Regolamento (UE) 2022/595
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/595 della Commissione dell'11 aprile 2022 che modifica taluni regolamenti concernenti misure restrittive e stabilisce un elenco unico per gli allegati di tali regolamenti contenente gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e l'indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2022/595 della Commissione aggiorna e armonizza gli estremi delle autorità competenti nazionali indicati in una pluralità di regolamenti UE in materia di misure restrittive. A tal fine istituisce un elenco unico, contenuto in allegato, che sostituisce i precedenti elenchi specifici inseriti nei singoli regolamenti del Consiglio. L’intervento ha natura tecnica e organizzativa: non modifica la disciplina sostanziale delle sanzioni, ma uniforma i riferimenti amministrativi e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea.
Stabilisce un elenco unico degli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e dell’indirizzo per le notifiche alla Commissione nei regolamenti UE in materia di misure restrittive, sostituendo i singoli elenchi nazionali contenuti nei vari atti settoriali.
Ambito di applicazione
Si applica, in tutti gli Stati membri, ai regolamenti dell’Unione che prevedono misure restrittive/sanzioni in specifici contesti geografici o tematici, limitatamente agli allegati che contengono gli estremi delle autorità competenti nazionali e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea. Non incide sul contenuto sostanziale delle misure restrittive, ma solo sulla loro parte informativa/operativa relativa ai contatti delle autorità e alla comunicazione con la Commissione. È direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Elenco unico delle autorità competenti negli atti UE sulle misure restrittive
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/595 interviene su una pluralità di regolamenti del Consiglio in materia di misure restrittive, con una finalità esclusivamente tecnica di aggiornamento e armonizzazione degli estremi delle autorità competenti degli Stati membri. La Commissione rileva l’esigenza di unificare tali riferimenti e di predisporre un indirizzo unico per le notifiche, evitando la frammentazione degli elenchi contenuti nei singoli atti settoriali.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si fonda sull’articolo 215 TFUE e sulle clausole specifiche di ciascun regolamento del Consiglio che disciplinano le misure restrittive nei vari contesti geografici o tematici. Dai considerando emerge che il nuovo elenco unico sostituisce gli elenchi nazionali precedentemente inseriti nei rispettivi regolamenti, senza modificare la sostanza delle sanzioni o delle restrizioni previste dagli atti di base.
Ambito di intervento
L’intervento riguarda i regolamenti UE relativi a misure restrittive in numerosi ambiti, tra cui terrorismo, lotta al finanziamento di gruppi collegati a ISIL/Da’esh e Al-Qaeda, stabilizzazione di specifici Paesi o aree di crisi, contrasto a violazioni dei diritti umani, proliferazione di armi chimiche, attacchi informatici e altre fattispecie di politica estera e di sicurezza. L’effetto è limitato agli allegati che riportano i contatti delle autorità competenti e non incide sugli obblighi sostanziali di congelamento, divieto di messa a disposizione di fondi, restrizioni economiche o analoghe misure previste dai regolamenti di base.
Regolamenti modificati
Gli articoli da 1 a 37 sostituiscono gli allegati dei seguenti regolamenti con il testo del nuovo allegato unico: regolamento (CE) n. 2580/2001; regolamento (CE) n. 881/2002; regolamento (CE) n. 147/2003; regolamento (CE) n. 1210/2003; regolamento (CE) n. 314/2004; regolamento (CE) n. 1183/2005; regolamento (CE) n. 305/2006; regolamento (CE) n. 765/2006; regolamento (CE) n. 1412/2006; regolamento (UE) n. 1284/2009; regolamento (UE) n. 356/2010; regolamento (UE) n. 101/2011; regolamento (UE) n. 359/2011; regolamento (UE) n. 753/2011; regolamento (UE) n. 36/2012; regolamento (UE) n. 267/2012; regolamento (UE) n. 377/2012; regolamento (UE) n. 401/2013; regolamento (UE) n. 208/2014; regolamento (UE) n. 224/2014; regolamento (UE) n. 269/2014; regolamento (UE) n. 747/2014; regolamento (UE) n. 833/2014; regolamento (UE) n. 1352/2014; regolamento (UE) 2015/735; regolamento (UE) 2015/1755; regolamento (UE) 2016/44; regolamento (UE) 2016/1686; regolamento (UE) 2017/1509; regolamento (UE) 2017/1770; regolamento (UE) 2017/2063; regolamento (UE) 2018/1542; regolamento (UE) 2019/796; regolamento (UE) 2019/1890; regolamento (UE) 2020/1998; regolamento (UE) 2021/1275; regolamento (UE) 2022/263.
Contenuto dell’allegato unico
L’allegato contiene l’elenco degli Stati membri con il relativo sito o riferimento dell’autorità nazionale competente per le sanzioni, oltre all’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea. Per l’Italia, l’indirizzo indicato è quello del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo alle misure/d deroghe in materia di politica estera e sanzioni; per le notifiche alla Commissione è previsto l’indirizzo della DG FISMA, Rue de Spa 2/Spastraat 2, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België, e-mail relex-sanctions@ec.europa.eu.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 13 aprile 2022. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, assicurando uniformità immediata dei riferimenti amministrativi da utilizzare nell’attuazione delle misure restrittive.
Disposizioni principali
Istituzione di un elenco unico delle autorità competenti
Il regolamento stabilisce un elenco unico contenente gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea, al fine di armonizzare e aggiornare i riferimenti presenti nei regolamenti concernenti misure restrittive.
Sostituzione degli allegati dei regolamenti interessati
Gli articoli 1-37 sostituiscono, per ciascun regolamento elencato, il rispettivo allegato contenente gli estremi delle autorità competenti con il testo dell’allegato del presente regolamento. Sono interessati, tra gli altri, i regolamenti su terrorismo, Al-Qaeda/ISIL, Somalia, Iraq, Zimbabwe, RDC, Libano, Bielorussia, Tunisia, Iran, Afghanistan, Siria, Ucraina, Russia, Sudan, Yemen, Sud Sudan, Burundi, Libia, Corea del Nord, Mali, Venezuela, armi chimiche, attacchi informatici, trivellazioni non autorizzate della Turchia, violazioni gravi dei diritti umani e misure connesse a Donetsk/Luhansk.
Sostituzione degli elenchi specifici preesistenti
Il considerando 2 precisa che l’elenco unico sostituisce gli elenchi specifici contenuti nei regolamenti richiamati, i quali devono pertanto essere opportunamente modificati. L’effetto è l’unificazione dei contatti e dei riferimenti operativi per l’applicazione delle misure restrittive.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 38 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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