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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/619

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/619 della Commissione del 12 aprile 2022 che chiude i riesami relativi ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, istituisce il dazio sulle importazioni di tali produttori e pone termine alla registrazione di dette importazioni

Normativa europea32022R0619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento chiude tre riesami relativi ai nuovi esportatori avviati per produttori cinesi di TCCA, confermando che non vi sono elementi sufficienti per determinare margini di dumping individuali sulla base delle singole operazioni di esportazione esaminate. In conseguenza, alle importazioni dei prodotti dei tre richiedenti si applica il dazio antidumping residuo previsto per "tutte le altre società" della RPC, pari al 42,6 %. Il regolamento dispone inoltre la cessazione della registrazione delle importazioni e la riscossione del dazio con effetto dal 24 luglio 2021 sui quantitativi registrati. Restano salve le eventuali richieste di rimborso da parte degli importatori ai sensi della normativa di base.

Chiusura dei riesami relativi ai nuovi esportatori per tre produttori cinesi di acido tricloroisocianurico e applicazione del dazio antidumping residuo del 42,6 %.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di acido tricloroisocianurico e suoi preparati (simclosene/TCCA), classificati ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20, originari della Repubblica popolare cinese, con particolare riferimento ai prodotti fabbricati da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd, Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd e Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd. Riguarda i riesami "nuovi esportatori" avviati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036; non incide sulle eventuali richieste di restituzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, del medesimo regolamento. Le disposizioni producono effetti sulle importazioni registrate a partire dal 24 luglio 2021 e si applicano in tutti gli Stati membri.

Chiusura dei riesami relativi ai nuovi esportatori per TCCA dalla RPC

Il regolamento disciplina l'esito di tre riesami relativi ai "nuovi esportatori" concernenti l'acido tricloroisocianurico e suoi preparati (TCCA/simclosene) originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, applicando l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, conclude che le singole operazioni di esportazione effettuate dai tre richiedenti non sono sufficientemente rappresentative per fondare un margine di dumping individuale.

Contesto delle misure antidumping in vigore

Il provvedimento si inserisce in una sequenza di misure antidumping già esistenti dal 2005, successivamente riesaminate e confermate nel tempo, fino al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230. Le misure definitive riguardano le importazioni di TCCA originario della RPC e comprendono dazi individuali differenziati e un dazio residuo del 42,6 % per "tutte le altre società".

Ambito dell'inchiesta e parti coinvolte

L'inchiesta riguarda i tre produttori esportatori cinesi Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd, Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd e Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd, che hanno sostenuto di non aver esportato il prodotto nell'UE durante il periodo dell'inchiesta iniziale, di non essere collegati ai produttori soggetti alle misure e di aver iniziato esportazioni solo successivamente. Il periodo dell'inchiesta di riesame va dal 1o gennaio 2019 al 30 giugno 2021.

Prodotto interessato

Il prodotto in esame è l'acido tricloroisocianurico e suoi preparati, indicato anche come simclosene, classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 e ai codici TARIC 2933698070 e 3808942020. La Commissione lo qualifica come prodotto chimico disinfettante e candeggiante ad ampio spettro, utilizzato soprattutto per il trattamento dell'acqua di piscine e centri termali, ma anche per altre applicazioni di sanificazione.

Svolgimento dell'inchiesta e garanzie procedurali

La Commissione ha aperto i riesami con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 dopo aver ritenuto sufficienti gli elementi di prova e ha consultato le parti interessate. In ragione della pandemia di COVID-19 non sono state svolte visite in loco; sono stati invece effettuati controlli incrociati a distanza, conformemente alle indicazioni rese pubbliche dalla Commissione sulle conseguenze dell'epidemia sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni. Dopo la divulgazione delle informazioni, i richiedenti hanno contestato la completezza della comunicazione e hanno ottenuto audizioni, incluso un confronto con il consigliere-auditore, il quale ha ritenuto pienamente rispettati i loro diritti procedurali.

Criteri del nuovo produttore esportatore e valutazione della Commissione

Per essere qualificato come nuovo produttore esportatore, un soggetto deve: non aver esportato il prodotto nell'UE durante il periodo dell'inchiesta iniziale; non essere collegato ai produttori/esportatori soggetti alle misure; e aver iniziato a esportare dopo tale periodo, oppure aver assunto un impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi. La Commissione riconosce che i tre richiedenti soddisfacevano i primi due criteri e che le loro esportazioni erano iniziate dopo il periodo iniziale, ma osserva che ciascuno aveva effettuato nel PIR una sola operazione di esportazione, di volume molto limitato.

Valutazione della rappresentatività delle operazioni singole

La Commissione non si limita a verificare l'esistenza di un'esportazione, ma esamina se la singola operazione sia idonea a riflettere il comportamento attuale e futuro dei prezzi all'esportazione. A tal fine confronta, per ciascun richiedente, il volume esportato con la produzione e con le esportazioni totali, i prezzi verso l'UE rispetto ai prezzi verso paesi terzi e i prezzi verso l'UE rispetto ai prezzi medi di altri esportatori cinesi attivi sul mercato UE durante il PIR. Tale impostazione è giustificata, secondo la Commissione, dalla necessità di evitare l'indebolimento dell'efficacia dei dazi antidumping già in vigore.

Esiti specifici per i tre richiedenti

Per Hebei Xingfei, l'unica vendita nell'UE riguarda 9 tonnellate, pari allo 0,09 % della produzione e allo 0,63 % delle esportazioni, con un prezzo all'esportazione superiore del 115-140 % rispetto ai prezzi verso paesi terzi e del 53 % rispetto al prezzo medio CIF degli altri esportatori cinesi; dopo il dazio, il differenziale sale al 105 %.

Per Shandong Lantian, l'unica vendita nell'UE riguarda 29 tonnellate, pari allo 0,07 % della produzione e allo 0,02 % delle esportazioni, con un prezzo superiore del 60-86 % rispetto ai prezzi verso paesi terzi e del 43 % rispetto al prezzo medio CIF degli altri esportatori cinesi; dopo il dazio, il differenziale sale all'87 %.

Per Inner Mongolia Likang, l'unica vendita nell'UE riguarda 9 tonnellate, pari allo 0,10 % della produzione e allo 0,71 % delle esportazioni, con un prezzo superiore del 50 % rispetto ai prezzi verso paesi terzi e dell'11 % rispetto al prezzo medio CIF degli altri esportatori cinesi; dopo il dazio, il differenziale sale al 48 %.

Ragioni del rigetto delle difese dei richiedenti

La Commissione respinge le censure relative alla presunta mancanza di base giuridica della valutazione sulla rappresentatività, chiarendo che non ha introdotto un requisito supplementare di volume minimo, ma ha valutato se i prezzi di operazioni isolate fossero sufficienti per un accertamento ragionevolmente preciso del dumping. Viene altresì respinta l'obiezione fondata sul caso OMC DS295, ritenuto non pertinente perché relativo a una disciplina nazionale diversa e non alla metodologia applicata nel caso di specie. Sono inoltre rigettate le osservazioni sulle differenze di qualità e imballaggio, poiché tali elementi risultavano già considerati tramite i numeri di controllo del prodotto, nonché le contestazioni basate sui dati Eurostat, giudicati meno precisi rispetto alle informazioni TARIC a 10 cifre.

Conseguenze tariffarie e registrazione delle importazioni

Poiché le operazioni non sono ritenute sufficientemente rappresentative, la Commissione dispone la chiusura dei riesami e l'applicazione ai prodotti dei richiedenti del dazio residuo del 42,6 % previsto per "tutte le altre società" della RPC. Il dazio è riscosso con effetto dal 24 luglio 2021 sui prodotti registrati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209; contestualmente le autorità doganali devono cessare la registrazione delle importazioni. Il regolamento precisa che ciò non pregiudica il diritto degli importatori di chiedere una restituzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base.

Entrata in vigore e forza obbligatoria

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

Disposizioni principali

Chiusura dei riesami nuovi esportatori

La Commissione chiude i riesami relativi ai "nuovi esportatori" avviati dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 nei confronti di Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd, Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd e Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd.

Applicazione del dazio residuo del 42,6 %

Ai prodotti fabbricati dai tre richiedenti si applica il dazio antidumping applicabile a "tutte le altre società" della Repubblica popolare cinese, identificato dal codice addizionale TARIC A999, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230.

Riscossione sui prodotti registrati

È istituito il dazio antidumping di cui sopra sulle importazioni oggetto del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 e il dazio è riscosso con effetto dal 24 luglio 2021 sui prodotti registrati a norma dell'articolo 3 del medesimo regolamento.

Abrogazione della disciplina provvisoria del riesame

L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 è abrogato; le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni disposta in base a tale regolamento.

Effetti procedurali e applicazione generale

Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingdifesa commercialecommercio internazionaledogane

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