Regolamento (UE) 2022/618
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/618 della Commissione del 12 aprile 2022 che rettifica la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso spediti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2022/618 della Commissione apporta una rettifica esclusivamente alla versione francese del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533. La correzione riguarda un errore nell’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva, che incideva sull’ambito di applicazione. Il provvedimento non modifica le altre versioni linguistiche ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rettifica della sola versione الفرنسية del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533 sulle condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari dal Giappone dopo Fukushima.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla rettifica linguistica della versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533. Non incide sulle altre versioni linguistiche né modifica, in sostanza, il regime materiale delle importazioni di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o spediti da esso, già disciplinato dal regolamento del 2021.
Rettifica della versione francese del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/618 della Commissione interviene con una rettifica limitata e puntuale della versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533. Il considerando evidenzia che la versione francese conteneva un errore nell’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva, con effetti sull’ambito di applicazione; la rettifica è dunque finalizzata ad allineare il testo linguistico interessato alla disciplina corretta. Il provvedimento è adottato nel quadro delle misure collegate alla sicurezza alimentare e ai controlli ufficiali relativi alle importazioni dal Giappone a seguito dell’incidente di Fukushima.
Base giuridica e contesto normativo
La Commissione fonda l’intervento sull’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 178/2002, nonché sull’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettera b), e sull’articolo 90, primo comma, lettere a), c) ed f), del regolamento (UE) 2017/625. Il regolamento richiama anche il quadro generale della legislazione alimentare e dei controlli ufficiali, che costituisce il presupposto per le misure speciali di importazione in materia di alimenti per animali e prodotti alimentari.
Oggetto della rettifica
La modifica riguarda esclusivamente la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533. In particolare:
- viene corretto un errore nell’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva;
- l’errore incideva sull’ambito di applicazione della disposizione;
- la rettifica non si estende alle altre versioni linguistiche.
Effetti pratici per gli operatori
Il regolamento non introduce nuovi obblighi sostanziali per gli operatori economici, ma ha rilevanza interpretativa e di coordinamento del testo normativo. Per gli operatori del settore agroalimentare e della consulenza doganale/sanitaria, l’interesse principale è verificare il contenuto corretto della versione francese del regolamento 2021/1533, specie in caso di utilizzo di testi multilingue o di operazioni che facciano riferimento a tale versione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Base giuridica e contesto
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettera b), nonché dell’articolo 90, primo comma, lettere a), c) ed f), del regolamento (UE) 2017/625. Il provvedimento si colloca nel quadro delle misure speciali di importazione adottate in ragione dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima.
Rettifica della versione francese del regolamento (UE) 2021/1533
Viene corretto un errore nella versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1533, precisamente nell’articolo 1, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva, che modificava l’ambito di applicazione. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 apr 2022Regolamento (UE) 2022/613
- Regolamento · 12 apr 2022Regolamento (UE) 2022/617
- Regolamento · 12 apr 2022Regolamento (UE) 2022/619
- Regolamento · 12 apr 2022Regolamento (UE) 2022/641
- Regolamento · 11 apr 2022Regolamento (UE) 2022/592
- Regolamento · 11 apr 2022Regolamento (UE) 2022/595
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →