cliniche l’accesso continuo a medicinali sperimentali nei mercati tradizionalmente dipendenti da forniture provenienti dalla Gran Bretagna. Le condizioni poste mirano a salvaguardare la qualità dei medicinali e a evitare effetti distorsivi sul mercato interno.
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