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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/592

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/592 del Consiglio dell'11 aprile 2022 che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

Normativa europea32022R0592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive nei confronti dell’Iran ai sensi del regolamento (UE) n. 359/2011. Le modifiche riguardano la cancellazione di tre nominativi di persone decedute e l’aggiornamento delle voci relative a 25 persone già inserite in elenco. Il provvedimento si fonda sul riesame della decisione 2011/235/PESC, che ha portato a prorogare le misure restrittive fino al 13 aprile 2023.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sulle misure restrittive contro determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran, aggiornando ed eliminando alcune designazioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per effetto della diretta applicabilità di un regolamento del Consiglio, a tutti i soggetti che operano nel territorio dell’UE. Incide esclusivamente sull’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, cioè sull’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive in relazione alla situazione in Iran. Non introduce un autonomo regime sanzionatorio generale, ma aggiorna la lista di soggetti designati: cancella tre persone decedute e sostituisce le voci di 25 persone. La misura si inserisce nel quadro delle misure restrittive già prorogate fino al 13 aprile 2023.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/592 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive nei confronti dell’Iran

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla situazione in Iran, già disciplinato dal regolamento (UE) n. 359/2011. La sua finalità è tecnica e mirata: adeguare l’elenco dei soggetti designati alla luce di un riesame periodico del regime restrittivo e della proroga delle misure fino al 13 aprile 2023.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si fonda sull’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011 e sulla proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Nei considerando si precisa che il Consiglio, a seguito del riesame della decisione 2011/235/PESC, ha ritenuto opportuno mantenere in vita le misure restrittive e prorogarle fino al 13 aprile 2023.

Ambito di applicazione

L’intervento normativo non istituisce nuove categorie di misure, ma modifica esclusivamente l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, che contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alle restrizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento base. L’effetto pratico riguarda quindi l’aggiornamento della lista dei destinatari delle misure restrittive applicabili nell’ordinamento dell’Unione e negli Stati membri.

Modifiche all’allegato I

L’allegato del regolamento di esecuzione dispone due tipi di intervento:

  • la cancellazione di tre voci riferite a persone decedute, ossia le voci n. 27 (ZARGAR Ahmad), n. 38 (FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan) e n. 41 (HEJAZI Mohammad);
  • la sostituzione delle voci relative a 25 persone, con aggiornamento delle informazioni identificative, delle cariche ricoperte e dei motivi della designazione.

Tra i nominativi aggiornati figurano soggetti riconducibili, secondo le motivazioni riportate nell’allegato, a violazioni gravi dei diritti umani, repressione di manifestanti, abusi nel sistema giudiziario e carcerario, repressione della libertà di espressione, attività di censura e supporto alla repressione informatica.

Profili sostanziali delle designazioni aggiornate

Le motivazioni delle designazioni richiamano, a seconda dei casi, condotte quali:

  • partecipazione o responsabilità in repressioni di proteste pacifiche e manifestazioni post-elettorali;
  • condanne emesse in processi iniqui o sommari, incluse condanne a morte;
  • detenzione, tortura, maltrattamenti e confessioni estorte;
  • violazioni dei diritti dei detenuti e del diritto a un processo equo;
  • repressione di giornalisti, dissidenti, attivisti politici e appartenenti a minoranze, in particolare bahài;
  • attività nel settore della sicurezza informatica a sostegno del regime e contro oppositori e riformisti.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti dell’Unione, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievo pratico per gli operatori

Per avvocati, intermediari finanziari, commercialisti e operatori economici, l’effetto principale del regolamento consiste nell’aggiornamento delle verifiche di compliance rispetto alle liste UE: occorre controllare l’eventuale presenza dei nominativi interessati nelle procedure di screening e nei presidi antiriciclaggio e sanzionatori. Il provvedimento non introduce nuovi importi, procedure di autorizzazione o esenzioni ulteriori, ma rafforza l’attualità dell’elenco dei designati e, indirettamente, l’operatività delle misure restrittive già vigenti.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato opera sulla lista delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento base.

Cancellazione di persone decedute dall’elenco

Nell’allegato I sono cancellate le voci n. 27 (ZARGAR Ahmad), n. 38 (FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan) e n. 41 (HEJAZI Mohammad), in quanto relative a persone decedute.

Aggiornamento delle designazioni di 25 persone

Le voci relative a 25 persone già inserite nell’elenco sono sostituite con nuove informazioni identificative e nuovi motivi, aggiornando dati anagrafici, incarichi e ragioni della designazione. Tra i nominativi figurano, tra gli altri, Esmail Ahmadi-Moqaddam, Mohammad Moghisseh, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, Said Mortazavi, Abdolghassem Salavati, Ali-Akbar Yasaghi, Gholam-Hossein Esmaili, Mahmoud Abbaszadeh-Meshkini, Hassan Akharian, Seyyed Ali-Reza Avaee, Behrouz Kamalian, Moussa Khalilollahi, Hossein Tala, Hossein Zebhi, Mohammad-Kazem Bahrami, Dr Mohammad Hosseini, Ezzatollah Zarghami, Toraj Kazemi, Sadeq Larijani, Seyyed Solat Mortazavi, Ali Rezvanma-Nesh, Ali Ashraf Rashidi Aghdam, Morteza Kiasati, Asadollah Jafari e Leyla Vaseghi.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contesto della proroga delle misure restrittive

Nei considerando si afferma che, a seguito del riesame della decisione 2011/235/PESC, il Consiglio ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive fino al 13 aprile 2023. Il regolamento di esecuzione si limita quindi ad adeguare l’elenco designato in coerenza con tale proroga.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionaliiran

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