Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/617

Regolamento (UE) 2022/617 della Commissione del 12 aprile 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di mercurio nel pesce e nel sale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i tenori massimi di mercurio fissati dal regolamento (CE) n. 1881/2006, sulla base dei pareri scientifici EFSA e dei dati più recenti sulle occorrenze. Riduce i limiti per diverse specie ittiche, mantiene invariati i valori per squalo e pesce spada e introduce un tenore massimo armonizzato di 0,10 mg/kg per il sale. È inoltre previsto un periodo transitorio per i prodotti già legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore.

Modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 sui tenori massimi di mercurio in alcuni prodotti ittici e nel sale alimentare.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti alimentari commercializzati nell’Unione europea rientranti nel regolamento (CE) n. 1881/2006, con particolare riferimento ai prodotti della pesca, al muscolo di specifiche specie di pesce, ai cefalopodi, ai gasteropodi marini, agli integratori alimentari e al sale. Le nuove soglie riguardano gli alimenti immessi sul mercato dopo l’entrata in vigore del regolamento, ferma restando una disciplina transitoria per i prodotti legalmente commercializzati prima di tale data, che possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; ha anche rilevanza SEE.

Modifica dei tenori massimi di mercurio nel pesce e nel sale

Il regolamento (UE) 2022/617 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006, che stabilisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, con specifico riguardo al mercurio. La revisione è motivata dai pareri scientifici dell’EFSA sul rischio per la salute pubblica associato a mercurio e metilmercurio e dai successivi elementi scientifici sui benefici del consumo di prodotti ittici, in particolare in relazione alla necessità di ridurre l’esposizione alimentare senza pregiudicare i benefici nutrizionali del pesce.

Contesto scientifico e ratio dell’intervento

La Commissione richiama il parere EFSA del 22 novembre 2012, nel quale sono state individuate dosi settimanali tollerabili per mercurio inorganico e metilmercurio e si è evidenziato che l’esposizione alimentare può risultare elevata, soprattutto per i consumatori con alto consumo di pesce e per i feti, considerati il gruppo più vulnerabile. Richiama inoltre il parere EFSA del 27 giugno 2014 e la dichiarazione del 19 dicembre 2014, dai quali emerge che il consumo di pesce e molluschi presenta benefici per la salute, ma che il consumo di specie con elevato contenuto di mercurio dovrebbe essere limitato. Su tale base, la Commissione ritiene opportuno rivedere i limiti massimi per ridurre ulteriormente l’esposizione al mercurio.

Ambito materiale della modifica

La modifica incide sulla parte 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006, dedicata ai metalli, sostituendo integralmente la sottoparte 3.3 relativa al mercurio. La nuova disciplina distingue tra diverse categorie di alimenti e specie, con tenori massimi differenziati in funzione del rischio connesso al contenuto di mercurio e dei dati disponibili sulle occorrenze.

Tenori massimi per prodotti della pesca e specie ittiche

Per i prodotti della pesca e il muscolo di pesce, salvo le specie espressamente elencate in altre sottovoci, il limite è pari a 0,50 mg/kg. Il regolamento mantiene un valore più elevato, pari a 1,0 mg/kg, per il muscolo di pesce di specifiche specie considerate a maggior contenuto di mercurio, tra cui pagello mafrone, pesce sciabola nero, occhialone, palamita, tirsite, ippoglosso, marlin, rombo del genere Lepidorhombus, ruvetto, pesce specchio atlantico, abadeco, luccio, cappellano, triglia di fango, granatiere di roccia, pesce vela del Pacifico, pesce sciabola, sgombro serpente, storione, triglia di scoglio, tonno e tonnetto, squali e pesce spada.

Per cefalopodi e gasteropodi marini, nonché per alcune specie di pesce elencate nel punto 3.3.3, il tenore massimo è pari a 0,30 mg/kg. In tale elenco rientrano, tra gli altri, acciuga, merluzzo dell’Alaska, merluzzo bianco, aringa, pangasio basa, carpa, limanda, sgombro, passera pianuzza, passera di mare, spratto, siluro gigante, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, salmone e trota, sardina, sogliola, pangasio ipoftalmo e merlano.

Integratori alimentari e sale

Per gli integratori alimentari il limite resta fissato a 0,10 mg/kg. Il regolamento introduce inoltre un tenore massimo di 0,10 mg/kg per il sale, recependo l’orientamento del Codex Alimentarius e armonizzando la normativa unionale con lo standard internazionale richiamato nei considerando.

Disciplina transitoria

Per evitare effetti retroattivi su prodotti a lunga conservazione, l’articolo 2 stabilisce che i prodotti alimentari elencati nell’allegato, se legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del regolamento, possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. La previsione tutela l’operatività degli operatori economici e la circolazione delle scorte già immesse sul mercato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Trattandosi di regolamento della Commissione, produce effetti vincolanti immediati nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento (UE) 2022/617. La revisione riguarda la parte 3, metalli, e in particolare la sottoparte 3.3 relativa al mercurio.

Nuovi tenori massimi di mercurio nei prodotti ittici

Per i prodotti della pesca e il muscolo di pesce, esclusi i casi specifici previsti, il tenore massimo è fissato a 0,50 mg/kg. Per un elenco di specie ittiche indicate nel punto 3.3.2, tra cui tonno, squali e pesce spada, il limite è 1,0 mg/kg. Per cefalopodi, gasteropodi marini e per alcune specie di pesce elencate nel punto 3.3.3, il limite è 0,30 mg/kg.

Tenore massimo per integratori alimentari e sale

Per gli integratori alimentari il tenore massimo di mercurio è fissato a 0,10 mg/kg. Per il sale è introdotto un tenore massimo di 0,10 mg/kg, in linea con il Codex Alimentarius.

Periodo transitorio per i prodotti già commercializzati

L’articolo 2 prevede che i prodotti alimentari elencati nell’allegato, se legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del regolamento, possano rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontaminanti negli alimentipescasalute pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.